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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29291/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenzedel 12 giugno 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per molteplici fatti di furto in abitazione aggravato

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle aggravanti di cui all'art. 625 n.5 cod pen , 625 n.7 cod pen., nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria insistendo sulla ammissibilità dei motivi di ricorso proposti.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con giudizio logico e congruamente motivato, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando la irrilevanza delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, attinenti a fatti la cui prova era evidente; nonché la gravità delle plurime condotte di furto in abitazione, sistematicamente pianificate e organizzate, impiegando più persone e autovetture che impedivano di risalire alla identità dell'imputato.

La decisione della Corte territoriale è in tìnea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'il/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

A1 fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ià riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

6. Il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Si duole il ricorrente che non sarebbe stato accertato il ruolo dei soggetti non identificati presenti in occasione dei verb episodi furtivi.

Come sottolineato nel tessuto motivazionale delle sentenze di merito ( secondo i noti principi della" doppia conforme") la presenza di più partecipi alle azioni furtive era stata direttamente constatata dai servizi di OCP.

Né, come rilevato nella sentenza impugnata, è necessario l'accertamento dello specifico ruolo rivestito dal partecipe, essendo, peraltro, stata riconosciuta l'aggravante anche in caso di concorso morale e quindi senza che fosse stata constatata ( come è invece avvenuto nel caso di specie) la presenza di più partecipi nella occasione del compimento della condotta delittuosa (Sez. 5 - , n. 27650 del 07/06/2019, Rv. 276896 - 01).

Stesse considerazioni si impongono anche con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen.

Il ricorrente si limita a contestare genericamente l'inidoneità della prova dichiarativa a dimostrare l'ammontare del danno, la cui soglia idonea a integrare la rilevante entità (pari a 25 mila euro) è riconosciuta anche dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa.

Peraltro, vale ricordare che, vigendo il principio di libero convincimento e l'assenza di un regime di prova legale, non può sostenersi che la prova del danno debba essere fornita da documenti.

7. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valgono le superiori considerazioni espresse in ordine alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dovendosi aggiungere che la Corte territoriale fornisce congrue argomentazboni n ordine alla assoluta modestia delle somme offerte rispetto all'entità dei beni sottratti e dei danni cagionati.

8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenzedel 12 giugno 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per molteplici fatti di furto in abitazione aggravato 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle aggravanti di cui all'art. 625 n.5 cod pen , 625 n.7 cod pen., nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria insistendo sulla ammissibilità dei motivi di ricorso proposti. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con giudizio logico e congruamente motivato, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando la irrilevanza delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, attinenti a fatti la cui prova era evidente; nonché la gravità delle plurime condotte di furto in abitazione, sistematicamente pianificate e organizzate, impiegando più persone e autovetture che impedivano di risalire alla identità dell'imputato. La decisione della Corte territoriale è in tìnea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'il/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). A1 fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ià riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 6. Il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Si duole il ricorrente che non sarebbe stato accertato il ruolo dei soggetti non identificati presenti in occasione dei verb episodi furtivi. Come sottolineato nel tessuto motivazionale delle sentenze di merito ( secondo i noti principi della" doppia conforme") la presenza di più partecipi alle azioni furtive era stata direttamente constatata dai servizi di OCP. Né, come rilevato nella sentenza impugnata, è necessario l'accertamento dello specifico ruolo rivestito dal partecipe, essendo, peraltro, stata riconosciuta l'aggravante anche in caso di concorso morale e quindi senza che fosse stata constatata ( come è invece avvenuto nel caso di specie) la presenza di più partecipi nella occasione del compimento della condotta delittuosa (Sez. 5 - , n. 27650 del 07/06/2019, Rv. 276896 - 01). Stesse considerazioni si impongono anche con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. Il ricorrente si limita a contestare genericamente l'inidoneità della prova dichiarativa a dimostrare l'ammontare del danno, la cui soglia idonea a integrare la rilevante entità (pari a 25 mila euro) è riconosciuta anche dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa. Peraltro, vale ricordare che, vigendo il principio di libero convincimento e l'assenza di un regime di prova legale, non può sostenersi che la prova del danno debba essere fornita da documenti. 7. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valgono le superiori considerazioni espresse in ordine alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dovendosi aggiungere che la Corte territoriale fornisce congrue argomentazboni n ordine alla assoluta modestia delle somme offerte rispetto all'entità dei beni sottratti e dei danni cagionati. 8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 29291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris