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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12441/2026

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te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1836/2024depositata il 05/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026Garfagnana più s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sostenendodi avere ottenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 4856 del 21novembre 2013, un contributo agevolato per la realizzazione di unimpianto per la produzione di cippato e pellets per industriali e domestici,stipulando successivamente con la stessa un contratto avente ad oggettol’erogazione dell’aiuto rimborsabile approvato con il richiamato decreto,con conseguente corresponsione della somma di € 841.555,75 a titolo dianticipo al 100% dell’aiuto rimborsabile.

Tale contratto prevedeva larealizzazione dell’intervento entro 12 mesi dalla erogazione delfinanziamento (30.11.14) e un documento contenente il piano diammortamento che determinava il rimborso rateizzato in 14 ratesemestrali.

Stanti le difficoltà insorte per l’acquisizione di un compendioimmobiliare, Garfagnana più srl aveva chiesto una proroga di 12 mesi,ottenendone una di sei mesi per la realizzazione dell’investimento conscadenza al 31.5.2015.[OSCURATO:PERSONA] più srl aveva evidenziato di avere ottenuto laaggiudicazione definitiva dell’area solamente nel mese di dicembre 2014 eche dunque non avrebbe potuto eseguire gli interventi edilizi e di avviodella produzione in soli sei mesi; aveva, pertanto, chiesto una variazionedel progetto con conseguente proroga, alla quale, tuttavia, era seguito,con decreto dirigenziale n. 4562 del 14 ottobre 2015, la revoca delfinanziamento con inizio da parte della Regione delle operazioni direcupero dell’intero importo anticipato.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi lamentato la circostanza che la richiesta divariazione e proroga era stata ritenuta ammissibile da [OSCURATO:PERSONA] che,a tal fine, aveva richiesto una integrazione documentale, poi effettuatadalla Garfagnana.

Pertanto, non si comprendeva il motivo per cui,successivamente, il finanziamento fosse stato revocato con mancatacomunicazione, da parte della Regione, dell’avvio del procedimento diNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026revoca in violazione del disposto del punto 5.8 del bando e dell’art. 7 L. n.241/90.

Aveva contestato, infine, la concessione della proroga per soli 6mesi, a fronte di quella richiesta di 12, e l’omessa conclusione delprocedimento avviato con la seconda richiesta di proroga e variazione delprogetto.Il Tribunale di Firenze, per quanto ancora rileva, ha rigettato la domandadella [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il punto

5.4. del bando per laconcessione del finanziamento prevedeva la possibilità di una sola prorogadi sei mesi e che la seconda richiesta di variazione e conseguente prorogaera tardiva in quanto proposta dopo il termine di scadenza della prorogaaccordata fissata al

31.5.15. Sul punto, il giudice di primo grado haconsiderato rilevante la data di effettiva presentazione della richiesta aifini della tempestività e non il fatto che questa fosse datata 29.5.2015.

Inogni caso, a prescindere dalla tempestività o meno, ha ritenuto che larichiesta fosse comunque irricevibile stante la impossibilità di concedereulteriori proroghe dopo la prima di 6 mesi già ottenuta.

Inoltre, è pur veroche effettivamente l’[OSCURATO:PERSONA], ente erogatore e destinatario dellarichiesta, non aveva immediatamente respinto tale richiesta, inoltrandouna comunicazione dal contenuto interlocutorio facente riferimento ad unarichiesta “pertinente” e richiedendo una integrazione documentale.Tuttavia, l’utilizzo del termine “pertinente”, come affermato dalla RegioneToscana, era da riferirsi non ad un possibile accoglimento, ma al fatto chela richiesta era pertinente all’investimento in oggetto, mentre laintegrazione documentale demandata rappresentava un errore delsoggetto che aveva istruito la pratica che non si era reso conto della suairricevibilità.Ciò posto, il giudice di primo grado ha sostenuto, da una parte, che lacomunicazione, per il suo tenore, non avrebbe potuto far sorgere unlegittimo affidamento circa l’accoglimento dell’istanza e, dall’altra, che,comunque, la Garfagnana più srl avrebbe dovuto far valere le proprieNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026doglianze nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Medesime considerazioni conriferimento alla mancata comunicazione del diniego della proroga.

L’unicodato rilevante era, invece, rappresentato dal mancato completamento, daparte della Garfagnana più srl, dell’85% delle opere previste entro la datadel 31.5.2015, circostanza pacifica in quanto confermata dalla stessaparte attrice che nel corso della causa aveva affermato che nel mese diottobre le opere erano complete al 65%.Irrilevante, inoltre, era il riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1453e 1454 c.c. circa la necessaria valutazione della gravità dell’adempimento,in quanto l’unico riferimento possibile era alle specifiche disposizioni delbando, costituente lex specialis, né assumevano rilievo le presuntedifficoltà non imputabili posto che il punto 5.4 del bando già leconsiderava ai fini dell’ottenimento di una proroga che, per l’appunto, erastata concessa.Il giudice di primo grado, infine, pur dando atto che, sotto il profiloformale, il provvedimento di revoca non era stato preceduto dallacomunicazione di un preavviso di revoca e da un invito a formulare dellededuzioni difensive, tuttavia, aveva evidenziato come il giudizioriguardasse non l’annullamento del provvedimento di revoca perviolazione del procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990, bensì il dirittosoggettivo alla persistenza dell’agevolazione, non potendo dunque rilevarela doglianza, nel caso di specie, se non ai fini della determinazione inpunto di spese di lite, atteso il comportamento non pienamente correttodell’ente nei confronti di parte attrice.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1836/2024, ha rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Il giudice di secondo grado ha evidenziato che, prevedendo il bandoespressamente una differenziazione dei termini di realizzazione delprogetto (6, 12 e 18 mesi) a seconda dell’oggetto dell’investimento, nelcaso di specie, erano stati concessi 12 mesi a partire dalla data diNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026ammissione al finanziamento trattandosi di “investimenti in attivi materialidi cui ai punti iv. (edifici esistenti) e vi. (opere murarie e assimilate) e perle spese relative all’acquisto di servizi di consulenza e alla partecipazione afiere (…)”.Inoltre, emergendo dalla lettura del paragrafo

5.4. del bando che la sceltadella concessione di una proroga di sei mesi o dodici dipendeva dal tipo diinvestimento, nel caso di specie, poteva essere concessa unicamentequella di 6 mesi, rappresentando la proroga di 12 mesi una eccezioneprevista unicamente per i programmi di investimento relativi allacostruzione di edifici (quelli per cui la durata di realizzazione sin ab origineviene individuata in 18 mesi), non applicabile al caso in esame.Nella nota prot.

N. 2014/5735/09/68 di concessione della proroga,[OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di avere verificato che il programma diinvestimento aveva mantenuto le stesse finalità e caratteristiche di quelloammesso in domanda e per questo motivo aveva concesso una proroga disei, mesi, a fronte di quella richiesta dall’odierna appellante, nonrientrando il tipo di investimento tra quelli per i quali era possibile laconcessione di una proroga di dodici mesi.In ordine a quanto rappresentato dall’appellante circa la non imputabilitàdel ritardo dovuto ad impedimenti oggettivi sorti in seno alla proceduracompetitiva ed alla necessità di qualificare la nuova istanza non comeproroga ma come “riprogrammazione dell’intervento”, il giudice d’appelloha rilevato che il paragrafo 5.6, intitolato “Obblighi dei beneficiari”,statuisce che gli investimenti devono essere realizzati nei termini previstidal paragrafo 5.4 “salvo quanto disposto in materia di proroga nello stessoparagrafo”, non individuando dunque un’altra ipotesi di dilatazione deltermine perentorio.In ordine alla mancata concessione di una seconda proroga conconseguente decadenza dal beneficio, il giudice d’appello ha ribadito che ilbando non prevede ipotesi ulteriori di dilazione del termine perentorio, adNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026eccezione della concessione di un’unica proroga.

Pertanto, a prescinderedal fatto che la richiesta di variazione dell’investimento fosse conforme albando, comunque, la concessione di un ulteriore termine non sarebbestato comunque possibile e, partendo da questo preciso dato normativo, laintegrazione documentale demandata da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbepotuto fondare un legittimo affidamento sull’esito positivo della istanza.E’ stato quindi confermata la valutazione di inadempienza dellaGarfagnana più srl rispetto agli obblighi contrattuali di cui al bandoapprovato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con conseguente venir meno del dirittoalla permanenza del contributo.Infine, in ordine al mancato rispetto delle formalità procedimentali daparte della concedente, il giudice d’appello ha osservato che, aprescindere dal rilievo se provvedimento richiesto inerisseall’accertamento della situazione soggettiva sostanziale o alla regolaritàdell’ atto amministrativo, la parte appellante non aveva, comunque,dedotto che l’anticipazione della revoca, senza il rispetto dei 15 giorniprevisti dal bando, avesse effettivamente leso il suo diritto sostanziale.Infatti, una eventuale disapplicazione del provvedimento di revoca perillegittimità formale e sostanziale non avrebbe determinato alcunmutamento, nel caso di specie, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] srl più ildiritto soggettivo al permanere dell’aiuto.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laGarfagnana [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon proposta di definizione anticipata del 22 aprile 2025, il ConsigliereDelegato ha osservato quanto segue:“ 1 Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Firenze,ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui eraNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026stata respinta la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diretta ad ottenerel’accertamento della illegittimità della revoca del contributo agevolatoottenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (gestito dalla Artigiancredto) per larealizzazione di un impianto per la produzione di cippato e pellets permacchinari industriali e domestici, pari ad euro 841.555,75.2.

Ha osservato la Corte che alla società era stata legittimamenteconcessa una proroga di soli sei mesi per l’ultimazione del progetto, inquanto la proroga di dodici mesi, domandata dalla sovvenuta, era esclusadal tenore dell’art. 5.4 del bando.

Inoltre, del tutto legittimamente erastata negata la concessione di una seconda proroga, non essendo previstatale eventualità nel bando.

Nessun affidamento poteva essere insorto incapo a Garfagnana, in ragione della sua inerzia nella produzione delladocumentazione richiesta per l’istruzione della domanda di secondaproroga.3 Il mancato rispetto delle forme procedimentali che disciplinavano larevoca del beneficio non aveva leso alcun diritto della società, dato chequest’ultima non aveva motivato alcunché in ordine al fatto che lecontrodeduzioni rese nel procedimento di revoca avrebbero avuto unaincidenza causale sul provvedimento adottato.3.- Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravame aquattro motivi.

Resiste la Regione, che conclude per l’inammissibilità delricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in ogni caso, per lareiezione dell’impugnazione.4 . - Col primo motivo – rubricato “Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. edei principi in tema di interpretazione in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. riguardo al punto

5.8. del bando” – la ricorrente lamenta che lacorte abbia ritenuto legittima la revoca del contributo nonostante lamancata comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dal citato art.5.8 e la mancata assegnazione del termine di quindici giorni per leosservazioni .

Sarebbero stati violati, a dire della ricorrente, i canoni diNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026interpretazione previsti dagli artt. 1362 e 1367 cod. civ., applicabili aglicollocabile il bando).5.- Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto è ben noto (Cass.,sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254) che l'interpretazione del contratto(cui, per la stessa allegazione della ricorrente, è equiparabile il bando dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]) può essere sindacata in questa sede solo nel caso diviolazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione diqueste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testocontrattuale .

Tanto premesso, sol che si legga il motivo in esame, èagevole osservare che esso tende ad ottenere da questa Corte una diversainterpretazione dei paragrafi del bando, a fronte di una lettura del tuttoplausibile data dalla Corte territoriale alle clausole stesse.

La Corte ha poiritenuto che, pur essendo mancata la concessione di un termine di quindicigiorni per il deposito di memorie difensive, l’appellante non aveva allegatoalcunché nei motivi di appello in ordine all’incidenza causale delle suededuzioni sul provvedimento adottato.

Ed anche questa ratio non risultaadeguatamente aggredita dalla ricorrente, la quale si limita ad asserireche la concessione di tale termine le avrebbe consentito di rappresentarealla Regione la pendenza del procedimento di variazione e proroga e lostato di avanzata realizzazione del progetto: circostanza che, poi, solo ingiudizio essa aveva avuta la possibilità di dimostrare esibendo la Relazione29 luglio 2016.

Tale profilo rappresenta una critica manifestamenteinsufficiente allo snodo logico della Corte sopra riassunto, posto che larelazione 29 luglio 2016 non viene citata dalla sentenza impugnata, con laconseguenza che la Garfagnana avrebbe dovuto indicare il tempo ed illuogo processuale nel quale essa sottopose al giudice del merito il temadella sicura efficacia causale di tale relazione (che, peraltro, era stataredatta dalla stessa sovvenuta): la carenza di tale requisito rende il mezzoNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026inammissibile (Cass., sez.

VI -T, 13 dicembre 2019, n° 32804). 6.- Colsecondo motivo – intitolato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.” – la ricorrente deduce che la Corteavrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione dell’art. 1454 cod. civ.7.- Il mezzo è inammissibile, in quanto dalla motivazione complessivadella decisione emerge che la Corte ha tenuto ben presente le deduzionidell’appellante sull’art. 1454 cod. civ. nella parte narrativa della decisione.L’esame di tale questione non è stato, dunque, omesso, maimplicitamente disatteso dalla Corte territoriale, che ha ritenuto prevalentela normativa contenuta nel bando.8.- Col terzo mezzo (“Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dei principi intema di interpretazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.riguardo al punto

5.4. del bando”) la ricorrente lamenta che la Corte,confondendo tra caso fortuito e forza maggiore, abbia ritenuto valida laconcessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proroga di soli sei mesi,anziché di dodici.9.- Il mezzo è inammissibile, in quanto – ancora una volta – richiede aquesta Corte di dare alle clausole del bando una interpretazione diversa daquella, del tutto plausibile, favorita dalla Corte d’appello.

La Corte, infatti,ha ben chiarito che il contributo agevolato era stato concesso “perinvestimenti in attivi materiali di cui ai punti iv. (edifici esistenti) e vi.(opere murarie e assimilate) e per le spese relative all’acquisto di servizidi consulenza e alla partecipazione a fiere”, con la conseguenza che laproroga, a tenore delle clausole, non poteva essere superiore a sei mesi.La statuizione della Corte appare, dunque, del tutto ragionevole, essendouna delle possibili spiegazioni del testo negoziale.

Inoltre, il passaggiologico della sentenza sopra riportato non è stato in alcun modo aggreditodal motivo in esame e tale lacuna lo rende, a maggior ragione,inammissibile.Numero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/202610 .

Col quarto motivo – rubricato “Violazione degli artt. 1362, 1366 e1370 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. riguardo al punto5.6. e al punto

5.4. del bando” – la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Cortenon abbia dato alle clausole del bando una interpretazione di buona fede,tale da tutelare il legittimo affidamento ingenerato in capo alla sovvenutain ordine all’esito favorevole della richiesta a seguito dell’istruttoria avviatasulla domanda di (seconda) proroga e della richiesta di integrazionedocumentale .11 .

Anche questo mezzo è inammissibile, sollecitando una diversaoperazione ermeneutica delle clausole del bando, al pari dei precedenti.Esso, in ogni modo, non coglie la ratio decidendi, con la quale la Corte haosservato che l’istruttoria e la richiesta documentale non avrebbero potutoingenerare alcun affidamento, considerata la negligenza della Garfagnana,che era rimasta inerte, non provvedendo ad integrare la documentazionerichiesta se non il 14 ottobre 2015, comportandosi come se la prorogafosse stata concessa , nonostante non fosse stato emesso alcunprovvedimento in tal senso ed essendo a conoscenza del fatto che laintegrazione era necessaria ai fini della istruzione, se non della proroga,almeno della domanda di variazione del progetto” .[OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni contenutenell’articolatissima proposta di definizione anticipata, che ha esaminato inmodo approfondito le censure svolte nel ricorso per cassazione, cheresistono ai rilievi contenuti nella memoria illustrativa dalla ricorrente del13.11.2025.In particolare, con riferimento alle modalità con cui la ricorrente sottoposeal giudice d’appello il tema della sicura efficacia causale della relazione, lastessa ricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. si è limitata adedurre di aver depositato la predetta relazione unitamente al ricorso exart. 702 bis c.p.c. e di averla ridepositata nel giudizio d’appello, ma nullaha precisato in ordine alle modalità con cui ha trattato nell’atto di gravameNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026la questione in oggetto, avendo esposto le sole allegazioni svolte in primogrado nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma non le specifiche censuresvolte sul punto nell’atto di appello, nel rispetto dei principi di cui all’art.342 c.p.c..In ordine al secondo motivo, questo Collegio concorda con la proposta didefinizione anticipata nel ritenere che la sentenza impugnata haimplicitamente respinto la doglianza di violazione dell’art. 1454 c.c.considerando prevalente la normativa contenuta nel bando.

Sul punto, lasentenza impugnata ha reiteratamente affermato che il bando nonprevedeva ulteriori ipotesi di dilazione del termine perentorio, in aggiuntaalla proroga di sei mesi già concessa, per la realizzazione dell’intervento.Ne consegue che, anche a prescindere dal fatto che la richiesta divariazione dell’investimento fosse conforme al bando, comunque laconcessione di un ulteriore termine non sarebbe stata possibile: propriopartendo da questo preciso dato normativo, l’integrazione documentaledemandata da Artingiancredito non avrebbe potuto fondare un legittimoaffidamento.

Tale conclusione del giudice d’appello è statainammissibilmente censurata dalla ricorrente sollecitando alternativeinterpretazioni della normativa contrattuale.Quanto al terzo motivo, la ricorrente invoca apoditticamente la violazioneda parte della Corte d’Appello delle norme d’interpretazione contrattuale,deducendo che il ragionamento seguito dal giudice d’appellocontrasterebbe con le sentenze di legittimità che tengono distinte le figuredel caso fortuito (cui si riferisce il bando richiamando gli eventi eccezionalie non prevedibili) dai casi di forza maggiore.

Non vi è dubbio che ilrichiamo della ricorrente alla sentenze di questa Corte sulla distinzione tracaso fortuito e forza maggiore non sia conferente, non avendo il giudiced’appello affermato che ricorreva la prima ipotesi anziché la seconda, mache gli impedimenti oggettivi rappresentanti dalla ricorrente, sorti in senoalla procedura competitiva (anche ove avessero integrato la formaNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026maggiore), non consentivano, comunque, la concessione alla stessa di unaproroga superiore ai sei mesi, tenuto conto dell’oggetto dell’investimentoprevisto dal bando.La ricorrente non si è confrontata con tale motivazione, reiterando lestesse censure svolte precedentemente, invocando, inammissibilmente,una diversa interpretazione del bando.Anche con riferimento al quarto motivo, la ricorrente reitera nella memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. le stesse precedenti censure non confrontandosicon la precisa affermazione della sentenza impugnata, già sopraevidenziata, che la concessione di un ulteriore termine per la realizzazionedell’intervento, a prescindere dalla conformità al bando della richiesta divariazione dell’investimento, non fosse, in ogni caso, possibile.Il ricorso è quindi inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - comeprevisto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. - il terzoe il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condannadella ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che sistima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per icasi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod.proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alladelibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata.

Peraltro, se è pur vero che diuna siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, vaNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicchél’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidataalla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcunaragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente lacomplessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta didefinizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermarel’inammissibilità del ricorso.

Peraltro, se è pur vero che di una siffattaipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa unainterpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione inconcreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazionedelle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023),nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione perdiscostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessivapiena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizioneanticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermarel’inammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.condanna la ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di €10.000,00 a favore della controricorrente nonché alla somma di €2.500,00 a favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma il 26.11.2025Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1836/2024depositata il 05/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026Garfagnana più s.r.l. ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sostenendodi avere ottenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 4856 del 21novembre 2013, un contributo agevolato per la realizzazione di unimpianto per la produzione di cippato e pellets per industriali e domestici,stipulando successivamente con la stessa un contratto avente ad oggettol’erogazione dell’aiuto rimborsabile approvato con il richiamato decreto,con conseguente corresponsione della somma di € 841.555,75 a titolo dianticipo al 100% dell’aiuto rimborsabile. Tale contratto prevedeva larealizzazione dell’intervento entro 12 mesi dalla erogazione delfinanziamento (30.11.14) e un documento contenente il piano diammortamento che determinava il rimborso rateizzato in 14 ratesemestrali. Stanti le difficoltà insorte per l’acquisizione di un compendioimmobiliare, Garfagnana più srl aveva chiesto una proroga di 12 mesi,ottenendone una di sei mesi per la realizzazione dell’investimento conscadenza al 31.5.2015.[OSCURATO:PERSONA] più srl aveva evidenziato di avere ottenuto laaggiudicazione definitiva dell’area solamente nel mese di dicembre 2014 eche dunque non avrebbe potuto eseguire gli interventi edilizi e di avviodella produzione in soli sei mesi; aveva, pertanto, chiesto una variazionedel progetto con conseguente proroga, alla quale, tuttavia, era seguito,con decreto dirigenziale n. 4562 del 14 ottobre 2015, la revoca delfinanziamento con inizio da parte della Regione delle operazioni direcupero dell’intero importo anticipato.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi lamentato la circostanza che la richiesta divariazione e proroga era stata ritenuta ammissibile da [OSCURATO:PERSONA] che,a tal fine, aveva richiesto una integrazione documentale, poi effettuatadalla Garfagnana. Pertanto, non si comprendeva il motivo per cui,successivamente, il finanziamento fosse stato revocato con mancatacomunicazione, da parte della Regione, dell’avvio del procedimento diNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026revoca in violazione del disposto del punto 5.8 del bando e dell’art. 7 L. n.241/90. Aveva contestato, infine, la concessione della proroga per soli 6mesi, a fronte di quella richiesta di 12, e l’omessa conclusione delprocedimento avviato con la seconda richiesta di proroga e variazione delprogetto.Il Tribunale di Firenze, per quanto ancora rileva, ha rigettato la domandadella [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il punto 5.4. del bando per laconcessione del finanziamento prevedeva la possibilità di una sola prorogadi sei mesi e che la seconda richiesta di variazione e conseguente prorogaera tardiva in quanto proposta dopo il termine di scadenza della prorogaaccordata fissata al 31.5.15. Sul punto, il giudice di primo grado haconsiderato rilevante la data di effettiva presentazione della richiesta aifini della tempestività e non il fatto che questa fosse datata 29.5.2015. Inogni caso, a prescindere dalla tempestività o meno, ha ritenuto che larichiesta fosse comunque irricevibile stante la impossibilità di concedereulteriori proroghe dopo la prima di 6 mesi già ottenuta. Inoltre, è pur veroche effettivamente l’[OSCURATO:PERSONA], ente erogatore e destinatario dellarichiesta, non aveva immediatamente respinto tale richiesta, inoltrandouna comunicazione dal contenuto interlocutorio facente riferimento ad unarichiesta “pertinente” e richiedendo una integrazione documentale.Tuttavia, l’utilizzo del termine “pertinente”, come affermato dalla RegioneToscana, era da riferirsi non ad un possibile accoglimento, ma al fatto chela richiesta era pertinente all’investimento in oggetto, mentre laintegrazione documentale demandata rappresentava un errore delsoggetto che aveva istruito la pratica che non si era reso conto della suairricevibilità.Ciò posto, il giudice di primo grado ha sostenuto, da una parte, che lacomunicazione, per il suo tenore, non avrebbe potuto far sorgere unlegittimo affidamento circa l’accoglimento dell’istanza e, dall’altra, che,comunque, la Garfagnana più srl avrebbe dovuto far valere le proprieNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026doglianze nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Medesime considerazioni conriferimento alla mancata comunicazione del diniego della proroga. L’unicodato rilevante era, invece, rappresentato dal mancato completamento, daparte della Garfagnana più srl, dell’85% delle opere previste entro la datadel 31.5.2015, circostanza pacifica in quanto confermata dalla stessaparte attrice che nel corso della causa aveva affermato che nel mese diottobre le opere erano complete al 65%.Irrilevante, inoltre, era il riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1453e 1454 c.c. circa la necessaria valutazione della gravità dell’adempimento,in quanto l’unico riferimento possibile era alle specifiche disposizioni delbando, costituente lex specialis, né assumevano rilievo le presuntedifficoltà non imputabili posto che il punto 5.4 del bando già leconsiderava ai fini dell’ottenimento di una proroga che, per l’appunto, erastata concessa.Il giudice di primo grado, infine, pur dando atto che, sotto il profiloformale, il provvedimento di revoca non era stato preceduto dallacomunicazione di un preavviso di revoca e da un invito a formulare dellededuzioni difensive, tuttavia, aveva evidenziato come il giudizioriguardasse non l’annullamento del provvedimento di revoca perviolazione del procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990, bensì il dirittosoggettivo alla persistenza dell’agevolazione, non potendo dunque rilevarela doglianza, nel caso di specie, se non ai fini della determinazione inpunto di spese di lite, atteso il comportamento non pienamente correttodell’ente nei confronti di parte attrice.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1836/2024, ha rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Il giudice di secondo grado ha evidenziato che, prevedendo il bandoespressamente una differenziazione dei termini di realizzazione delprogetto (6, 12 e 18 mesi) a seconda dell’oggetto dell’investimento, nelcaso di specie, erano stati concessi 12 mesi a partire dalla data diNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026ammissione al finanziamento trattandosi di “investimenti in attivi materialidi cui ai punti iv. (edifici esistenti) e vi. (opere murarie e assimilate) e perle spese relative all’acquisto di servizi di consulenza e alla partecipazione afiere (…)”.Inoltre, emergendo dalla lettura del paragrafo 5.4. del bando che la sceltadella concessione di una proroga di sei mesi o dodici dipendeva dal tipo diinvestimento, nel caso di specie, poteva essere concessa unicamentequella di 6 mesi, rappresentando la proroga di 12 mesi una eccezioneprevista unicamente per i programmi di investimento relativi allacostruzione di edifici (quelli per cui la durata di realizzazione sin ab origineviene individuata in 18 mesi), non applicabile al caso in esame.Nella nota prot. N. 2014/5735/09/68 di concessione della proroga,[OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di avere verificato che il programma diinvestimento aveva mantenuto le stesse finalità e caratteristiche di quelloammesso in domanda e per questo motivo aveva concesso una proroga disei, mesi, a fronte di quella richiesta dall’odierna appellante, nonrientrando il tipo di investimento tra quelli per i quali era possibile laconcessione di una proroga di dodici mesi.In ordine a quanto rappresentato dall’appellante circa la non imputabilitàdel ritardo dovuto ad impedimenti oggettivi sorti in seno alla proceduracompetitiva ed alla necessità di qualificare la nuova istanza non comeproroga ma come “riprogrammazione dell’intervento”, il giudice d’appelloha rilevato che il paragrafo 5.6, intitolato “Obblighi dei beneficiari”,statuisce che gli investimenti devono essere realizzati nei termini previstidal paragrafo 5.4 “salvo quanto disposto in materia di proroga nello stessoparagrafo”, non individuando dunque un’altra ipotesi di dilatazione deltermine perentorio.In ordine alla mancata concessione di una seconda proroga conconseguente decadenza dal beneficio, il giudice d’appello ha ribadito che ilbando non prevede ipotesi ulteriori di dilazione del termine perentorio, adNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026eccezione della concessione di un’unica proroga. Pertanto, a prescinderedal fatto che la richiesta di variazione dell’investimento fosse conforme albando, comunque, la concessione di un ulteriore termine non sarebbestato comunque possibile e, partendo da questo preciso dato normativo, laintegrazione documentale demandata da [OSCURATO:PERSONA] non avrebbepotuto fondare un legittimo affidamento sull’esito positivo della istanza.E’ stato quindi confermata la valutazione di inadempienza dellaGarfagnana più srl rispetto agli obblighi contrattuali di cui al bandoapprovato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con conseguente venir meno del dirittoalla permanenza del contributo.Infine, in ordine al mancato rispetto delle formalità procedimentali daparte della concedente, il giudice d’appello ha osservato che, aprescindere dal rilievo se provvedimento richiesto inerisseall’accertamento della situazione soggettiva sostanziale o alla regolaritàdell’ atto amministrativo, la parte appellante non aveva, comunque,dedotto che l’anticipazione della revoca, senza il rispetto dei 15 giorniprevisti dal bando, avesse effettivamente leso il suo diritto sostanziale.Infatti, una eventuale disapplicazione del provvedimento di revoca perillegittimità formale e sostanziale non avrebbe determinato alcunmutamento, nel caso di specie, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] srl più ildiritto soggettivo al permanere dell’aiuto.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laGarfagnana [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon proposta di definizione anticipata del 22 aprile 2025, il ConsigliereDelegato ha osservato quanto segue:“ 1 Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Firenze,ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui eraNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026stata respinta la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diretta ad ottenerel’accertamento della illegittimità della revoca del contributo agevolatoottenuto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] (gestito dalla Artigiancredto) per larealizzazione di un impianto per la produzione di cippato e pellets permacchinari industriali e domestici, pari ad euro 841.555,75.2. Ha osservato la Corte che alla società era stata legittimamenteconcessa una proroga di soli sei mesi per l’ultimazione del progetto, inquanto la proroga di dodici mesi, domandata dalla sovvenuta, era esclusadal tenore dell’art. 5.4 del bando. Inoltre, del tutto legittimamente erastata negata la concessione di una seconda proroga, non essendo previstatale eventualità nel bando. Nessun affidamento poteva essere insorto incapo a Garfagnana, in ragione della sua inerzia nella produzione delladocumentazione richiesta per l’istruzione della domanda di secondaproroga.3 Il mancato rispetto delle forme procedimentali che disciplinavano larevoca del beneficio non aveva leso alcun diritto della società, dato chequest’ultima non aveva motivato alcunché in ordine al fatto che lecontrodeduzioni rese nel procedimento di revoca avrebbero avuto unaincidenza causale sul provvedimento adottato.3.- Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravame aquattro motivi. Resiste la Regione, che conclude per l’inammissibilità delricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in ogni caso, per lareiezione dell’impugnazione.4 . - Col primo motivo – rubricato “Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. edei principi in tema di interpretazione in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. riguardo al punto 5.8. del bando” – la ricorrente lamenta che lacorte abbia ritenuto legittima la revoca del contributo nonostante lamancata comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dal citato art.5.8 e la mancata assegnazione del termine di quindici giorni per leosservazioni . Sarebbero stati violati, a dire della ricorrente, i canoni diNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026interpretazione previsti dagli artt. 1362 e 1367 cod. civ., applicabili aglicollocabile il bando).5.- Il motivo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto è ben noto (Cass.,sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254) che l'interpretazione del contratto(cui, per la stessa allegazione della ricorrente, è equiparabile il bando dellaRegione [OSCURATO:PERSONA]) può essere sindacata in questa sede solo nel caso diviolazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione diqueste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testocontrattuale . Tanto premesso, sol che si legga il motivo in esame, èagevole osservare che esso tende ad ottenere da questa Corte una diversainterpretazione dei paragrafi del bando, a fronte di una lettura del tuttoplausibile data dalla Corte territoriale alle clausole stesse. La Corte ha poiritenuto che, pur essendo mancata la concessione di un termine di quindicigiorni per il deposito di memorie difensive, l’appellante non aveva allegatoalcunché nei motivi di appello in ordine all’incidenza causale delle suededuzioni sul provvedimento adottato. Ed anche questa ratio non risultaadeguatamente aggredita dalla ricorrente, la quale si limita ad asserireche la concessione di tale termine le avrebbe consentito di rappresentarealla Regione la pendenza del procedimento di variazione e proroga e lostato di avanzata realizzazione del progetto: circostanza che, poi, solo ingiudizio essa aveva avuta la possibilità di dimostrare esibendo la Relazione29 luglio 2016. Tale profilo rappresenta una critica manifestamenteinsufficiente allo snodo logico della Corte sopra riassunto, posto che larelazione 29 luglio 2016 non viene citata dalla sentenza impugnata, con laconseguenza che la Garfagnana avrebbe dovuto indicare il tempo ed illuogo processuale nel quale essa sottopose al giudice del merito il temadella sicura efficacia causale di tale relazione (che, peraltro, era stataredatta dalla stessa sovvenuta): la carenza di tale requisito rende il mezzoNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026inammissibile (Cass., sez. VI -T, 13 dicembre 2019, n° 32804). 6.- Colsecondo motivo – intitolato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.” – la ricorrente deduce che la Corteavrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione dell’art. 1454 cod. civ.7.- Il mezzo è inammissibile, in quanto dalla motivazione complessivadella decisione emerge che la Corte ha tenuto ben presente le deduzionidell’appellante sull’art. 1454 cod. civ. nella parte narrativa della decisione.L’esame di tale questione non è stato, dunque, omesso, maimplicitamente disatteso dalla Corte territoriale, che ha ritenuto prevalentela normativa contenuta nel bando.8.- Col terzo mezzo (“Violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dei principi intema di interpretazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.riguardo al punto 5.4. del bando”) la ricorrente lamenta che la Corte,confondendo tra caso fortuito e forza maggiore, abbia ritenuto valida laconcessione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una proroga di soli sei mesi,anziché di dodici.9.- Il mezzo è inammissibile, in quanto – ancora una volta – richiede aquesta Corte di dare alle clausole del bando una interpretazione diversa daquella, del tutto plausibile, favorita dalla Corte d’appello. La Corte, infatti,ha ben chiarito che il contributo agevolato era stato concesso “perinvestimenti in attivi materiali di cui ai punti iv. (edifici esistenti) e vi.(opere murarie e assimilate) e per le spese relative all’acquisto di servizidi consulenza e alla partecipazione a fiere”, con la conseguenza che laproroga, a tenore delle clausole, non poteva essere superiore a sei mesi.La statuizione della Corte appare, dunque, del tutto ragionevole, essendouna delle possibili spiegazioni del testo negoziale. Inoltre, il passaggiologico della sentenza sopra riportato non è stato in alcun modo aggreditodal motivo in esame e tale lacuna lo rende, a maggior ragione,inammissibile.Numero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/202610 . Col quarto motivo – rubricato “Violazione degli artt. 1362, 1366 e1370 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. riguardo al punto5.6. e al punto 5.4. del bando” – la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Cortenon abbia dato alle clausole del bando una interpretazione di buona fede,tale da tutelare il legittimo affidamento ingenerato in capo alla sovvenutain ordine all’esito favorevole della richiesta a seguito dell’istruttoria avviatasulla domanda di (seconda) proroga e della richiesta di integrazionedocumentale .11 . Anche questo mezzo è inammissibile, sollecitando una diversaoperazione ermeneutica delle clausole del bando, al pari dei precedenti.Esso, in ogni modo, non coglie la ratio decidendi, con la quale la Corte haosservato che l’istruttoria e la richiesta documentale non avrebbero potutoingenerare alcun affidamento, considerata la negligenza della Garfagnana,che era rimasta inerte, non provvedendo ad integrare la documentazionerichiesta se non il 14 ottobre 2015, comportandosi come se la prorogafosse stata concessa , nonostante non fosse stato emesso alcunprovvedimento in tal senso ed essendo a conoscenza del fatto che laintegrazione era necessaria ai fini della istruzione, se non della proroga,almeno della domanda di variazione del progetto” .[OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni contenutenell’articolatissima proposta di definizione anticipata, che ha esaminato inmodo approfondito le censure svolte nel ricorso per cassazione, cheresistono ai rilievi contenuti nella memoria illustrativa dalla ricorrente del13.11.2025.In particolare, con riferimento alle modalità con cui la ricorrente sottoposeal giudice d’appello il tema della sicura efficacia causale della relazione, lastessa ricorrente nella memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. si è limitata adedurre di aver depositato la predetta relazione unitamente al ricorso exart. 702 bis c.p.c. e di averla ridepositata nel giudizio d’appello, ma nullaha precisato in ordine alle modalità con cui ha trattato nell’atto di gravameNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026la questione in oggetto, avendo esposto le sole allegazioni svolte in primogrado nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma non le specifiche censuresvolte sul punto nell’atto di appello, nel rispetto dei principi di cui all’art.342 c.p.c..In ordine al secondo motivo, questo Collegio concorda con la proposta didefinizione anticipata nel ritenere che la sentenza impugnata haimplicitamente respinto la doglianza di violazione dell’art. 1454 c.c.considerando prevalente la normativa contenuta nel bando. Sul punto, lasentenza impugnata ha reiteratamente affermato che il bando nonprevedeva ulteriori ipotesi di dilazione del termine perentorio, in aggiuntaalla proroga di sei mesi già concessa, per la realizzazione dell’intervento.Ne consegue che, anche a prescindere dal fatto che la richiesta divariazione dell’investimento fosse conforme al bando, comunque laconcessione di un ulteriore termine non sarebbe stata possibile: propriopartendo da questo preciso dato normativo, l’integrazione documentaledemandata da Artingiancredito non avrebbe potuto fondare un legittimoaffidamento. Tale conclusione del giudice d’appello è statainammissibilmente censurata dalla ricorrente sollecitando alternativeinterpretazioni della normativa contrattuale.Quanto al terzo motivo, la ricorrente invoca apoditticamente la violazioneda parte della Corte d’Appello delle norme d’interpretazione contrattuale,deducendo che il ragionamento seguito dal giudice d’appellocontrasterebbe con le sentenze di legittimità che tengono distinte le figuredel caso fortuito (cui si riferisce il bando richiamando gli eventi eccezionalie non prevedibili) dai casi di forza maggiore. Non vi è dubbio che ilrichiamo della ricorrente alla sentenze di questa Corte sulla distinzione tracaso fortuito e forza maggiore non sia conferente, non avendo il giudiced’appello affermato che ricorreva la prima ipotesi anziché la seconda, mache gli impedimenti oggettivi rappresentanti dalla ricorrente, sorti in senoalla procedura competitiva (anche ove avessero integrato la formaNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026maggiore), non consentivano, comunque, la concessione alla stessa di unaproroga superiore ai sei mesi, tenuto conto dell’oggetto dell’investimentoprevisto dal bando.La ricorrente non si è confrontata con tale motivazione, reiterando lestesse censure svolte precedentemente, invocando, inammissibilmente,una diversa interpretazione del bando.Anche con riferimento al quarto motivo, la ricorrente reitera nella memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c. le stesse precedenti censure non confrontandosicon la precisa affermazione della sentenza impugnata, già sopraevidenziata, che la concessione di un ulteriore termine per la realizzazionedell’intervento, a prescindere dalla conformità al bando della richiesta divariazione dell’investimento, non fosse, in ogni caso, possibile.Il ricorso è quindi inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati - comeprevisto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. - il terzoe il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condannadella ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della sommaequitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che sistima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per icasi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod.proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alladelibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata. Peraltro, se è pur vero che diuna siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, vaNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea conuna lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicchél’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidataalla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcunaragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente lacomplessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta didefinizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermarel’inammissibilità del ricorso. Peraltro, se è pur vero che di una siffattaipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa unainterpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una letturacostituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione inconcreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazionedelle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023),nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione perdiscostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessivapiena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizioneanticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermarel’inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.condanna la ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di €10.000,00 a favore della controricorrente nonché alla somma di €2.500,00 a favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoNumero registro generale 1293/2025Numero sezionale 4087/2025Numero di raccolta generale 12441/2026Data pubblicazione 04/05/2026per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma il 26.11.2025Il PresidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 12441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris