CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTO Ldato avviso alle part-i-;) iV7i. A fo-tiF1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 luglio 2021 il Tribunale di Taranto rigettava l'istanza avanzata da CATAPANO Antonio avente ad oggetto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze: 1) Sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto in data 15.02.2019, irrevocabile in data 08.10.2019; 2) Sentenza emessa in data 16.01.2019 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto, irrevocabile in data 24.03.2021. In motivazione, il Tribunale specifica che i fatti di cui alle predette sentenze non risultano espressivi di un medesimo disegno criminoso, in quanto il CATAPANO, quando progettava i fatti cui alla sentenza sub 1), non poteva prevedere l'atto "a sorpresa" compiuto dalla P.G., ossia di controllo stradale al quale il condannato non si fermava perpetrando il reato di cui alla sentenza sub 2). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CATAPANO Antonio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]