CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 20868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Vercelli in data 12/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12/10/2022, il Tribunale di Vercelli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettatoisia l'istanza diretta all'accertamento della non esecutività della sentenza Tribunale di Vercelli in data 5/03/2021, sia quella diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalla sentenza del Tribunale di Vercelli in data 4/07/2016 (irrevocabile il 7/03/2017) e dalla sentenza del Tribunale di Vercelli in data 5/03/2021 (irrevocabile il 20/07/2021) proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il primo Giudice, infatti, la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 238/21 del 5/03/2021 era divenuta irrevocabile in data 20/07/2021 (v. provvedimento di esecuzione SIEP n. 305/2021), mentre la richiesta subordinata di riconoscimento della continuazione non poteva trovare accoglimento in quanto la decisione in questione aveva già riconosciuto la continuazione tra il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen. in quella sede giudicato e il reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen. oggetto della sentenza del Tribunale di Vercelli in data 4/07/2016 (irrevocabile in data 7/03/2017) relativa all'omesso versamento del mantenimento della figlia [OSCURATO:PERSONA], applicando al condannato l'aumento di pena di 1 mese di reclusione (riportato nel provvedimento di cumulo SIEP 305/21). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e 24, d.l. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020 con riferimento all'art. 591 cod. proc. pen. Si osserva che la verifica sull'esistenza dei requisiti per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione spetta, in base all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., al giudice ad quem, ovverosia al giudice competente sull'impugnazione, anche nel caso in cui siano scaduti i termini per impugnare, al quale l'atto di impugnazione, presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso l'atto impugnato, deve essere immediatamente trasmesso e che può dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione e disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la Corte di appello di Torino non avrebbe emesso sentenza di inammissibilità, che sarebbe stata dichiarata dal Tribunale di Vercelli, con conseguente inosservanza dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. 3. In data 1/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha condivisibilmente ritenuto che, nel caso in esame, non sia stata presentata *alcuna impugnazione, tenuto conto del fatto che la mail trasmessa dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era carente dei requisiti minimi di forma che consentissero di configurare un vero e proprio atto di impugnazione.Correttamente, dunque, l'ordinanza de qua ha ritenuto che la Cancelleria del Giudice che aveva emesso la prima sentenza potesse apporre l'attestazione di sopravvenuta irrevocabilità del provvedimento, senza attendere il pronunciamento da parte della Corte di appello, cui non doveva essere trasmesso un atto di impugnazione che si è detto essere inesistente. 3. Rispetto a tale ineccepibile motivazione, il ricorso non ha formulato alcuna specifica censura, limitandosi a ribadire che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avrebbe dovuto essere pronunciata dalla Corte di appello e risultando, per questa via, insuperabilmente generico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto aspecifico. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis