CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha condiviso il giudizio già espresso dal giudice di primo grado in ordine alla considerazione, in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio, dell'aumento per la contestata recidiva reiterata, ritenendo, in particolare: - che i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2019 sono sintomatici di rafforzata capacità a delinquere; - che, in tal senso, depone il curriculum criminale dell'imputato, gravato da numerose condanne per reati contro il patrimonio, con violenza alle cose o alle persone e di contrabbando, oltre che da un precedente specifico per uso di atto falso continuato; - che, quantunque le precedenti condotte criminose siano relativamente remote e l'ultima condanna risalga al 2013, deve tenersi conto del fatto che Testa, tra il 2012 ed il 2017, è stato a lungo detenuto; - che, ai fini dell'applicazione della recidiva, rilevano, altresì, le peculiari connotazioni della vicenda in contestazione, che ha visto Testa procurarsi con facilità due documenti contraffatti (una carta di identità elettronica ed una tessera sanitaria), oltre che documentazione reddituale, parimenti falsa, il cui utilizzo era strumentale al conseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale; ritenuto, dunque, che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione della sua indifferenza alla portata precettiva della norma penale; che il giudice di merito ha, in particolare, rilevato che le illuminanti risultanze del certificato del casellario giudiziale indicano univocamente, per la successione cronologica dei fatti e la parziale analogia delle condotte, la resistenza di Testa a mutare stile di vita, id est che egli non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate ed ha pervicacemente perseverato nella commissione di reati; che, di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente, la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, dell'assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e, quindi, di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata;ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am