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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33249/2022

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 avverso la sentenza 21 giugno 2022 della Corte di appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza 2 febbraio 2020, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] francese condizionandola alla espiazione in Italia della pena eventualmente inflitta.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta violazione dell'articolo 6 comma 4 lett. a) e degli articoli 2 e 17 della legge 69/2005 anche in relazione all'articolo 111 della Costituzìone.

Il ricorrente contesta in particolare la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità e, più in radice, il fatto che la Corte non avrebbe nemmeno preso in considerazione l'effettivo contenuto degli elementi posti dall'autorità richiedente a base della propria istanza.

Afferma inoltre che gli elementi medesimi sarebbero costituiti da testimonianze di soggetti interessati a scagionare se stessi e dichiarazioni di fatto contraddittorie; per altro verso, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero addirittura tali da escludere ogni contributo del ricorrente ai fatti in contestazione.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che il mandato di arresto europeo oggetto della odierna vicenda risulta essere precedente alla riforma del giugno 2021 che ha espunto, dagli elementi necessari ai fini della legittimità del MAE, proprio i profili di gravità indiziaria.

2.1. In relazione alla situazione preesistente alla riforma, in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, in caso di mandato d'arresto processuale, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale requisito andava inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, del quale il mandato o la documentazione ad esso allegata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

In sostanza, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma 4,

I. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez.

F., Sentenza n. 23952 del 20/08/2020 Rv. 279542 - 01).

2.2. Nel caso di specie, i requisiti descrittivi ora richiesti dalla legge in disamina sono puntualmente messi in evidenza dal titolo in questione così come altrettanto rimarcato nel provvedimento impugnato.

Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto, per come riportate in sentenza, si presentano infatti sufficientemente dettagliate e significativamente suggestive nel senso del coinvolgimento del KAZI nell'aggressione e nel "reclutamento" presso la stazione di Sarcelles 95 (sul punto concordano le dichiarazioni della parte offesa, il riconoscimento fotografico operato dalla stessa e le dichiarazioni dei coindagati SYED Alamdar e ZADRAN Billal).

2.3. Le stesse critiche che il ricorrente avanza nei confronti degli elementi offerti risultano ispirate a una inammissibile logica parcellizzata e atomistica laddove non si rileva che le dichiarazioni dei chiamanti in correità risultano sostanzialmente coerenti con le dichiarazioni della persona offesa rimanendo centrale nell'apparato motivazionale il fatto che la partecipazione all'aggressione e al reclutamento corrisponde a una partecipazione consapevole e qualificata ai delitti commessi nel contesto dell'aggressione medesima.

2.4. Nessun dubbio nemmeno si pone con riferimento al requisito della doppia incriminabilità posto che proprio i profili di partecipazione come sopra evidenziati palesano profili di responsabilità penale presenti nelle previsioni dei due diversi ordinamenti.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M. it r Dichiara inammissibile il ricorso e condannata' pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 avverso la sentenza 21 giugno 2022 della Corte di appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice del rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza 2 febbraio 2020, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] francese condizionandola alla espiazione in Italia della pena eventualmente inflitta. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo,i1 ricorrente lamenta violazione dell'articolo 6 comma 4 lett. a) e degli articoli 2 e 17 della legge 69/2005 anche in relazione all'articolo 111 della Costituzìone. Il ricorrente contesta in particolare la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità e, più in radice, il fatto che la Corte non avrebbe nemmeno preso in considerazione l'effettivo contenuto degli elementi posti dall'autorità richiedente a base della propria istanza. Afferma inoltre che gli elementi medesimi sarebbero costituiti da testimonianze di soggetti interessati a scagionare se stessi e dichiarazioni di fatto contraddittorie; per altro verso, le dichiarazioni della persona offesa sarebbero addirittura tali da escludere ogni contributo del ricorrente ai fatti in contestazione. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che il mandato di arresto europeo oggetto della odierna vicenda risulta essere precedente alla riforma del giugno 2021 che ha espunto, dagli elementi necessari ai fini della legittimità del MAE, proprio i profili di gravità indiziaria. 2.1. In relazione alla situazione preesistente alla riforma, in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, in caso di mandato d'arresto processuale, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale requisito andava inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, del quale il mandato o la documentazione ad esso allegata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). In sostanza, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 17, comma 4, I. 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. F., Sentenza n. 23952 del 20/08/2020 Rv. 279542 - 01). 2.2. Nel caso di specie, i requisiti descrittivi ora richiesti dalla legge in disamina sono puntualmente messi in evidenza dal titolo in questione così come altrettanto rimarcato nel provvedimento impugnato. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto, per come riportate in sentenza, si presentano infatti sufficientemente dettagliate e significativamente suggestive nel senso del coinvolgimento del KAZI nell'aggressione e nel "reclutamento" presso la stazione di Sarcelles 95 (sul punto concordano le dichiarazioni della parte offesa, il riconoscimento fotografico operato dalla stessa e le dichiarazioni dei coindagati SYED Alamdar e ZADRAN Billal). 2.3. Le stesse critiche che il ricorrente avanza nei confronti degli elementi offerti risultano ispirate a una inammissibile logica parcellizzata e atomistica laddove non si rileva che le dichiarazioni dei chiamanti in correità risultano sostanzialmente coerenti con le dichiarazioni della persona offesa rimanendo centrale nell'apparato motivazionale il fatto che la partecipazione all'aggressione e al reclutamento corrisponde a una partecipazione consapevole e qualificata ai delitti commessi nel contesto dell'aggressione medesima. 2.4. Nessun dubbio nemmeno si pone con riferimento al requisito della doppia incriminabilità posto che proprio i profili di partecipazione come sopra evidenziati palesano profili di responsabilità penale presenti nelle previsioni dei due diversi ordinamenti. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. it r Dichiara inammissibile il ricorso e condannata' pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al
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