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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 47397/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. BIRRITTERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Caltanissetta in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo sull'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, resa il 19 gennaio 2022, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 7) dell'incolpazione provvisoria, nonché rigettata la richiesta per il reato di cui ai capi 5) e 6), ha applicato la medesima misura anche per il capo 6) (artt. 110, 61 n. 2, cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, concorso in porto di arma comune da sparo con soggetto rimasto ignoto).

1.1. Il provvedimento genetico aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui ai capi indicati, nell'ambito di una più ampia vicenda conseguente a rapporti di contrapposizione tra l'indagato ed il suo ex legale, avv. [OSCURATO:PERSONA], escludendo quanto a quello di cui al capo 5) (minaccia aggravata dall'uso dell'arma) l'applicazione della misura per limiti edittali non compatibili con le misure cautelari personali coercitive, nonché, quanto al reato sub capo 6), per difetto della gravità indiziaria.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'appello della parte pubblica fondato, sulla base della contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, da un lato, aveva reputato sussistente la gravità indiziaria a carico dell'indagato, in relazione al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma di cui al capo 5), dall'altro, aveva escluso la sussistenza di indizi con riguardo al delitto al primo collegato, di cui al capo 6).

Il provvedimento censurato, infatti, ha considerato che effettivamente dagli elementi a carico emerso che era proprio intenzione dell'indagato utilizzare un'arma da fuoco (i grilletta di cui alla conversazione ambientale del 30 giugno 2021 n. 84628, valorizzata dall'appellante) per minacciare la persona offesa, non un qualsiasi strumento di offesa, estendendo la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reità quanto al capo 5, anche al fatto sub 6).

Il Tribunale del riesame, poi, ha escluso la fondatezza di tutte le prospettazioni alternative della difesa, quanto alla valutazione delle intercettazioni sottolineate dall'appellante, con motivazione di cui a pag. 5 e ss. ove si spiega il contenuto delle due conversazioni ambientali ritenute maggiormente indizianti (del 30 giugno 2021 e del 9 luglio successivo), valorizzando, peraltro, il dato che queste erano state seguite, a breve distanza di tempo, dalla realizzazione dell'atto intimidatorio, posto in essere il 20 luglio 2021, allorquando un soggetto travisato, rimasto ignoto, aveva alle prime ore della mattina, esploso sei colpi di arma da (t( fuoco all'indirizzo dell'abitazione di campagna della famiglia Giambra, riuscendo uno dei colpi a penetrare nell'abitazione.

Si sottolineano, poi, i passaggi degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA], in data 7 e 8 febbraio 2022, contenenti elementi a carico dell'odierno ricorrente e la loro rilevanza a conferma della tesi di accusa.

Infine, si esclude rilievo alla mancata identificazione dell'autore materiale del fatto sub 6), reputando fondata su mera congettura la deduzione che l'indagato possa essersi avvalso, nel porto dell'arma usata per l'atto intimidatorio, di un'arma lecitamente detenuta, per essere irragionevole che l'indagato, per compiere un attentato gravissimo, come quello descritto al capo 5), si fosse avvalso di un soggetto titolare di porto d'armi (cfr. pag. 7 dell'ordinanza).

Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha esposto che sussiste il pericolo di reiterazione, vista la pluralità delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], connotate da allarmante gravità ed eseguite in un ampio contesto temporale, per più di due anni, ai danni della medesima parte lesa, da parte di soggetto dal carattere negativo ed incline alla violenza.

A ciò il provvedimento impugnato aggiunge la gravità delle condotte avendo l'[OSCURATO:PERSONA] commissionato il danneggiamento tramite incendio, nonché attuato un attentato presso l'abitazione della persona offesa, negando l'adeguatezza degli arresti domiciliari, anche con il cd. braccialetto elettronico, per la mancanza di affidamento sulle capacità di autocontrollo dell'indagato, dovendo invece, ipotizzarsi che non sarebbero rispettate le prescrizioni, stante l'inadeguatezza della misura meno afflittiva a garantire uno stringente controllo. \_7 2 Avverso l'indicata ordinanza,,ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, •&annite il difensore di fiducia, avv.

A. Ingroia, denunciando nei motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale sotto il profilo della illogicità e carenza della motivazione quanto alla gravità indiziaria.

Si contesta, a pag. 4 del ricorso, l'interpretazione fornita dal Tribunale rispetto all'intercettazione ambientale del 30 giugno 2021 e si eccepisce che il Tribunale della libertà non ha ascoltato la conversazione ma si è limitato a prendere in esame l'esito della trascrizione del colloquio, riportato nella richiesta di misura cautelare.

Si sottolinea, poi, l'inattendibilità delle dichiarazioni della Galante, vice Procuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, indicata dal ricorrente come persona sottoposta ad indagine in procedimento collegato, in quanto in contrasto con la relazione resa dalla medesima Galante al Procuratore Capo di Caltanissetta in data 27 gennaio 2022, ove aveva negato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] comunicazione di propositi delittuosi, essendosi limitata, con il predetto, al più a commentare articoli di stampa.

Nel corso degli interrogatori, invece, la dichiarante avrebbe chiarito che nel corso dell'intercettazione ambientale del 30 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] l'aveva messa al corrente dell'intenzione di fare del male alla Giambra, fatto per il quale lo aveva rimproverato per l'esplicito riferimento, da parte dell'uomo, alla volontà di usare un'arma da fuoco.

Orbene, si deduce che si tratta di dichiarazioni accusatorie provenienti da indagato di reato connesso che devono essere riscontrate quanto all'attendibilità unitamente ad altri elementi e che la Galante sarebbe inattendibile per la descritta ritrattazione ed a fronte del mutamento della qualità con la quale la predetta ha reso le dichiarazioni (prima per iscritto e poi nel corso dei due interrogatori), oltre che per il contenuto di queste.

Inoltre, si sottolinea che la dichiarante ha reso, nel corso degli interrogatori, affermazioni difformi rispetto al contenuto dei colloqui registrati, quanto al rimprovero mosso all'[OSCURATO:PERSONA] di cui, invece, non vi sarebbe traccia nelle trascrizioni evidentemente per l'avvenuta conoscenza del rischio di essere direttamente coinvolta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta anche il rilievo attribuito dal Tribunale del riesame alla conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con Brunco, tenuto conto che dalla trascrizione del colloquio emergerebbe soltanto un appuntamento tra i due, mentre nell'ultima conversazione citata vi sarebbero soltanto dei commenti rispetto a soggetto non determinato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen.

Mancherebbe la specifica indicazione delle ragioni che giustificano il giudizio di inidoneità della custodia domestica con la procedura di controllo a distanza, anche in presenza di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Anzi, la motivazione offerta sarebbe apparente o illogica, perché la misura meno afflittiva, con lo strumento di controllo a distanza, è tesa proprio ad evitare la mera autodisciplina del soggetto in assenza di affidamento rispetto alla spontanea osservanza degli obblighi.

Sicché si eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 275, comma 3-bis cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale, in relazione alla contestazione di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967.

Non risulta individuato il soggetto che portava l'arma per la quale si procede e, rileva la difesa, si tratta di reato proprio.Sicché, stante la carenza di gravità indiziaria quanto alla mancanza di porto d'armi in capo all'esecutore materiale, non sarebbe configurabile il delitto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria.

Si sottolinea che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è un ex militare dell'Esercito italiano, dunque già autorizzato a portare armi da fuoco per ragioni di servizio.

Inoltre, si rimarca che la motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame sarebbe fondata su una massima di esperienza inesistente (il mandante non potrebbe mai avvalersi di un soggetto autorizzato al porto di un'arma per la commissione di un reato commesso con tale mezzo).

Si richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte che reputa legittimo il porto di fucile, anche se l'autorizzazione sia rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport da tiro al volo e l'arma sia usata per fini diversi anche se illeciti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con decisione che assorbe ogni valutazione sulle questioni devolute con il secondo motivo di ricorso, mentre il primo motivo devolve censure inammissibili. 1.L'ordinanza impugnata, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere in capo all'indagato, anche per il delitto concernete le armi di cui al capo 6) dell'incolpazione provvisoria (concorso in porto abusivo di arma comune da sparo, con soggetto rimasto ignoto), reputando contraddittoria la motivazione dell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, pur riconoscendo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria per il delitti di minaccia pluriaggravata posta in essere mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni della vittima e del coniuge di questa, all'indirizzo della dimora della parte lesa, non avrebbe, infatti, considerato che tale progettazione implicava il concorso morale dell'indagato, quale mandante o istigatore dell'azione di fuoco, nel porto abusivo dell'arma con la quale la minaccia era stata attuata. 1.1.Sul punto, tuttavia, la Corte osserva, come correttamente segnalato dalla difesa e dal Procuratore generale, che in considerazione della natura di reato contestato in via provvisoria al capo 6), a fronte della mancata identificazione, anche dal punto di vista soltanto indiziario, del soggetto che ha portato, abusivamente, l'arma da fuoco utilizzata per attuare la minaccia aggravata, la _._, motivazione offerta sul punto dal Tribunale in sede di appello _ jcarente. '42.-.

Invero, il sistema normativo (R.D. n. 773 del 18 giugno 19 1, art. 38) obbliga i detentori — non collezionisti (essendo questi soggetti a speciale disciplina) ne' attualmente inquadrati in reparti armati o impegnati in attività di tiro autorizzata — a fare denuncia delle armi comuni da sparo in loro possesso, che comunque non possono superare il numero di tre (originariamente due) secondo la generale previsione della L. 18 aprile 1975 n. 110, art. 10, comma 6, come modificato dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge del 7 agosto 1992 n. 356.

Dall'obbligo di denuncia sono esonerati coloro che possono "andare armati" per una veste istituzionale che, mentre conferisce particolare affidabilità, li espone al pericolo.

Si tratta di soggetti non tenuti alla licenza di porto d'arma, elencati nella legge del 21 febbraio 1990 n. 36, art. 7 (Magistrati e dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria) e nel R.D. 06 maggio 1940, n. 635, art. 73 (Prefetti e Viceprefetti, funzionari e ufficiali di polizia, [OSCURATO:PERSONA], agenti di P.S. - questi ultimi limitatamente alle armi in dotazione).

Come precisato dal R.D. del 6 maggio 1940, n. 635, art. 73, comma ultimo, e ribadito dalla legge n. 36 del 1990, art. 7, l'esonero dalla licenza di porto (e, conseguentemente, dalla denuncia) è concesso "soltanto ai fini della difesa personale", con una elencazione che deve essere considerata tassativa (Sez. 1, n. 43000 del 27/10/2005, Coianni, Rv. 232709). 1.2.Ciò posto, si osserva che è noto che non possa reputarsi configurabile il reato contestato, ove il soggetto che materialmente porti l'arma sia titolare di specifica autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa.

Nella motivazione svolta dal Tribunale per il riesame, la deduzione secondo la quale l'esecuzione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco non poteva essere attuata se non da soggetto (rimasto ignoto) sprovvisto di ogni autorizzazione al porto dell'arma usata, appare non attagliarsi ad ulteriori dati processuali, ma anzi è fondata su ragionamento meramente ipotetico, secondo il quale non si conferisce mandato ad attuare un attentato a soggetto munito di porto d'armi.

Sul punto, invero, è noto che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste.

Detto sindacato però, può avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385).

1.3. Deve essere precisato, infine, che il primo motivo è inammissibile.

Va infatti, condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

Specificamente in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale con funzione di riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale in funzione di riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa da questo Collegio, è ferma nel ritenere che la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, non ravvisabile nel caso di specie.

Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice cautelare di merito.

Detto controllo, dunque, deve essere circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) .

Inoltre si deve sottolineare che è incontrastato approdo di questa Corte di legittimità quello secondo il quale, in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare più grave per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagata4inferiore alla soglia del ragionevole dubbio, pur sempre connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370).

Sicché ove il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto di applicazione della misura, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, pur incombendo sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emanuello, Rv. 269138).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, relativamente al capo 6) dell'incolpazione provvisoria, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, perché il Tribunale del riesame integri la motivazione relativamente alla configurabilità del reato contestato all'indagato. 2.1.Restando l'[OSCURATO:PERSONA] detenuto per gli altri capi di incolpazione di cui all'ordinanza genetica, non deriva dalla pronuncia la liberazione dell'indagato e, dunque, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativa al capo 6) e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. BIRRITTERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Caltanissetta in funzione di riesame, con l'ordinanza impugnata, decidendo sull'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero presso il Tribunale in sede, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, resa il 19 gennaio 2022, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 7) dell'incolpazione provvisoria, nonché rigettata la richiesta per il reato di cui ai capi 5) e 6), ha applicato la medesima misura anche per il capo 6) (artt. 110, 61 n. 2, cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967, concorso in porto di arma comune da sparo con soggetto rimasto ignoto). 1.1. Il provvedimento genetico aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di cui ai capi indicati, nell'ambito di una più ampia vicenda conseguente a rapporti di contrapposizione tra l'indagato ed il suo ex legale, avv. [OSCURATO:PERSONA], escludendo quanto a quello di cui al capo 5) (minaccia aggravata dall'uso dell'arma) l'applicazione della misura per limiti edittali non compatibili con le misure cautelari personali coercitive, nonché, quanto al reato sub capo 6), per difetto della gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame ha ritenuto l'appello della parte pubblica fondato, sulla base della contraddittorietà della motivazione del primo giudice che, da un lato, aveva reputato sussistente la gravità indiziaria a carico dell'indagato, in relazione al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma di cui al capo 5), dall'altro, aveva escluso la sussistenza di indizi con riguardo al delitto al primo collegato, di cui al capo 6). Il provvedimento censurato, infatti, ha considerato che effettivamente dagli elementi a carico emerso che era proprio intenzione dell'indagato utilizzare un'arma da fuoco (i grilletta di cui alla conversazione ambientale del 30 giugno 2021 n. 84628, valorizzata dall'appellante) per minacciare la persona offesa, non un qualsiasi strumento di offesa, estendendo la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reità quanto al capo 5, anche al fatto sub 6). Il Tribunale del riesame, poi, ha escluso la fondatezza di tutte le prospettazioni alternative della difesa, quanto alla valutazione delle intercettazioni sottolineate dall'appellante, con motivazione di cui a pag. 5 e ss. ove si spiega il contenuto delle due conversazioni ambientali ritenute maggiormente indizianti (del 30 giugno 2021 e del 9 luglio successivo), valorizzando, peraltro, il dato che queste erano state seguite, a breve distanza di tempo, dalla realizzazione dell'atto intimidatorio, posto in essere il 20 luglio 2021, allorquando un soggetto travisato, rimasto ignoto, aveva alle prime ore della mattina, esploso sei colpi di arma da (t( fuoco all'indirizzo dell'abitazione di campagna della famiglia Giambra, riuscendo uno dei colpi a penetrare nell'abitazione. Si sottolineano, poi, i passaggi degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA], in data 7 e 8 febbraio 2022, contenenti elementi a carico dell'odierno ricorrente e la loro rilevanza a conferma della tesi di accusa. Infine, si esclude rilievo alla mancata identificazione dell'autore materiale del fatto sub 6), reputando fondata su mera congettura la deduzione che l'indagato possa essersi avvalso, nel porto dell'arma usata per l'atto intimidatorio, di un'arma lecitamente detenuta, per essere irragionevole che l'indagato, per compiere un attentato gravissimo, come quello descritto al capo 5), si fosse avvalso di un soggetto titolare di porto d'armi (cfr. pag. 7 dell'ordinanza). Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha esposto che sussiste il pericolo di reiterazione, vista la pluralità delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], connotate da allarmante gravità ed eseguite in un ampio contesto temporale, per più di due anni, ai danni della medesima parte lesa, da parte di soggetto dal carattere negativo ed incline alla violenza. A ciò il provvedimento impugnato aggiunge la gravità delle condotte avendo l'[OSCURATO:PERSONA] commissionato il danneggiamento tramite incendio, nonché attuato un attentato presso l'abitazione della persona offesa, negando l'adeguatezza degli arresti domiciliari, anche con il cd. braccialetto elettronico, per la mancanza di affidamento sulle capacità di autocontrollo dell'indagato, dovendo invece, ipotizzarsi che non sarebbero rispettate le prescrizioni, stante l'inadeguatezza della misura meno afflittiva a garantire uno stringente controllo. \_7 2 Avverso l'indicata ordinanza,,ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, •&annite il difensore di fiducia, avv. A. Ingroia, denunciando nei motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale sotto il profilo della illogicità e carenza della motivazione quanto alla gravità indiziaria. Si contesta, a pag. 4 del ricorso, l'interpretazione fornita dal Tribunale rispetto all'intercettazione ambientale del 30 giugno 2021 e si eccepisce che il Tribunale della libertà non ha ascoltato la conversazione ma si è limitato a prendere in esame l'esito della trascrizione del colloquio, riportato nella richiesta di misura cautelare. Si sottolinea, poi, l'inattendibilità delle dichiarazioni della Galante, vice Procuratore onorario in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, indicata dal ricorrente come persona sottoposta ad indagine in procedimento collegato, in quanto in contrasto con la relazione resa dalla medesima Galante al Procuratore Capo di Caltanissetta in data 27 gennaio 2022, ove aveva negato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] comunicazione di propositi delittuosi, essendosi limitata, con il predetto, al più a commentare articoli di stampa. Nel corso degli interrogatori, invece, la dichiarante avrebbe chiarito che nel corso dell'intercettazione ambientale del 30 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] l'aveva messa al corrente dell'intenzione di fare del male alla Giambra, fatto per il quale lo aveva rimproverato per l'esplicito riferimento, da parte dell'uomo, alla volontà di usare un'arma da fuoco. Orbene, si deduce che si tratta di dichiarazioni accusatorie provenienti da indagato di reato connesso che devono essere riscontrate quanto all'attendibilità unitamente ad altri elementi e che la Galante sarebbe inattendibile per la descritta ritrattazione ed a fronte del mutamento della qualità con la quale la predetta ha reso le dichiarazioni (prima per iscritto e poi nel corso dei due interrogatori), oltre che per il contenuto di queste. Inoltre, si sottolinea che la dichiarante ha reso, nel corso degli interrogatori, affermazioni difformi rispetto al contenuto dei colloqui registrati, quanto al rimprovero mosso all'[OSCURATO:PERSONA] di cui, invece, non vi sarebbe traccia nelle trascrizioni evidentemente per l'avvenuta conoscenza del rischio di essere direttamente coinvolta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta anche il rilievo attribuito dal Tribunale del riesame alla conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con Brunco, tenuto conto che dalla trascrizione del colloquio emergerebbe soltanto un appuntamento tra i due, mentre nell'ultima conversazione citata vi sarebbero soltanto dei commenti rispetto a soggetto non determinato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Mancherebbe la specifica indicazione delle ragioni che giustificano il giudizio di inidoneità della custodia domestica con la procedura di controllo a distanza, anche in presenza di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Anzi, la motivazione offerta sarebbe apparente o illogica, perché la misura meno afflittiva, con lo strumento di controllo a distanza, è tesa proprio ad evitare la mera autodisciplina del soggetto in assenza di affidamento rispetto alla spontanea osservanza degli obblighi. Sicché si eccepisce la nullità dell'ordinanza per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 292, comma 2, lett. c) e 275, comma 3-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e processuale, in relazione alla contestazione di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Non risulta individuato il soggetto che portava l'arma per la quale si procede e, rileva la difesa, si tratta di reato proprio.Sicché, stante la carenza di gravità indiziaria quanto alla mancanza di porto d'armi in capo all'esecutore materiale, non sarebbe configurabile il delitto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria. Si sottolinea che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è un ex militare dell'Esercito italiano, dunque già autorizzato a portare armi da fuoco per ragioni di servizio. Inoltre, si rimarca che la motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame sarebbe fondata su una massima di esperienza inesistente (il mandante non potrebbe mai avvalersi di un soggetto autorizzato al porto di un'arma per la commissione di un reato commesso con tale mezzo). Si richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte che reputa legittimo il porto di fucile, anche se l'autorizzazione sia rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport da tiro al volo e l'arma sia usata per fini diversi anche se illeciti. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con decisione che assorbe ogni valutazione sulle questioni devolute con il secondo motivo di ricorso, mentre il primo motivo devolve censure inammissibili. 1.L'ordinanza impugnata, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere in capo all'indagato, anche per il delitto concernete le armi di cui al capo 6) dell'incolpazione provvisoria (concorso in porto abusivo di arma comune da sparo, con soggetto rimasto ignoto), reputando contraddittoria la motivazione dell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, pur riconoscendo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria per il delitti di minaccia pluriaggravata posta in essere mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni della vittima e del coniuge di questa, all'indirizzo della dimora della parte lesa, non avrebbe, infatti, considerato che tale progettazione implicava il concorso morale dell'indagato, quale mandante o istigatore dell'azione di fuoco, nel porto abusivo dell'arma con la quale la minaccia era stata attuata. 1.1.Sul punto, tuttavia, la Corte osserva, come correttamente segnalato dalla difesa e dal Procuratore generale, che in considerazione della natura di reato contestato in via provvisoria al capo 6), a fronte della mancata identificazione, anche dal punto di vista soltanto indiziario, del soggetto che ha portato, abusivamente, l'arma da fuoco utilizzata per attuare la minaccia aggravata, la _._, motivazione offerta sul punto dal Tribunale in sede di appello _ jcarente. '42.-. Invero, il sistema normativo (R.D. n. 773 del 18 giugno 19 1, art. 38) obbliga i detentori — non collezionisti (essendo questi soggetti a speciale disciplina) ne' attualmente inquadrati in reparti armati o impegnati in attività di tiro autorizzata — a fare denuncia delle armi comuni da sparo in loro possesso, che comunque non possono superare il numero di tre (originariamente due) secondo la generale previsione della L. 18 aprile 1975 n. 110, art. 10, comma 6, come modificato dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge del 7 agosto 1992 n. 356. Dall'obbligo di denuncia sono esonerati coloro che possono "andare armati" per una veste istituzionale che, mentre conferisce particolare affidabilità, li espone al pericolo. Si tratta di soggetti non tenuti alla licenza di porto d'arma, elencati nella legge del 21 febbraio 1990 n. 36, art. 7 (Magistrati e dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria) e nel R.D. 06 maggio 1940, n. 635, art. 73 (Prefetti e Viceprefetti, funzionari e ufficiali di polizia, [OSCURATO:PERSONA], agenti di P.S. - questi ultimi limitatamente alle armi in dotazione). Come precisato dal R.D. del 6 maggio 1940, n. 635, art. 73, comma ultimo, e ribadito dalla legge n. 36 del 1990, art. 7, l'esonero dalla licenza di porto (e, conseguentemente, dalla denuncia) è concesso "soltanto ai fini della difesa personale", con una elencazione che deve essere considerata tassativa (Sez. 1, n. 43000 del 27/10/2005, Coianni, Rv. 232709). 1.2.Ciò posto, si osserva che è noto che non possa reputarsi configurabile il reato contestato, ove il soggetto che materialmente porti l'arma sia titolare di specifica autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa. Nella motivazione svolta dal Tribunale per il riesame, la deduzione secondo la quale l'esecuzione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco non poteva essere attuata se non da soggetto (rimasto ignoto) sprovvisto di ogni autorizzazione al porto dell'arma usata, appare non attagliarsi ad ulteriori dati processuali, ma anzi è fondata su ragionamento meramente ipotetico, secondo il quale non si conferisce mandato ad attuare un attentato a soggetto munito di porto d'armi. Sul punto, invero, è noto che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste. Detto sindacato però, può avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385). 1.3. Deve essere precisato, infine, che il primo motivo è inammissibile. Va infatti, condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. Specificamente in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale con funzione di riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale in funzione di riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa da questo Collegio, è ferma nel ritenere che la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, non ravvisabile nel caso di specie. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice cautelare di merito. Detto controllo, dunque, deve essere circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) . Inoltre si deve sottolineare che è incontrastato approdo di questa Corte di legittimità quello secondo il quale, in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare più grave per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagata4inferiore alla soglia del ragionevole dubbio, pur sempre connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370). Sicché ove il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto di applicazione della misura, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, pur incombendo sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emanuello, Rv. 269138). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, relativamente al capo 6) dell'incolpazione provvisoria, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, perché il Tribunale del riesame integri la motivazione relativamente alla configurabilità del reato contestato all'indagato. 2.1.Restando l'[OSCURATO:PERSONA] detenuto per gli altri capi di incolpazione di cui all'ordinanza genetica, non deriva dalla pronuncia la liberazione dell'indagato e, dunque, vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativa al capo 6) e rinvia per nuovo giudizio
Sentenza Cassazione n. 47397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris