CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06525/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/08/2022 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], che chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., ove prevede in misura fissa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, è inammissibile attesa la manifesta infondatezza dell'indicata questione, in quanto, come già ritenuto da questa Corte, l'entità della pena accessoria è direttamente collegata a quella della pena principale irrogata (Sez. 1, n. 3995 del 17/11/1989, dep. 21/03/1990, Antonini, Rv. 183790), conclusione da riaffermare anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 I. fall., nella parte in cui prevedeva in misura fissa la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di dieci anni. In quella decisione, infatti, la Corte costituzionale ha affermato che "se la 'regola' per la determinazione della pena è rappresentata dalla 'discrezionalità', ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo 'indiziata' di illegittimità; e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda 'proporzionata' all'intera gamma dei comportamenti tipizzati". Nel caso di specie, si osserva che la durata in misura fissa della pena accessoria in questione può ritenersi ragionevolmente "proporzionata" rispetto alla soglia fissata dal Legislatore, individuata non già in relazione a singole tipologie di reati, ma alla misura della condanna; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febb