CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41351/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11.9.2019 dal Gip del Tribunale di Taranto, ha ridotto la pena inflitta agli imputati a 4 anni, I mese e IO giorni di reclusione e 17.600 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Ne chiede l'annullamento per: I) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90 non essendo stata accertata una attività illecita estesa inserita in una rete criminale; 2) analoghi vizi relativi al diniego delle attenuanti generiche. Con memoria in data 24 settembre 2021 il difensore del Vitale ribadisce i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Rilevata preliminarmente la tardività della memoria trasmessa nell'interesse del Vitale. i ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con piana e congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta. La sentenza giustifica in modo lineare le ragioni della mancata riconducibilità del fatto nell'ipotesi lieve, avendo attribuito rilievo all'elevato grado di purezza ed al numero di dosi ricavabili dalla cocaina, nonché di quelle ricavabili dall'hashish; ha valorizzato inoltre, le modalità del fatto e le circostanze dell'azione, ritenendo in modo non illogico l'attività illecita né occasionale né di minima offensività in ragione della natura e del valore delle sostanze detenute e commerciabili. Generico, come già rilevato dal giudice di appello, è il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dall'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] scuolo [OSCURATO:PERSONA] EPOSI i cArAcE-Lui., 1 2 V