CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 51715/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul rinvio pregiudiziale disposto dal: GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] + altri; letta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarata la competenza per territorio del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie difensive degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 13 aprile 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24 bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza territoriale sollevata dai difensori degli imputati. Il GUP, nell'ordinanza in questione, dopo avere rimarcato la natura discrezionale della decisione sulla competenza e la necessità che il giudice innanzi al quale è proposta ne vagli la non manifesta infondatezza, ha così motivato "ritenuto necessario alla luce della complessità della fattispecie, del numero dei reati contestati e degli intricati rapporti tra gli stessi, nonché che della circostanza che risulta essere stato sollevato conflitto di competenza in relazione ad altri stralci del medesimo procedimento, investire la Corte di cassazione della decisione sulla questione competenza sollevata dalle difese degli imputati". [OSCURATO:PERSONA] Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile, per la genericità dell'ordinanza di rimessione. Va ricordato, infatti, che, tanto la Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 ( pag. 172) quanto la giurisprudenza di questa da questa Corte ( Sez.1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720) hanno affermato che la disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 cod. proc. pen.) di tal che, applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen. deve ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 della citata norma, esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Non ogni volta in cui sia sollevata una questione sulla competenza per territorio il giudice, vista la difficoltà di risolverla, effettua il rinvio pregiudiziale. Il comma primo dell'art. 24 bis prevede, infatti, che la questione concernente la competenza "può" essere rimessa, anche d'ufficio, alla Corte di cassazione il che sta a significare che il giudice quando decide di rinviare la questione, esercita un potere discrezionale e questo, per sua natura, implica un preliminare vaglio sull'esistenza dei presupposti del conflitto stesso. Ipotizzare che il giudice di merito possa ( o debba), in presenza di una generica prospettazione delle parti di incompetenza per territorio, adire la Corte di cassazione significherebbe interpretare l'istituto come una sorta di delega del d;A- giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischierebbe di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito. Da ultimo, il giudice di legittimità, in linea con l'interpretazione che precede, ha ribadito che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, "a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento" (Sez.5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez.6, n. 40715 del 15/09/2023, Rv. 285277). Nel caso di specie il GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto delle eccezioni difensive con le quali si contestava la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale richiesta di rimessione della questione alla Corte di cassazione ex art. 24 bis cod. proc. pen., sulla base della contestazione formulata dal P.m. (che secondo un principio consolidato in giurisprudenza costituisce il parametro per la determinazione della competenza: Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Rv. 264539) ha ritenuto sussistere la propria competenza (per l'affermata connessione teleologica tra i vari reati contestati e il reato associativo di cui al capo c) e, senza procedere al contestuale vaglio sulla non manifesta infondatezza della questione di competenza per territorio sollevata dalle parti, ai fini del rinvio pregiudiziale, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione. Il giudice non ha compiuto la specifica delibazione della questione, laddove, invece, avrebbe dovuto esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, prospettando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione, Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, Rv. 284720) e non limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni e della "complessità della fattispecie". P.Q.M. Dichiara inammissibile la rimessione della questione di competenza. Manda alla Ci 44 cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, ø.4 , cod.proc.pen. Così deciso in