CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02851KB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10577/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità, con particolare ri- ferimento all'utilizzabilità dei riconoscimenti fotografici innanzi alla PG, con un se- condo motivo in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, con un terzo motivo quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90 e con il quarto e il quinto motivo in punto di dosimetria della pena e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo, in punto di responsabilità, va evidenziato che i giudici del gravame del merito, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alle pagg. 16 e ss. hanno dato conto, uno per uno, dei singoli riconoscimenti fotografici, nel solco della richiamata giurisprudenza indicata a pag. 20 che vuol,e pienamente utilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie degli acquirenti di sostanze stupefacenti, e di tutto il restante compendio probatorio, tra cui le conversazioni telefoniche intercettate, che hanno univocamente condotto alla declaratoria di penale responsabilità dell'odierno ri- corrente. 2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale a pag. 27 dato motivatamente conto del diniego sul rilievo che, come affermato anche dal Tribunale Distrettuaie del Riesame nella ordinanza del 6.8.2019 (v. pag. 8, aff. 1370) gli atti nei confronti dell'imputato ne "hanno deli- neato il ruolo di vero e proprio fornitore in grado di soddisfare in maniera siste- matica e reiterata una discreta platea di acquirenti ed anche per un certo lasso temporale che va quanto meno da gennaio ad aprile del 2019; ulteriore riscontro alla sua stabile attività di spacciatore proviene poi dalla perquisizione effettuata in N. 10577/2024 R.G. data 22.3.2019 che ha portato al rinvenimento di cinque involucri contenenti co- caina e di altri strumenti utilizzabili per il confezionamento di dosi..." in gran pare da qualificarsi come 'droga pesante' della tipologia più nociva e lucrativa, non con- dividendosi quanto riduttivamente affermato dalla difesa secondo cui l'imputato avrebbe svolto solo in poche occasioni attività di vendita di droga e ad un parco clienti limitato. Secondo la Corte territoriale non si è trattata di attività marginale, senza pro- fessionalità, largamente fungibile, né di particolare tenuità. L'imputato è stato rin- venuto nella disponibilità di strumentazione per la pesatura del narcotico (ben due bilancine), oltre che del narcotico di cui si è detto, a lui riferibile detenuto e ceduto, ha anche adottato cautele e modalità comunicative criptiche per dissimulare la reale natura illecita dei traffici e degli incontri emersi in atti. L'odierno ricorrente, anzi, ha cercato di rendere maggiormente credibile la dissimulazione adottata sfruttando il fatto di svolgere attività lavorativa in un bar, così da rendere più difficoltoso il disvelamento dei traffici sistematicamente attuati (se si tiene conto del numero delle cessioni, del tempo in cui sono state realizzare, del numero dei cessionari e della tipologia del narcotico trattato). L'imputato utilizzava altresì il proprio telefono cellulare per fissare incontri, recandosi nelle vicinanze dei cessio- nari o facendoli venire presso di sé anche a casa, così da fidelizzare la clientela e legarla più saldamente a sé e ha così messo su un' articolata struttura organizza- tiva volta a gar il buon esito dei traffici in tal modo intrapresi e dissimularlo in caso di interventi di p.,g. incisivi di quelli posti in essere. Non si è trattato di semplice pedina dell'ultima cessione, tenuto conto di quanto eme in ordine alle cessioni effettuate a beneficio del [OSCURATO:PERSONA]. E' emersa, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, una attività di cessione anche a beneficio di clientela delle zone limitrofe Porto S. Stefano. Siamo di fronte ad un'attività di spaccio in grado di travalicare gli stretti lim geo- grafici della città di Grosseto. Ed è stata proprio la valutazione complessiva dei fatti ad escludere per la Corte territoriale la qualificabilità degli stessi i termini di lieve entità. Le modalità di detenzione ed occultamento e le cautele dissimulative nelle cessioni, coi clien- tela fidelizzata e non occasionale ed impiego di utenza telefonica per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta ed organizzare gli incontri, valgono ad assorbire il dato, del tutto recessivo delle quantità comunque contenute delle singole ces- sioni narcotico. L'imputato è divenuto un punto di riferimento del mercato preva- lentemente locale del narcotico anche della più nociva e lucrativa tipologia anzi- detta. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que- sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto N. 10577/2024 R.G. di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi- cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'at- tenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso in quanto la Corte territoriale ben evidenzia il dato assolutamente decisivo rappresentato dalla inapplicabilità della attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 al pre- sente procedimento e con riguardo alle imputazioni in esso contestate in quanto nessun apporto è stato fornito che integri la circostanza attenuante quale intesa dalla giurisprudenza. Si ricorda in sentenza che, come affermato dall'ispettore [OSCURATO:PERSONA]- liano il procedimento de quo era seguito dai Carabinieri e quindi il teste Fioravanti, ispettore di polizia, non é intervenuto. Nessun apporto dichiarativo e collaborativo è stato fornito nel presente procedimento da parte dell'imputato, il che osta alla fruizione di una siffatta richiesta riduzione di pena. Con riguardo, invece, agli ap- porti forniti nel pregresso, questi sono stati invece logicamente ritenuti non rile- vano nel presente procedimento in assenza di alcuna correlazione tra tali prece- denti dichiarazioni ed i fatti di cui al processo. 2.4. In punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte terri- toriale ha legittimamente richiamato le articolate e convergenti ragioni poste a N. 10577/2024 R.G. fondamento della manca concessione delle generiche e ha ribadito che non si rav- visa neppure l'esigenza, tramite la richiesta fruizione di dette attenuanti, di con- sentire un migliore adeguamento della pena al caso concreto, stan la piena con- gruità, adeguatezza e conformità ai parametri di legge di cui all'art. 133 c.p. della pena inflitta in primo grado che si conferma. La Corte territoriale richiama anche le modalità del fatto e l'esistenza di pre- cedenti penali a carico dell'odierno ricorrente, con una sentenza che pertanto si colloca nel solco del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giu- dice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 2.5. In ultimo la Corte motiva appieno in punto di dosimetria della pena fa- cendo proprie le valutazioni e determinazioni espresse in primo grado, ritenendo la quantificazione della pena (sia avuto riguardo alla pena base, che agli aumenti per l'aggravante della recidiva e la continuazione, che ala pena finale inflitta, per come determinato in primo grado) congrua con i parametri di legge, tenuto conto delle gravi modalità dei fatti, della pluralità dei reati ascritti, della non incensura- tezza, dei plurimi precedenti penali, della pregressa patita restrizione per altra causa, della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della complessiva valutazione della condotta anche processuale dell'imputato (il quale si trova ristretto in misura cautelare). La pena finale complessivamente irrogata in primo grado per la Corte territo- riale appare pertanto congrua in ragione della compiuta osservazione comporta- mentale e di personalità sull'imputato nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 133 c.p., anche in ragione della finalità rieducativa della pena. Siffatta motivazione in punto di dosimetria della pena è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla de- terminazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 10577/2024 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor