CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 43776/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA11-ato-a-wkise-a1142-RaFtN udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in epigrafe; Ritenuto che il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto avverso ordinanza dibattimentale non autonomamente ricorribile per cassazione. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021 Il Consigliere estens