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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2020

Cassazione n. 38593/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rgE va,(i'el O f( " ega,1% I I*193--5- eqr it a C [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa il 28 novembre 2019 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.200,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché I'll ottobre 2017, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione una bomboletta spray contenente una sostanza urticante a base di gas OC (c.d. spray al peperoncino) non conforme alle prescrizioni tecniche di cui al d.m. 12 maggio 2011, n. 103.

2. Il ricorrente articola tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, evidenzia che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di accertare la mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Dalla lettura degli atti di causa, infatti, emergerebbe che l'imputato aveva acquistato la bomboletta spray al solo fine di difesa personale tramite il noto sito internet europeo "eBay Inc.", collegato ad un'azienda tedesca, che produce e vende liberamente tali prodotti fabbricati in Europa col marchio CE.

Il ricorrente, inoltre, aveva agito nella convinzione che la sua condotta fosse lecita, anche perchè la legge n. 110 del 1975 non disciplina, neppure in via indiretta, il porto e la vendita delle bombolette a base di gas OC, e l'art. 4 della citata legge non richiama, neppure implicitamente, il d.m. n. 103 del 2011, nel quale sono indicate le specifiche tecniche del suddetto oggetto.

Pertanto, Leoni avrebbe agito in buona fede, in forza di un errore su una norma extra-penale, circostanza che, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen., avrebbe dovuto indurre il G.i.p. ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Anche qualora si dovesse qualificare il d.m. n. 103 del 2011 come norma integrante il precetto penale, il ricorrente evidenzia che l'errore sulla legge penale era stato inevitabile, perché non era stato possibile conoscere la disposizione normativa secondo l'ordinaria diligenza.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di riconoscere la particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti, tra i quali la circostanza che l'imputato aveva comprato e portato il luogo pubblico la bomboletta spray ai soli fini difensivi; che l'imputato era stato fermato all'interno di un parco I'll ottobre, alle 21:30, orario notturno nel quale tale luogo non era frequentato da persone (a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata); che non era possibile affermare che la bomboletta spray sequestrata avrebbe potuto determinare danni gravi nell'ipotesi di un suo utilizzo, tanto che in Germania tale oggetto è venduto liberamente; che la sua non conformità, prevista dal d.m. n. 103 del 2011, appare dettata da una politica criminale maggiormente precauzionale nell'utilizzo di mezzi di difesa personale, più che da una reale pericolosità intrinseca dell'oggetto sequestrato.

2.3. Con l'ultimo motivo, contesta il trattamento punitivo previsto nella sentenza impugnata, evidenziando che il giudice di merito ha previsto una pena superiore al minimo edittale (maggiore di quella stabilita nel decreto penale di condanna opposto) e ha omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza fornire alcuna motivazione in merito a tali decisioni.

3. La Corte di appello di Trento, con provvedimento del 4 marzo 2002 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

4. L'imputato, con atto del 6 marzo 2020 (depositato il 7 marzo 2020), ha rinunciato al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con comunicazione del 6 marzo 2020 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.; il Collegio, tuttavia, pur prendendone atto, deve dichiarare il ricorso inammissibile, perché, da un preliminare accertamento, risulta che il ricorso è stato sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale non è iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché prevale tale causa di inammissibilità su qualunque altra, perché tale vizio impedisce l'instaurazione del rapporto processuale dinanzi a questa Corte.

Infatti, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 n. 42385 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277208).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/06/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rgE va,(i'el O f( " ega,1% I I*193--5- eqr it a C [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa il 28 novembre 2019 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.200,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di oggetti atti ad offendere, nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, secondo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché I'll ottobre 2017, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione una bomboletta spray contenente una sostanza urticante a base di gas OC (c.d. spray al peperoncino) non conforme alle prescrizioni tecniche di cui al d.m. 12 maggio 2011, n. 103. 2. Il ricorrente articola tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, evidenzia che il giudice di merito avrebbe erroneamente omesso di accertare la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Dalla lettura degli atti di causa, infatti, emergerebbe che l'imputato aveva acquistato la bomboletta spray al solo fine di difesa personale tramite il noto sito internet europeo "eBay Inc.", collegato ad un'azienda tedesca, che produce e vende liberamente tali prodotti fabbricati in Europa col marchio CE. Il ricorrente, inoltre, aveva agito nella convinzione che la sua condotta fosse lecita, anche perchè la legge n. 110 del 1975 non disciplina, neppure in via indiretta, il porto e la vendita delle bombolette a base di gas OC, e l'art. 4 della citata legge non richiama, neppure implicitamente, il d.m. n. 103 del 2011, nel quale sono indicate le specifiche tecniche del suddetto oggetto. Pertanto, Leoni avrebbe agito in buona fede, in forza di un errore su una norma extra-penale, circostanza che, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen., avrebbe dovuto indurre il G.i.p. ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Anche qualora si dovesse qualificare il d.m. n. 103 del 2011 come norma integrante il precetto penale, il ricorrente evidenzia che l'errore sulla legge penale era stato inevitabile, perché non era stato possibile conoscere la disposizione normativa secondo l'ordinaria diligenza. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di riconoscere la particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti, tra i quali la circostanza che l'imputato aveva comprato e portato il luogo pubblico la bomboletta spray ai soli fini difensivi; che l'imputato era stato fermato all'interno di un parco I'll ottobre, alle 21:30, orario notturno nel quale tale luogo non era frequentato da persone (a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata); che non era possibile affermare che la bomboletta spray sequestrata avrebbe potuto determinare danni gravi nell'ipotesi di un suo utilizzo, tanto che in Germania tale oggetto è venduto liberamente; che la sua non conformità, prevista dal d.m. n. 103 del 2011, appare dettata da una politica criminale maggiormente precauzionale nell'utilizzo di mezzi di difesa personale, più che da una reale pericolosità intrinseca dell'oggetto sequestrato. 2.3. Con l'ultimo motivo, contesta il trattamento punitivo previsto nella sentenza impugnata, evidenziando che il giudice di merito ha previsto una pena superiore al minimo edittale (maggiore di quella stabilita nel decreto penale di condanna opposto) e ha omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza fornire alcuna motivazione in merito a tali decisioni. 3. La Corte di appello di Trento, con provvedimento del 4 marzo 2002 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti. 4. L'imputato, con atto del 6 marzo 2020 (depositato il 7 marzo 2020), ha rinunciato al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con comunicazione del 6 marzo 2020 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.; il Collegio, tuttavia, pur prendendone atto, deve dichiarare il ricorso inammissibile, perché, da un preliminare accertamento, risulta che il ricorso è stato sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale non è iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché prevale tale causa di inammissibilità su qualunque altra, perché tale vizio impedisce l'instaurazione del rapporto processuale dinanzi a questa Corte. Infatti, in tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 n. 42385 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277208). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2021 Il Consigliere estens
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