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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48916/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi in qualità di amministratore della Gambiling s.s., fallita nel 2016;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta, formulata con motivo aggiunto in appello, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, per di più in assenza di un confronto completo con le argomentazioni della Corte territoriale, avendo invero questa argomentato la propria decisione non solo sulla base della valutazione della personalità dell'imputato, ma anche tenendo conto dell'assenza di riferimenti, all'interno della dichiarazione di disponibilità, al procedimento in oggetto nonché della mancanza di un programma o dell'esito dell'applicazione della misura; rilievi, questi, con cui il ricorso non si confronta;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi in qualità di amministratore della Gambiling s.s., fallita nel 2016; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta, formulata con motivo aggiunto in appello, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, per di più in assenza di un confronto completo con le argomentazioni della Corte territoriale, avendo invero questa argomentato la propria decisione non solo sulla base della valutazione della personalità dell'imputato, ma anche tenendo conto dell'assenza di riferimenti, all'interno della dichiarazione di disponibilità, al procedimento in oggetto nonché della mancanza di un programma o dell'esito dell'applicazione della misura; rilievi, questi, con cui il ricorso non si confronta; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembr
Sentenza Cassazione n. 48916/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris