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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20980/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato che, peraltro, il motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è estremamente generico, in quanto volto a valorizzare solo il carattere vetusto dell'autovettura; Considerato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] T1.A 2026 fi FLrIY o Giudiziario M a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato che, peraltro, il motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è estremamente generico, in quanto volto a valorizzare solo il carattere vetusto dell'autovettura; Considerato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] T1.A 2026 fi FLrIY o Giudiziario M a [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris