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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21612/2026

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[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 615/2024 della CORTE DI APPELLO diTORINO, depositata in data 03/07/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con atto di citazione notificato il 25.11.2019 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Asti,esponendo di essere proprietario di un immobile al primo piano sito nelcomplesso “[OSCURATO:PERSONA] del Sole” soprastante quello, con giardino,della convenuta, sito al piano terreno dello stabile.

Lamentava che laconvenuta aveva installato un lampione, un impianto antifurto ed unsistema di irrigazione ed aveva eseguito lavori di giardinaggio, e che acausa di tutto ciò dall’immobile della stessa provenivano immissioniintollerabili di rumore e luce a carico della proprietà di esso attore.Chiedeva quindi condannarsi la Catarinella a cessare dette immissionied al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una somma exart. 614 bis c.p.c. per il caso di inottemperanza all’emananda decisione.Nella resistenza della convenuta il Tribunale accoglieva la domanda,limitatamente al lampione, condannando la stessa a rimuoverlo erigettando le restanti domande dell’attore.Con la sentenza oggi impugnata, n. 615/2024, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame interposto dal Mazzapicchio avverso ladecisione di prime cure, confermandola e condannando l’appellante allespese del secondo grado.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare,non provate le immissioni rumorose, in quanto da un lato l’impiantoantifurto non poteva essere attivato o disattivato secondo fasce orarie,trattandosi di opera finalizzata a prevenire eventuali intrusioni, per suanatura stessa rumorosa in quanto diretta a scoraggiare eventualimalviventi; dall’altro lato, l’impianto di irrigazione non poteva essereazionato nelle ore di luce, e dunque era lecito che esso operasse nelleprime ore del mattino, come lamentato dall’appellante; infine, che nonvi era prova del fatto che i lavori di giardinaggio, anche se eseguiti conuso di apparecchi dotati di motore a scoppio, fossero stati eseguiti inNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026orario vietati.

Il giudice del gravame confermava dunque il rigetto delladomanda di condanna alla cessazione delle immissioni di rumore, perdifetto di prova delle stesse, e di conseguenza anche la correlatadomanda risarcitoria.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione LucaMazzapicchio, affidandosi ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nelpresente giudizio di legittimità.A seguito di proposta di definizione anticipata, ex art. 380 bis c.p.c.,la parte ricorrente ha presentato istanza per la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corten. 9611/2024 (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso, con esso ilricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844 c.c.,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto nonNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026conseguita la prova delle immissioni rumorose e rigettato le domandeproposte, in relazione alle stesse, dall’odierno ricorrente.Il motivo è inammissibile.Come adeguatamente esposto nella P.D.A., che merita di essereconfermata, la doglianza si risolve nell’istanza di riesame del giudiziodi merito e della valutazione delle prove operata dalla Cortedistrettuale.Al riguardo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Né èpossibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleprove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.Numero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Alla motivazione della P.D.A., che va confermata, si deveaggiungere che la Corte territoriale ha dato atto degli specifici motiviper i quali la domanda di accertamento di immissioni di rumore dovevaessere rigettata in relazione a tutte e tre le fonti indicate dalMazzapicchio, ed in particolare: a) dall’impianto di allarme, poiché essoè per sua stessa natura e funzione fonte di rumore; b) dall’impianto diirrigazione, perché esso deve, per poter avere una funzionalità, esserec) dell’uso di motori a scoppio per i lavori di giardinaggio, in assenza diprova della loro esecuzione in orario vietato.

Tale motivazione, fondatada un accertamento di fatto e dalla valutazione complessiva dellerisultanze istruttorie, ivi incluse quelle della prova testimoniale escussain prime cure, viene attinta dall’odierno ricorrente mediante laproposizione di una lettura alternativa del fatto e delle prove.Non si configura alcuna violazione dell’art. 844 c.c., poiché non èstata dimostrata l’esistenza delle immissioni rumorose lamentatedall’originario attore.Né, del pari, sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonavendo il giudice di merito posto a fondamento della sua decisioneNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026prove non allegate dalle parti, né attribuito ad una fonte di prova unavalenza diversa da quella prevista dalla legge, ma semplicementeesercitato il suo potere-dovere di libero apprezzamento del compendioistruttorio.Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neiNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attivitàdifensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassadelle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.Numero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 615/2024 della CORTE DI APPELLO diTORINO, depositata in data 03/07/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con atto di citazione notificato il 25.11.2019 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Asti,esponendo di essere proprietario di un immobile al primo piano sito nelcomplesso “[OSCURATO:PERSONA] del Sole” soprastante quello, con giardino,della convenuta, sito al piano terreno dello stabile. Lamentava che laconvenuta aveva installato un lampione, un impianto antifurto ed unsistema di irrigazione ed aveva eseguito lavori di giardinaggio, e che acausa di tutto ciò dall’immobile della stessa provenivano immissioniintollerabili di rumore e luce a carico della proprietà di esso attore.Chiedeva quindi condannarsi la Catarinella a cessare dette immissionied al risarcimento del danno, nonché al pagamento di una somma exart. 614 bis c.p.c. per il caso di inottemperanza all’emananda decisione.Nella resistenza della convenuta il Tribunale accoglieva la domanda,limitatamente al lampione, condannando la stessa a rimuoverlo erigettando le restanti domande dell’attore.Con la sentenza oggi impugnata, n. 615/2024, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame interposto dal Mazzapicchio avverso ladecisione di prime cure, confermandola e condannando l’appellante allespese del secondo grado. La Corte distrettuale riteneva, in particolare,non provate le immissioni rumorose, in quanto da un lato l’impiantoantifurto non poteva essere attivato o disattivato secondo fasce orarie,trattandosi di opera finalizzata a prevenire eventuali intrusioni, per suanatura stessa rumorosa in quanto diretta a scoraggiare eventualimalviventi; dall’altro lato, l’impianto di irrigazione non poteva essereazionato nelle ore di luce, e dunque era lecito che esso operasse nelleprime ore del mattino, come lamentato dall’appellante; infine, che nonvi era prova del fatto che i lavori di giardinaggio, anche se eseguiti conuso di apparecchi dotati di motore a scoppio, fossero stati eseguiti inNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026orario vietati. Il giudice del gravame confermava dunque il rigetto delladomanda di condanna alla cessazione delle immissioni di rumore, perdifetto di prova delle stesse, e di conseguenza anche la correlatadomanda risarcitoria.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione LucaMazzapicchio, affidandosi ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nelpresente giudizio di legittimità.A seguito di proposta di definizione anticipata, ex art. 380 bis c.p.c.,la parte ricorrente ha presentato istanza per la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Corten. 9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso, con esso ilricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844 c.c.,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto nonNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026conseguita la prova delle immissioni rumorose e rigettato le domandeproposte, in relazione alle stesse, dall’odierno ricorrente.Il motivo è inammissibile.Come adeguatamente esposto nella P.D.A., che merita di essereconfermata, la doglianza si risolve nell’istanza di riesame del giudiziodi merito e della valutazione delle prove operata dalla Cortedistrettuale.Al riguardo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né èpossibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleprove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.Numero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Alla motivazione della P.D.A., che va confermata, si deveaggiungere che la Corte territoriale ha dato atto degli specifici motiviper i quali la domanda di accertamento di immissioni di rumore dovevaessere rigettata in relazione a tutte e tre le fonti indicate dalMazzapicchio, ed in particolare: a) dall’impianto di allarme, poiché essoè per sua stessa natura e funzione fonte di rumore; b) dall’impianto diirrigazione, perché esso deve, per poter avere una funzionalità, esserec) dell’uso di motori a scoppio per i lavori di giardinaggio, in assenza diprova della loro esecuzione in orario vietato. Tale motivazione, fondatada un accertamento di fatto e dalla valutazione complessiva dellerisultanze istruttorie, ivi incluse quelle della prova testimoniale escussain prime cure, viene attinta dall’odierno ricorrente mediante laproposizione di una lettura alternativa del fatto e delle prove.Non si configura alcuna violazione dell’art. 844 c.c., poiché non èstata dimostrata l’esistenza delle immissioni rumorose lamentatedall’originario attore.Né, del pari, sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonavendo il giudice di merito posto a fondamento della sua decisioneNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026prove non allegate dalle parti, né attribuito ad una fonte di prova unavalenza diversa da quella prevista dalla legge, ma semplicementeesercitato il suo potere-dovere di libero apprezzamento del compendioistruttorio.Al riguardo, va data continuità al principio secondo cui “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenzadi diversa indicazione normativa– secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valoreoppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanzaprobatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualorala prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo neiNumero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021, Rv. 661360).In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attivitàdifensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassadelle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.Numero registro generale 21777/2024Numero sezionale 1630/2026Numero di raccolta generale 21612/2026Data pubblicazione 24/06/2026IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 21612/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris