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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 27539/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 CC* * Consigliere – Rel* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 25365/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura speciale allegata alricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA R G n 6525/2020depositato il 14/11/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024dal Consigliere * ** disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/20241 Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia harespinto il ricorso di * * cittadino della Serbia aventead oggetto il riconoscimento della protezione internazionale especiale all esito del rigetto della sua domanda da parte dellacompetente [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riferiva di esserecristiano ortodosso di etnia rom e di aver vissuto per circa 10 annivicino a * in Bosnia di essere entrato a far parte dellaformazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come“Tigri di * all età di dodici/tredici anni e una volta raggiuntal età di sedici/diciassette anni di essere stato inviato assieme adaltri sessanta/settanta giovani dallo stesso * a rubaremutilare e uccidere di aver ricevuto dopo circa dieci anni dialcuni suoi cugini di essersi rifiutato di obbedire e assieme adaltri quindici ragazzi di aver disertato e denunciato le attività delle“Tigri” alle forze di polizia serbe che si erano impegnate agarantire la protezione anche alla sua famiglia che ciò nonostantedopo quattro o cinque giorni veniva sterminata dalle milizie di* di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forzedell ordine e di essere fuggito arrivando in Italia nel 1993 di averdepositato in sede di giudizio di merito documentazione * inmerito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai *in Serbia nonché dichiarazione di ospitalità di * * *con il quale svolgeva attività di volontariato come da dichiarazionedi assistenza da parte della * di * * * IlTribunale ha ritenuto non credibile da pag 7 a pag 9 del decretoimpugnato il racconto del ricorrente dando atto che il rischio dirimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o exaffiliati delle “Tigri di * in particolare il Tribunale ha ritenutole dichiarazioni rese dall odierno ricorrente prive di dettaglio e noncircostanziate escludendo la sussistenza dell allegato rischio2 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024effettivo e attuale di danno grave anche in considerazioneNumero di raccolta generale 27539/2024dell onere probatorio aggravato derivante dall inclusionDaeta pudbbeliclalazio ne 23/10/2024Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del 4ottobre 2019 del Ministero dell Interno del Ministero degli ** e del Ministero della * di “Individuazione dei Paesi diorigine sicuri e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo2023 ai sensi dell articolo 2 bis del decreto legislativo 28 gennaio2008 n 25” in applicazione dell art 36 della *2013/32/UE Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento dellostatus di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art 14 lett a eb del d lgs n 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza deirequisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art14 lett c del d lgs n 251 del 2007 alla luce delle fonti *aggiornate al 2023 pagine 11 15 del decreto pur dando attodegli scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo che rimangono apertecontroversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche pag12 del decreto e che i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale più della metà delle denunce ricevute dalleautorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull etniaha riguardato i * pag 13 del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] rimarcato che le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcunaesposizione all insicurezza o alla violenza generalizzata né tantomeno una persecuzione per ragioni etniche nonché ha valorizzatol inserimento della Serbia nella lista dei c d Paesi sicuri Infine ilTribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della protezione complementare ritenendo a talfine ostativo ai fini del riconoscimento della protezione speciale ilcomportamento penalmente rilevante del ricorrente inconsiderazione della condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi3 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024di reclusione e 250 euro di multa ai sensi degli art 625 comma 1Data pubblicazione 23/10/2024parte 2 c p – furto aggravato concorso art 625 comma 1 parte5 – furto aggravato concorso per reati commessi il 08 03 2017nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dallaCorte d Appello di Venezia per il reato di “Falsa attestazione odichiarazione a un pubblico ufficiale” ex art 495 c p e la condannaal pagamento di euro 10 000 di multa emessa dal giudice di pacedi Pordenone e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art 14co 5 ter parte 4 D Lgs 286/1998 per essersi lo stranierotrattenuto nel territorio nazionale nonostante il decreto diespulsione Il Tribunale ha negato ogni forma di protezionenazionale per la mancata credibilità della vicenda narrata dalricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dalpunto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale nonché inragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità socialecaratterizzata da attualità e permanenza pag 16 del decreto e haritenuto non decisiva la condizione nel * di origine in assenzadi allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai finidella valutazione della vulnerabilità2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione nei confronti del Ministero dell Interno che si ècostituito tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazionealla discussione orale3 Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioIl ricorrente ha depositato nota di conclusioni chiedendo lacassazione del decreto impugnatoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo ex art 360 n 3 4e n 5 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti ossia circa la vicenda personalee nello specifico la sua appartenenza all etnia rom ed alladiscriminazione da parte delle autorità e della società serba nei4 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024confronti di detta etnia nonché l omessa valutazione del suoData pubblicazione 23/10/2024percorso di integrazione in Italia dove vive da oltre 30 anni inrelazione alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità ai finidella protezione speciale e la mancanza di motivazione sullacredibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezioneumanitaria/speciale denuncia altresì la violazione ed errataapplicazione degli artt 5 comma 6 19 comma 1 d lgs 286/98 e32 comma 3 d lgs 25/2008 lamentando in ordine al diniegodella protezione umanitaria/speciale la violazione ed errataapplicazione degli artt 3 d lgs 251/2007 e 8 comma 3 d lgs25/2008 per il mancato approfondimento istruttorio in relazioneall appartenenza del ricorrente all etnia rom ed al pericolo didiscriminazione nel * d origine come dalle stesse fonti *citate nel decreto impugnato e per omesso giudizio dicomparazione deduce il ricorrente che il decreto deve esserecensurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia della guerrae della disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcunriferimento familiare nonché per omesso esame della vicendasuccessiva al suo arrivo in Italia dove ha trascorso oltre la metàdella sua esistenza ha appreso la lingua italiana e nel quale oggisvolge attività di volontariato presso l associazione “Beati icostruttori di * deduce altresì di avere dedotto erappresentato con specifici richiami documentali a fontiinformative internazionali in punto di riconoscimento dellaprotezione umanitaria speciale il concreto rischio di subirediscriminazioni per la sua appartenenza all etnia * pagine 1617 del ricorso per cassazione e pagine 13 14 ricorso di primogrado ii con il secondo motivo ex art 360 n 3 e n 5 c p c laviolazione ed errata applicazione degli artt 4 commi 3 e 5 5comma 6 19 comma 1 e 1 1 d lgs 286/98 e art 32 comma 3d lgs 25/2008 in relazione alla rilevata sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt 45 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024comma 3 e 5 d lgs N 286/1998 e successive modificheData pubblicazione 23/10/2024costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento dellaprotezione speciale ed al “complessivo giudizio di pericolositàsociale caratterizzato da attualità e permanenza deduce cheerroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimentodella protezione complementare la sua pericolosità sociale senzacompiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automaticocitando al tal fine un comunicato della * di Padova ecitando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commessonel 2017 evidenzia che la citata sentenza del Tribunale di Padovaper tentato furto risalente al 2007 fatto tutt altro che recentesarebbe l unica tra le condotte indicate a rientrare nell art 380 co 1e 2 c p p richiamato dall art 4 comma 3 del d lgs 286/98 ed inogni caso in relazione a detta condanna non era stata prodottadall Amministrazione né la sentenza né il casellario penale sicchéil reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto oppure essereprescritto in appello se non oggetto di assoluzione pag 22 delricorso per cassazione deduce che il giudizio di pericolositàcostituiva un quid novi rispetto alla motivazione della Commissioneterritoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontriistruttori ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella notadalla * di Padova allegata alla comparsa dellaCommissione esprimendo un giudizio improntato all automatismo ebasato sulla mera indicazione di una sentenza di condannaperaltro contestata dal difensore nella nota del 26 9 20232 I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessionesono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare2 1 * che le censure si riferiscono esclusivamente allastatuizione di diniego della protezione “umanitaria speciale” comesi evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativodei motivi sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di noncredibilità della vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo6 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024del giudizio di primo grado fuga dalla Serbia per timore diData pubblicazione 23/10/2024uccisione da parte delle milizie appartenenti al gruppo “Tigri di* A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato indettaglio i fatti narrati dall odierno ricorrente in sede di audizioneavanti alla [OSCURATO:PERSONA] e con idonea motivazione haritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili dapag 7 a pag 9 del decreto impugnato Le critiche svolte in ricorsosul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e larivalutazione delle suddette risultanze in sede di legittimità2 2 * invece accoglimento la doglianza riferita all omessoesame del fatto astrattamente decisivo che il ricorrenteappartiene all etnia * assoggettata ad un livello elevato didiscriminazione nel suo * nonché la doglianza riferita alleviolazioni di legge che ne conseguono limitatamente a ciò cherileva ai fini della protezione complementare che è l unica forma diprotezione oggetto di ricorso come si è dettoNel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a dettacircostanza benché a pag 13 si legga nella descrizione dellasituazione della Serbia che “i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale” Il ricorrente deduce con sufficiente specificitàdi avere allegato nel giudizio di merito e in particolare nelle notedel 26 9 2023 la suddetta circostanza nonché deduce che lastessa era incontroversa ed accertata anche dalla CommissioneTerritoriale* il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultantedagli atti del processo allegato in rituale atto difensivo seppursuccessivo al ricorso introduttivo del primo grado di cui si davadecisivo cfr Cass 14650/2021 concernente il caso di un7 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024richiedente proveniente dal * e appartenente allaNumero di raccolta generale 27539/2024minoranza etnica nomade bede * nondimeno esso è * ptuobb ldicaezlio ne 23/10/2024tutto obliterato nella valutazione della situazione personale delrichiedente né è stato svolto un approfondimento istruttorioufficioso al riguardo che era invece doveroso in quanto ilTribunale deve decidere “sulla base degli elementi esistenti almomento della decisione” art 35 bis comma 13 d lgsn 25/20082 3 Non osta a tale conclusione l inserimento della Serbianell elenco dei cd “Paesi * avvenuto con decreto del 4 102019 e aggiornato con decreto del 17 3 2024 * Corte ha giàprecisato esprimendo un orientamento che il Collegio condivide«che l art 2 bis del d lgs n 25 del 2008 è stato introdottonell ordinamento dall art 7 bis primo comma lett a del d l 410 2018 n 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 122018 n 132 in base alla facoltà data a ogni Stato dell *europea di designare ai sensi dell art 37 della * 2013/32UE del * europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 un* terzo come * d origine sicuro In tal guisa l art 2 bis haprevisto l adozione con decreto del Ministro degli * * edella * Internazionale di concerto con i *dell Interno e della * dell elenco dei Paesi di origine sicuribasato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per ildiritto di asilo che si avvale anche delle notizie elaborate dal centrodi documentazione di cui all art 5 primo comma nonché su altrefonti di informazione comprese in particolare quelle fornite da altri* membri dell * europea dall * dall * dalConsiglio d * e da altre organizzazioni internazionalicompetenti aggiornato periodicamente e notificato allaCommissione europea * sostanza uno Stato non appartenenteall * europea può essere considerato * di origine sicurose sulla base del suo ordinamento giuridico dell applicazione della8 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024legge all interno di un sistema democratico e della situazioneNumero di raccolta generale 27539/2024politica generale si può dimostrare che in via generale e cDoatas ptuabnblticeaz io ne 23/10/2024non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall articolo 7 deld lgs n 251 del 2007 né tortura o altre forme di pena otrattamento inumano o degradante né pericolo a causa di violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale * in base alle citate fonti la designazione diun * di origine sicuro può essere fatta tuttavia conl eccezione di parti del territorio o di categorie di persone e ai finidi tale valutazione si tiene conto tra l altro della misura in cui èofferta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamentimediante a le pertinenti disposizioni legislative e regolamentaridel * e il modo in cui sono applicate b il rispetto dei diritti edelle libertà stabiliti nella * europea per la salvaguardiadei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensidella legge 4 8 1955 n 848 nel * internazionale relativo aidiritti civili e politici ratificato ai sensi della legge 25 10 1977 n881 e nella * delle * Unite contro la tortura del10 12 1984 e in particolare dei diritti ai quali non si può derogarea norma dell articolo 15 paragrafo 2 della predetta *europea c il rispetto del principio di cui all art 33 della* di * d un sistema di ricorsi effettivi contro leviolazioni di tali diritti e libertà La valutazione tesa ad accertareche uno Stato non appartenente all * europea è un * diorigine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmentequalificate tali essendo quelle fornite come detto dallaCommissione nazionale per il diritto di asilo e da altri * membridella UE oltre che dall * dall * dal Consiglio d * eda altre organizzazioni internazionali competenti In prospettiva ein consonanza coi limiti posti dalla * l art 2 bis quintocomma ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi perritenere che quel * definito sicuro dal decreto non lo è per lui9 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua voltaNumero di raccolta generale 27539/2024l art 9 comma 2 bis prevede che la decisione con cui è * peutbtbalictaazio ne 23/10/2024la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivatadando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato lasussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il *diversamente designato» Cass 25311/2020Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause perle quali ratione temporis rileva la designazione di * sicuro ovel onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato resta comunqueintatto per il giudice il potere dovere di acquisire con ogni mezzotutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicatipresupposti della protezione internazionale e per quanto orainteressa ciò vale senz altro e a maggior ragione anche per ipresupposti della protezione speciale Come si è visto secondo lagiurisprudenza di questa Corte l inserimento di un dato *nell elenco di quelli “sicuri” sta ad indicare che in esso in viagenerale e costante non sussistono atti di persecuzione qualidefiniti dall articolo 7 del d lgs n 251 del 2007 né tortura o altreforme di pena o trattamento inumano o degradante né pericolo acausa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armatointerno o internazionale * in linea di principioquell inserimento è strettamente funzionale all accertamento deipresupposti delle protezioni maggiori sempre in via astratta esalvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi enon anche all accertamento dei presupposti della protezione“nazionale” il cui ambito si delinea e si circoscrivenecessariamente in base alla peculiarità del singolo casoapplicandosi nella specie peraltro come affermato anche dalTribunale la normativa sopravvenuta di cui al d l n 130/2020conv in l 173/2020Il giudice di merito dunque avrebbe dovuto scrutinare l eventualesussistenza ai fini per quanto ora rileva del riconoscimento della10 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024protezione speciale di una situazione di vulnerabilità del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ostativa al rimpatrio per motivi di discriminazione etnica3 Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che sivanno a precisareIl Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale delrichiedente benché non menzionato nel provvedimento dellaCommissione Territoriale limitandosi a richiamare alcuniprecedenti penali relativi a fatti risalenti il più grave – furtoaggravato in concorso – per una condanna del 2010 che perevidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del2017 senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita2023Secondo la giurisprudenza di questa Corte tra le tante Cass23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno permotivi umanitari anche nel regime anteriore all entrata in vigoredel d l n 113/2018 conv in l n 132/2018 in ipotesi di condannadel cittadino straniero privo di legami familiari per i reati previstidall art 4 comma 3 d lgs n 286/1998 non opera alcunautomatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso disoggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzioneassoluta di pericolosità sociale del richiedente che deve essereinvece accertata in concreto e all attualità in applicazione delprincipio di ordine generale e sistematico anche di fonte unionalesecondo cui nella disciplina dell immigrazione a fronte dell eserciziodi diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale si imponeun ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessicoinvolti da effettuarsi secondo i criteri individuati dal dirittovivente tra le altre Corte * sezione quarta 27 9 2022 CorteCost n 88/2023In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie nontrova applicazione l art 32 comma 1 bis d lgs n 25/2008 in quanto11 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024abrogato dal d l 130/2020 convertito in l 173/2020 va ribaditoData pubblicazione 23/10/2024che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto eall attualità mentre non risulta dal decreto impugnato che sia statasvolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente ilquale ha peraltro dedotto con sufficiente specificità di avereallegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività divolontariato presso l associazione “Beati i costruttori di * epresso la * * * del * ciò a confutazionedell asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimentosociale in Italia nonché di soggiornare in Italia da un lungoperiodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia4 In conclusione il ricorso va accolto nel senso precisato vacassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale diVenezia in diversa composizione a cui è demandata anche laregolamentazione delle spese di lite del presente giudizioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 CC* * Consigliere – Rel* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 25365/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura speciale allegata alricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA R G n 6525/2020depositato il 14/11/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024dal Consigliere * ** disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/20241 Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia harespinto il ricorso di * * cittadino della Serbia aventead oggetto il riconoscimento della protezione internazionale especiale all esito del rigetto della sua domanda da parte dellacompetente [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riferiva di esserecristiano ortodosso di etnia rom e di aver vissuto per circa 10 annivicino a * in Bosnia di essere entrato a far parte dellaformazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come“Tigri di * all età di dodici/tredici anni e una volta raggiuntal età di sedici/diciassette anni di essere stato inviato assieme adaltri sessanta/settanta giovani dallo stesso * a rubaremutilare e uccidere di aver ricevuto dopo circa dieci anni dialcuni suoi cugini di essersi rifiutato di obbedire e assieme adaltri quindici ragazzi di aver disertato e denunciato le attività delle“Tigri” alle forze di polizia serbe che si erano impegnate agarantire la protezione anche alla sua famiglia che ciò nonostantedopo quattro o cinque giorni veniva sterminata dalle milizie di* di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forzedell ordine e di essere fuggito arrivando in Italia nel 1993 di averdepositato in sede di giudizio di merito documentazione * inmerito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai *in Serbia nonché dichiarazione di ospitalità di * * *con il quale svolgeva attività di volontariato come da dichiarazionedi assistenza da parte della * di * * * IlTribunale ha ritenuto non credibile da pag 7 a pag 9 del decretoimpugnato il racconto del ricorrente dando atto che il rischio dirimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o exaffiliati delle “Tigri di * in particolare il Tribunale ha ritenutole dichiarazioni rese dall odierno ricorrente prive di dettaglio e noncircostanziate escludendo la sussistenza dell allegato rischio2 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024effettivo e attuale di danno grave anche in considerazioneNumero di raccolta generale 27539/2024dell onere probatorio aggravato derivante dall inclusionDaeta pudbbeliclalazio ne 23/10/2024Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del 4ottobre 2019 del Ministero dell Interno del Ministero degli ** e del Ministero della * di “Individuazione dei Paesi diorigine sicuri e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo2023 ai sensi dell articolo 2 bis del decreto legislativo 28 gennaio2008 n 25” in applicazione dell art 36 della *2013/32/UE Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento dellostatus di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art 14 lett a eb del d lgs n 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza deirequisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art14 lett c del d lgs n 251 del 2007 alla luce delle fonti *aggiornate al 2023 pagine 11 15 del decreto pur dando attodegli scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo che rimangono apertecontroversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche pag12 del decreto e che i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale più della metà delle denunce ricevute dalleautorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull etniaha riguardato i * pag 13 del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] rimarcato che le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcunaesposizione all insicurezza o alla violenza generalizzata né tantomeno una persecuzione per ragioni etniche nonché ha valorizzatol inserimento della Serbia nella lista dei c d Paesi sicuri Infine ilTribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della protezione complementare ritenendo a talfine ostativo ai fini del riconoscimento della protezione speciale ilcomportamento penalmente rilevante del ricorrente inconsiderazione della condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi3 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024di reclusione e 250 euro di multa ai sensi degli art 625 comma 1Data pubblicazione 23/10/2024parte 2 c p – furto aggravato concorso art 625 comma 1 parte5 – furto aggravato concorso per reati commessi il 08 03 2017nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dallaCorte d Appello di Venezia per il reato di “Falsa attestazione odichiarazione a un pubblico ufficiale” ex art 495 c p e la condannaal pagamento di euro 10 000 di multa emessa dal giudice di pacedi Pordenone e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art 14co 5 ter parte 4 D Lgs 286/1998 per essersi lo stranierotrattenuto nel territorio nazionale nonostante il decreto diespulsione Il Tribunale ha negato ogni forma di protezionenazionale per la mancata credibilità della vicenda narrata dalricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dalpunto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale nonché inragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità socialecaratterizzata da attualità e permanenza pag 16 del decreto e haritenuto non decisiva la condizione nel * di origine in assenzadi allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai finidella valutazione della vulnerabilità2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione nei confronti del Ministero dell Interno che si ècostituito tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazionealla discussione orale3 Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioIl ricorrente ha depositato nota di conclusioni chiedendo lacassazione del decreto impugnatoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo ex art 360 n 3 4e n 5 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti ossia circa la vicenda personalee nello specifico la sua appartenenza all etnia rom ed alladiscriminazione da parte delle autorità e della società serba nei4 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024confronti di detta etnia nonché l omessa valutazione del suoData pubblicazione 23/10/2024percorso di integrazione in Italia dove vive da oltre 30 anni inrelazione alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità ai finidella protezione speciale e la mancanza di motivazione sullacredibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezioneumanitaria/speciale denuncia altresì la violazione ed errataapplicazione degli artt 5 comma 6 19 comma 1 d lgs 286/98 e32 comma 3 d lgs 25/2008 lamentando in ordine al diniegodella protezione umanitaria/speciale la violazione ed errataapplicazione degli artt 3 d lgs 251/2007 e 8 comma 3 d lgs25/2008 per il mancato approfondimento istruttorio in relazioneall appartenenza del ricorrente all etnia rom ed al pericolo didiscriminazione nel * d origine come dalle stesse fonti *citate nel decreto impugnato e per omesso giudizio dicomparazione deduce il ricorrente che il decreto deve esserecensurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia della guerrae della disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcunriferimento familiare nonché per omesso esame della vicendasuccessiva al suo arrivo in Italia dove ha trascorso oltre la metàdella sua esistenza ha appreso la lingua italiana e nel quale oggisvolge attività di volontariato presso l associazione “Beati icostruttori di * deduce altresì di avere dedotto erappresentato con specifici richiami documentali a fontiinformative internazionali in punto di riconoscimento dellaprotezione umanitaria speciale il concreto rischio di subirediscriminazioni per la sua appartenenza all etnia * pagine 1617 del ricorso per cassazione e pagine 13 14 ricorso di primogrado ii con il secondo motivo ex art 360 n 3 e n 5 c p c laviolazione ed errata applicazione degli artt 4 commi 3 e 5 5comma 6 19 comma 1 e 1 1 d lgs 286/98 e art 32 comma 3d lgs 25/2008 in relazione alla rilevata sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt 45 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024comma 3 e 5 d lgs N 286/1998 e successive modificheData pubblicazione 23/10/2024costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento dellaprotezione speciale ed al “complessivo giudizio di pericolositàsociale caratterizzato da attualità e permanenza deduce cheerroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimentodella protezione complementare la sua pericolosità sociale senzacompiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automaticocitando al tal fine un comunicato della * di Padova ecitando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commessonel 2017 evidenzia che la citata sentenza del Tribunale di Padovaper tentato furto risalente al 2007 fatto tutt altro che recentesarebbe l unica tra le condotte indicate a rientrare nell art 380 co 1e 2 c p p richiamato dall art 4 comma 3 del d lgs 286/98 ed inogni caso in relazione a detta condanna non era stata prodottadall Amministrazione né la sentenza né il casellario penale sicchéil reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto oppure essereprescritto in appello se non oggetto di assoluzione pag 22 delricorso per cassazione deduce che il giudizio di pericolositàcostituiva un quid novi rispetto alla motivazione della Commissioneterritoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontriistruttori ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella notadalla * di Padova allegata alla comparsa dellaCommissione esprimendo un giudizio improntato all automatismo ebasato sulla mera indicazione di una sentenza di condannaperaltro contestata dal difensore nella nota del 26 9 20232 I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessionesono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare2 1 * che le censure si riferiscono esclusivamente allastatuizione di diniego della protezione “umanitaria speciale” comesi evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativodei motivi sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di noncredibilità della vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo6 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024del giudizio di primo grado fuga dalla Serbia per timore diData pubblicazione 23/10/2024uccisione da parte delle milizie appartenenti al gruppo “Tigri di* A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato indettaglio i fatti narrati dall odierno ricorrente in sede di audizioneavanti alla [OSCURATO:PERSONA] e con idonea motivazione haritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili dapag 7 a pag 9 del decreto impugnato Le critiche svolte in ricorsosul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e larivalutazione delle suddette risultanze in sede di legittimità2 2 * invece accoglimento la doglianza riferita all omessoesame del fatto astrattamente decisivo che il ricorrenteappartiene all etnia * assoggettata ad un livello elevato didiscriminazione nel suo * nonché la doglianza riferita alleviolazioni di legge che ne conseguono limitatamente a ciò cherileva ai fini della protezione complementare che è l unica forma diprotezione oggetto di ricorso come si è dettoNel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a dettacircostanza benché a pag 13 si legga nella descrizione dellasituazione della Serbia che “i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale” Il ricorrente deduce con sufficiente specificitàdi avere allegato nel giudizio di merito e in particolare nelle notedel 26 9 2023 la suddetta circostanza nonché deduce che lastessa era incontroversa ed accertata anche dalla CommissioneTerritoriale* il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultantedagli atti del processo allegato in rituale atto difensivo seppursuccessivo al ricorso introduttivo del primo grado di cui si davadecisivo cfr Cass 14650/2021 concernente il caso di un7 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024richiedente proveniente dal * e appartenente allaNumero di raccolta generale 27539/2024minoranza etnica nomade bede * nondimeno esso è * ptuobb ldicaezlio ne 23/10/2024tutto obliterato nella valutazione della situazione personale delrichiedente né è stato svolto un approfondimento istruttorioufficioso al riguardo che era invece doveroso in quanto ilTribunale deve decidere “sulla base degli elementi esistenti almomento della decisione” art 35 bis comma 13 d lgsn 25/20082 3 Non osta a tale conclusione l inserimento della Serbianell elenco dei cd “Paesi * avvenuto con decreto del 4 102019 e aggiornato con decreto del 17 3 2024 * Corte ha giàprecisato esprimendo un orientamento che il Collegio condivide«che l art 2 bis del d lgs n 25 del 2008 è stato introdottonell ordinamento dall art 7 bis primo comma lett a del d l 410 2018 n 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 122018 n 132 in base alla facoltà data a ogni Stato dell *europea di designare ai sensi dell art 37 della * 2013/32UE del * europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 un* terzo come * d origine sicuro In tal guisa l art 2 bis haprevisto l adozione con decreto del Ministro degli * * edella * Internazionale di concerto con i *dell Interno e della * dell elenco dei Paesi di origine sicuribasato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per ildiritto di asilo che si avvale anche delle notizie elaborate dal centrodi documentazione di cui all art 5 primo comma nonché su altrefonti di informazione comprese in particolare quelle fornite da altri* membri dell * europea dall * dall * dalConsiglio d * e da altre organizzazioni internazionalicompetenti aggiornato periodicamente e notificato allaCommissione europea * sostanza uno Stato non appartenenteall * europea può essere considerato * di origine sicurose sulla base del suo ordinamento giuridico dell applicazione della8 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024legge all interno di un sistema democratico e della situazioneNumero di raccolta generale 27539/2024politica generale si può dimostrare che in via generale e cDoatas ptuabnblticeaz io ne 23/10/2024non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall articolo 7 deld lgs n 251 del 2007 né tortura o altre forme di pena otrattamento inumano o degradante né pericolo a causa di violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale * in base alle citate fonti la designazione diun * di origine sicuro può essere fatta tuttavia conl eccezione di parti del territorio o di categorie di persone e ai finidi tale valutazione si tiene conto tra l altro della misura in cui èofferta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamentimediante a le pertinenti disposizioni legislative e regolamentaridel * e il modo in cui sono applicate b il rispetto dei diritti edelle libertà stabiliti nella * europea per la salvaguardiadei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensidella legge 4 8 1955 n 848 nel * internazionale relativo aidiritti civili e politici ratificato ai sensi della legge 25 10 1977 n881 e nella * delle * Unite contro la tortura del10 12 1984 e in particolare dei diritti ai quali non si può derogarea norma dell articolo 15 paragrafo 2 della predetta *europea c il rispetto del principio di cui all art 33 della* di * d un sistema di ricorsi effettivi contro leviolazioni di tali diritti e libertà La valutazione tesa ad accertareche uno Stato non appartenente all * europea è un * diorigine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmentequalificate tali essendo quelle fornite come detto dallaCommissione nazionale per il diritto di asilo e da altri * membridella UE oltre che dall * dall * dal Consiglio d * eda altre organizzazioni internazionali competenti In prospettiva ein consonanza coi limiti posti dalla * l art 2 bis quintocomma ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi perritenere che quel * definito sicuro dal decreto non lo è per lui9 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua voltaNumero di raccolta generale 27539/2024l art 9 comma 2 bis prevede che la decisione con cui è * peutbtbalictaazio ne 23/10/2024la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivatadando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato lasussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il *diversamente designato» Cass 25311/2020Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause perle quali ratione temporis rileva la designazione di * sicuro ovel onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato resta comunqueintatto per il giudice il potere dovere di acquisire con ogni mezzotutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicatipresupposti della protezione internazionale e per quanto orainteressa ciò vale senz altro e a maggior ragione anche per ipresupposti della protezione speciale Come si è visto secondo lagiurisprudenza di questa Corte l inserimento di un dato *nell elenco di quelli “sicuri” sta ad indicare che in esso in viagenerale e costante non sussistono atti di persecuzione qualidefiniti dall articolo 7 del d lgs n 251 del 2007 né tortura o altreforme di pena o trattamento inumano o degradante né pericolo acausa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armatointerno o internazionale * in linea di principioquell inserimento è strettamente funzionale all accertamento deipresupposti delle protezioni maggiori sempre in via astratta esalvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi enon anche all accertamento dei presupposti della protezione“nazionale” il cui ambito si delinea e si circoscrivenecessariamente in base alla peculiarità del singolo casoapplicandosi nella specie peraltro come affermato anche dalTribunale la normativa sopravvenuta di cui al d l n 130/2020conv in l 173/2020Il giudice di merito dunque avrebbe dovuto scrutinare l eventualesussistenza ai fini per quanto ora rileva del riconoscimento della10 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024protezione speciale di una situazione di vulnerabilità del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ostativa al rimpatrio per motivi di discriminazione etnica3 Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che sivanno a precisareIl Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale delrichiedente benché non menzionato nel provvedimento dellaCommissione Territoriale limitandosi a richiamare alcuniprecedenti penali relativi a fatti risalenti il più grave – furtoaggravato in concorso – per una condanna del 2010 che perevidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del2017 senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita2023Secondo la giurisprudenza di questa Corte tra le tante Cass23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno permotivi umanitari anche nel regime anteriore all entrata in vigoredel d l n 113/2018 conv in l n 132/2018 in ipotesi di condannadel cittadino straniero privo di legami familiari per i reati previstidall art 4 comma 3 d lgs n 286/1998 non opera alcunautomatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso disoggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzioneassoluta di pericolosità sociale del richiedente che deve essereinvece accertata in concreto e all attualità in applicazione delprincipio di ordine generale e sistematico anche di fonte unionalesecondo cui nella disciplina dell immigrazione a fronte dell eserciziodi diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale si imponeun ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessicoinvolti da effettuarsi secondo i criteri individuati dal dirittovivente tra le altre Corte * sezione quarta 27 9 2022 CorteCost n 88/2023In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie nontrova applicazione l art 32 comma 1 bis d lgs n 25/2008 in quanto11 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024abrogato dal d l 130/2020 convertito in l 173/2020 va ribaditoData pubblicazione 23/10/2024che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto eall attualità mentre non risulta dal decreto impugnato che sia statasvolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente ilquale ha peraltro dedotto con sufficiente specificità di avereallegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività divolontariato presso l associazione “Beati i costruttori di * epresso la * * * del * ciò a confutazionedell asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimentosociale in Italia nonché di soggiornare in Italia da un lungoperiodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia4 In conclusione il ricorso va accolto nel senso precisato vacassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale diVenezia in diversa composizione a cui è demandata anche laregolamentazione delle spese di lite del presente giudizio P Q MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia indiversa composizione a cui demanda anche la regolamentazionedelle spese di lite del presente giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma lì 27 settembre 2024La Presidente* *12 di 12P Q MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia indiversa composizione a cui demanda anche la regolamentazionedelle spese di lite del presente giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma lì 27 settembre 2024La Presidente* *12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 CC* * Consigliere – Rel* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 25365/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura speciale allegata alricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA R G n 6525/2020depositato il 14/11/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024dal Consigliere * ** disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/20241 Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia harespinto il ricorso di * * cittadino della Serbia aventead oggetto il riconoscimento della protezione internazionale especiale all esito del rigetto della sua domanda da parte dellacompetente [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riferiva di esserecristiano ortodosso di etnia rom e di aver vissuto per circa 10 annivicino a * in Bosnia di essere entrato a far parte dellaformazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come“Tigri di * all età di dodici/tredici anni e una volta raggiuntal età di sedici/diciassette anni di essere stato inviato assieme adaltri sessanta/settanta giovani dallo stesso * a rubaremutilare e uccidere di aver ricevuto dopo circa dieci anni dialcuni suoi cugini di essersi rifiutato di obbedire e assieme adaltri quindici ragazzi di aver disertato e denunciato le attività delle“Tigri” alle forze di polizia serbe che si erano impegnate agarantire la protezione anche alla sua famiglia che ciò nonostantedopo quattro o cinque giorni veniva sterminata dalle milizie di* di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forzedell ordine e di essere fuggito arrivando in Italia nel 1993 di averdepositato in sede di giudizio di merito documentazione * inmerito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai *in Serbia nonché dichiarazione di ospitalità di * * *con il quale svolgeva attività di volontariato come da dichiarazionedi assistenza da parte della * di * * * IlTribunale ha ritenuto non credibile da pag 7 a pag 9 del decretoimpugnato il racconto del ricorrente dando atto che il rischio dirimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o exaffiliati delle “Tigri di * in particolare il Tribunale ha ritenutole dichiarazioni rese dall odierno ricorrente prive di dettaglio e noncircostanziate escludendo la sussistenza dell allegato rischio2 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024effettivo e attuale di danno grave anche in considerazioneNumero di raccolta generale 27539/2024dell onere probatorio aggravato derivante dall inclusionDaeta pudbbeliclalazio ne 23/10/2024Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del 4ottobre 2019 del Ministero dell Interno del Ministero degli ** e del Ministero della * di “Individuazione dei Paesi diorigine sicuri e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo2023 ai sensi dell articolo 2 bis del decreto legislativo 28 gennaio2008 n 25” in applicazione dell art 36 della *2013/32/UE Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento dellostatus di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art 14 lett a eb del d lgs n 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza deirequisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art14 lett c del d lgs n 251 del 2007 alla luce delle fonti *aggiornate al 2023 pagine 11 15 del decreto pur dando attodegli scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo che rimangono apertecontroversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche pag12 del decreto e che i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale più della metà delle denunce ricevute dalleautorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull etniaha riguardato i * pag 13 del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] rimarcato che le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcunaesposizione all insicurezza o alla violenza generalizzata né tantomeno una persecuzione per ragioni etniche nonché ha valorizzatol inserimento della Serbia nella lista dei c d Paesi sicuri Infine ilTribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della protezione complementare ritenendo a talfine ostativo ai fini del riconoscimento della protezione speciale ilcomportamento penalmente rilevante del ricorrente inconsiderazione della condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi3 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024di reclusione e 250 euro di multa ai sensi degli art 625 comma 1Data pubblicazione 23/10/2024parte 2 c p – furto aggravato concorso art 625 comma 1 parte5 – furto aggravato concorso per reati commessi il 08 03 2017nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dallaCorte d Appello di Venezia per il reato di “Falsa attestazione odichiarazione a un pubblico ufficiale” ex art 495 c p e la condannaal pagamento di euro 10 000 di multa emessa dal giudice di pacedi Pordenone e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art 14co 5 ter parte 4 D Lgs 286/1998 per essersi lo stranierotrattenuto nel territorio nazionale nonostante il decreto diespulsione Il Tribunale ha negato ogni forma di protezionenazionale per la mancata credibilità della vicenda narrata dalricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dalpunto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale nonché inragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità socialecaratterizzata da attualità e permanenza pag 16 del decreto e haritenuto non decisiva la condizione nel * di origine in assenzadi allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai finidella valutazione della vulnerabilità2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione nei confronti del Ministero dell Interno che si ècostituito tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazionealla discussione orale3 Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioIl ricorrente ha depositato nota di conclusioni chiedendo lacassazione del decreto impugnatoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo ex art 360 n 3 4e n 5 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti ossia circa la vicenda personalee nello specifico la sua appartenenza all etnia rom ed alladiscriminazione da parte delle autorità e della società serba nei4 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024confronti di detta etnia nonché l omessa valutazione del suoData pubblicazione 23/10/2024percorso di integrazione in Italia dove vive da oltre 30 anni inrelazione alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità ai finidella protezione speciale e la mancanza di motivazione sullacredibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezioneumanitaria/speciale denuncia altresì la violazione ed errataapplicazione degli artt 5 comma 6 19 comma 1 d lgs 286/98 e32 comma 3 d lgs 25/2008 lamentando in ordine al diniegodella protezione umanitaria/speciale la violazione ed errataapplicazione degli artt 3 d lgs 251/2007 e 8 comma 3 d lgs25/2008 per il mancato approfondimento istruttorio in relazioneall appartenenza del ricorrente all etnia rom ed al pericolo didiscriminazione nel * d origine come dalle stesse fonti *citate nel decreto impugnato e per omesso giudizio dicomparazione deduce il ricorrente che il decreto deve esserecensurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia della guerrae della disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcunriferimento familiare nonché per omesso esame della vicendasuccessiva al suo arrivo in Italia dove ha trascorso oltre la metàdella sua esistenza ha appreso la lingua italiana e nel quale oggisvolge attività di volontariato presso l associazione “Beati icostruttori di * deduce altresì di avere dedotto erappresentato con specifici richiami documentali a fontiinformative internazionali in punto di riconoscimento dellaprotezione umanitaria speciale il concreto rischio di subirediscriminazioni per la sua appartenenza all etnia * pagine 1617 del ricorso per cassazione e pagine 13 14 ricorso di primogrado ii con il secondo motivo ex art 360 n 3 e n 5 c p c laviolazione ed errata applicazione degli artt 4 commi 3 e 5 5comma 6 19 comma 1 e 1 1 d lgs 286/98 e art 32 comma 3d lgs 25/2008 in relazione alla rilevata sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt 45 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024comma 3 e 5 d lgs N 286/1998 e successive modificheData pubblicazione 23/10/2024costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento dellaprotezione speciale ed al “complessivo giudizio di pericolositàsociale caratterizzato da attualità e permanenza deduce cheerroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimentodella protezione complementare la sua pericolosità sociale senzacompiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automaticocitando al tal fine un comunicato della * di Padova ecitando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commessonel 2017 evidenzia che la citata sentenza del Tribunale di Padovaper tentato furto risalente al 2007 fatto tutt altro che recentesarebbe l unica tra le condotte indicate a rientrare nell art 380 co 1e 2 c p p richiamato dall art 4 comma 3 del d lgs 286/98 ed inogni caso in relazione a detta condanna non era stata prodottadall Amministrazione né la sentenza né il casellario penale sicchéil reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto oppure essereprescritto in appello se non oggetto di assoluzione pag 22 delricorso per cassazione deduce che il giudizio di pericolositàcostituiva un quid novi rispetto alla motivazione della Commissioneterritoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontriistruttori ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella notadalla * di Padova allegata alla comparsa dellaCommissione esprimendo un giudizio improntato all automatismo ebasato sulla mera indicazione di una sentenza di condannaperaltro contestata dal difensore nella nota del 26 9 20232 I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessionesono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare2 1 * che le censure si riferiscono esclusivamente allastatuizione di diniego della protezione “umanitaria speciale” comesi evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativodei motivi sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di noncredibilità della vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo6 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024del giudizio di primo grado fuga dalla Serbia per timore diData pubblicazione 23/10/2024uccisione da parte delle milizie appartenenti al gruppo “Tigri di* A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato indettaglio i fatti narrati dall odierno ricorrente in sede di audizioneavanti alla [OSCURATO:PERSONA] e con idonea motivazione haritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili dapag 7 a pag 9 del decreto impugnato Le critiche svolte in ricorsosul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e larivalutazione delle suddette risultanze in sede di legittimità2 2 * invece accoglimento la doglianza riferita all omessoesame del fatto astrattamente decisivo che il ricorrenteappartiene all etnia * assoggettata ad un livello elevato didiscriminazione nel suo * nonché la doglianza riferita alleviolazioni di legge che ne conseguono limitatamente a ciò cherileva ai fini della protezione complementare che è l unica forma diprotezione oggetto di ricorso come si è dettoNel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a dettacircostanza benché a pag 13 si legga nella descrizione dellasituazione della Serbia che “i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale” Il ricorrente deduce con sufficiente specificitàdi avere allegato nel giudizio di merito e in particolare nelle notedel 26 9 2023 la suddetta circostanza nonché deduce che lastessa era incontroversa ed accertata anche dalla CommissioneTerritoriale* il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultantedagli atti del processo allegato in rituale atto difensivo seppursuccessivo al ricorso introduttivo del primo grado di cui si davadecisivo cfr Cass 14650/2021 concernente il caso di un7 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024richiedente proveniente dal * e appartenente allaNumero di raccolta generale 27539/2024minoranza etnica nomade bede * nondimeno esso è * ptuobb ldicaezlio ne 23/10/2024tutto obliterato nella valutazione della situazione personale delrichiedente né è stato svolto un approfondimento istruttorioufficioso al riguardo che era invece doveroso in quanto ilTribunale deve decidere “sulla base degli elementi esistenti almomento della decisione” art 35 bis comma 13 d lgsn 25/20082 3 Non osta a tale conclusione l inserimento della Serbianell elenco dei cd “Paesi * avvenuto con decreto del 4 102019 e aggiornato con decreto del 17 3 2024 * Corte ha giàprecisato esprimendo un orientamento che il Collegio condivide«che l art 2 bis del d lgs n 25 del 2008 è stato introdottonell ordinamento dall art 7 bis primo comma lett a del d l 410 2018 n 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 122018 n 132 in base alla facoltà data a ogni Stato dell *europea di designare ai sensi dell art 37 della * 2013/32UE del * europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 un* terzo come * d origine sicuro In tal guisa l art 2 bis haprevisto l adozione con decreto del Ministro degli * * edella * Internazionale di concerto con i *dell Interno e della * dell elenco dei Paesi di origine sicuribasato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per ildiritto di asilo che si avvale anche delle notizie elaborate dal centrodi documentazione di cui all art 5 primo comma nonché su altrefonti di informazione comprese in particolare quelle fornite da altri* membri dell * europea dall * dall * dalConsiglio d * e da altre organizzazioni internazionalicompetenti aggiornato periodicamente e notificato allaCommissione europea * sostanza uno Stato non appartenenteall * europea può essere considerato * di origine sicurose sulla base del suo ordinamento giuridico dell applicazione della8 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024legge all interno di un sistema democratico e della situazioneNumero di raccolta generale 27539/2024politica generale si può dimostrare che in via generale e cDoatas ptuabnblticeaz io ne 23/10/2024non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall articolo 7 deld lgs n 251 del 2007 né tortura o altre forme di pena otrattamento inumano o degradante né pericolo a causa di violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale * in base alle citate fonti la designazione diun * di origine sicuro può essere fatta tuttavia conl eccezione di parti del territorio o di categorie di persone e ai finidi tale valutazione si tiene conto tra l altro della misura in cui èofferta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamentimediante a le pertinenti disposizioni legislative e regolamentaridel * e il modo in cui sono applicate b il rispetto dei diritti edelle libertà stabiliti nella * europea per la salvaguardiadei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensidella legge 4 8 1955 n 848 nel * internazionale relativo aidiritti civili e politici ratificato ai sensi della legge 25 10 1977 n881 e nella * delle * Unite contro la tortura del10 12 1984 e in particolare dei diritti ai quali non si può derogarea norma dell articolo 15 paragrafo 2 della predetta *europea c il rispetto del principio di cui all art 33 della* di * d un sistema di ricorsi effettivi contro leviolazioni di tali diritti e libertà La valutazione tesa ad accertareche uno Stato non appartenente all * europea è un * diorigine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmentequalificate tali essendo quelle fornite come detto dallaCommissione nazionale per il diritto di asilo e da altri * membridella UE oltre che dall * dall * dal Consiglio d * eda altre organizzazioni internazionali competenti In prospettiva ein consonanza coi limiti posti dalla * l art 2 bis quintocomma ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi perritenere che quel * definito sicuro dal decreto non lo è per lui9 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua voltaNumero di raccolta generale 27539/2024l art 9 comma 2 bis prevede che la decisione con cui è * peutbtbalictaazio ne 23/10/2024la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivatadando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato lasussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il *diversamente designato» Cass 25311/2020Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause perle quali ratione temporis rileva la designazione di * sicuro ovel onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato resta comunqueintatto per il giudice il potere dovere di acquisire con ogni mezzotutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicatipresupposti della protezione internazionale e per quanto orainteressa ciò vale senz altro e a maggior ragione anche per ipresupposti della protezione speciale Come si è visto secondo lagiurisprudenza di questa Corte l inserimento di un dato *nell elenco di quelli “sicuri” sta ad indicare che in esso in viagenerale e costante non sussistono atti di persecuzione qualidefiniti dall articolo 7 del d lgs n 251 del 2007 né tortura o altreforme di pena o trattamento inumano o degradante né pericolo acausa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armatointerno o internazionale * in linea di principioquell inserimento è strettamente funzionale all accertamento deipresupposti delle protezioni maggiori sempre in via astratta esalvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi enon anche all accertamento dei presupposti della protezione“nazionale” il cui ambito si delinea e si circoscrivenecessariamente in base alla peculiarità del singolo casoapplicandosi nella specie peraltro come affermato anche dalTribunale la normativa sopravvenuta di cui al d l n 130/2020conv in l 173/2020Il giudice di merito dunque avrebbe dovuto scrutinare l eventualesussistenza ai fini per quanto ora rileva del riconoscimento della10 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024protezione speciale di una situazione di vulnerabilità del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ostativa al rimpatrio per motivi di discriminazione etnica3 Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che sivanno a precisareIl Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale delrichiedente benché non menzionato nel provvedimento dellaCommissione Territoriale limitandosi a richiamare alcuniprecedenti penali relativi a fatti risalenti il più grave – furtoaggravato in concorso – per una condanna del 2010 che perevidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del2017 senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita2023Secondo la giurisprudenza di questa Corte tra le tante Cass23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno permotivi umanitari anche nel regime anteriore all entrata in vigoredel d l n 113/2018 conv in l n 132/2018 in ipotesi di condannadel cittadino straniero privo di legami familiari per i reati previstidall art 4 comma 3 d lgs n 286/1998 non opera alcunautomatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso disoggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzioneassoluta di pericolosità sociale del richiedente che deve essereinvece accertata in concreto e all attualità in applicazione delprincipio di ordine generale e sistematico anche di fonte unionalesecondo cui nella disciplina dell immigrazione a fronte dell eserciziodi diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale si imponeun ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessicoinvolti da effettuarsi secondo i criteri individuati dal dirittovivente tra le altre Corte * sezione quarta 27 9 2022 CorteCost n 88/2023In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie nontrova applicazione l art 32 comma 1 bis d lgs n 25/2008 in quanto11 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024abrogato dal d l 130/2020 convertito in l 173/2020 va ribaditoData pubblicazione 23/10/2024che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto eall attualità mentre non risulta dal decreto impugnato che sia statasvolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente ilquale ha peraltro dedotto con sufficiente specificità di avereallegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività divolontariato presso l associazione “Beati i costruttori di * epresso la * * * del * ciò a confutazionedell asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimentosociale in Italia nonché di soggiornare in Italia da un lungoperiodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia4 In conclusione il ricorso va accolto nel senso precisato vacassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale diVenezia in diversa composizione a cui è demandata anche laregolamentazione delle spese di lite del presente giudizioCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 27/09/2024 CC* * Consigliere – Rel* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 25365/2023 R G proposto da* * rappresentato e difeso dall avvocato ** * per procura speciale allegata alricorso ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 12 presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * che lo rappresenta e difende ex lege resistenteavverso il DECRETO del TRIBUNALE di VENEZIA R G n 6525/2020depositato il 14/11/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024dal Consigliere * ** disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024Data pubblicazione 23/10/20241 Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia harespinto il ricorso di * * cittadino della Serbia aventead oggetto il riconoscimento della protezione internazionale especiale all esito del rigetto della sua domanda da parte dellacompetente [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riferiva di esserecristiano ortodosso di etnia rom e di aver vissuto per circa 10 annivicino a * in Bosnia di essere entrato a far parte dellaformazione paramilitare che sarebbe poi stata conosciuta come“Tigri di * all età di dodici/tredici anni e una volta raggiuntal età di sedici/diciassette anni di essere stato inviato assieme adaltri sessanta/settanta giovani dallo stesso * a rubaremutilare e uccidere di aver ricevuto dopo circa dieci anni dialcuni suoi cugini di essersi rifiutato di obbedire e assieme adaltri quindici ragazzi di aver disertato e denunciato le attività delle“Tigri” alle forze di polizia serbe che si erano impegnate agarantire la protezione anche alla sua famiglia che ciò nonostantedopo quattro o cinque giorni veniva sterminata dalle milizie di* di essere stato accompagnato al confine dalle stesse forzedell ordine e di essere fuggito arrivando in Italia nel 1993 di averdepositato in sede di giudizio di merito documentazione * inmerito anche alle discriminazioni ed emarginazioni subite dai *in Serbia nonché dichiarazione di ospitalità di * * *con il quale svolgeva attività di volontariato come da dichiarazionedi assistenza da parte della * di * * * IlTribunale ha ritenuto non credibile da pag 7 a pag 9 del decretoimpugnato il racconto del ricorrente dando atto che il rischio dirimpatrio era legato al timore di essere ucciso dagli affiliati o exaffiliati delle “Tigri di * in particolare il Tribunale ha ritenutole dichiarazioni rese dall odierno ricorrente prive di dettaglio e noncircostanziate escludendo la sussistenza dell allegato rischio2 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024effettivo e attuale di danno grave anche in considerazioneNumero di raccolta generale 27539/2024dell onere probatorio aggravato derivante dall inclusionDaeta pudbbeliclalazio ne 23/10/2024Serbia tra i Paesi considerati sicuri ai sensi del decreto del 4ottobre 2019 del Ministero dell Interno del Ministero degli ** e del Ministero della * di “Individuazione dei Paesi diorigine sicuri e ulteriormente aggiornato con decreto del 17 marzo2023 ai sensi dell articolo 2 bis del decreto legislativo 28 gennaio2008 n 25” in applicazione dell art 36 della *2013/32/UE Il Tribunale ha quindi negato il riconoscimento dellostatus di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art 14 lett a eb del d lgs n 251 del 2007 ed ha altresì escluso la sussistenza deirequisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art14 lett c del d lgs n 251 del 2007 alla luce delle fonti *aggiornate al 2023 pagine 11 15 del decreto pur dando attodegli scontri e tensioni tra Serbia e Kosovo che rimangono apertecontroversie con i paesi vicini su confini e questioni etniche pag12 del decreto e che i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale più della metà delle denunce ricevute dalleautorità nel 2018 in merito alla discriminazione fondata sull etniaha riguardato i * pag 13 del decreto impugnato [OSCURATO:PERSONA] rimarcato che le dichiarazioni del ricorrente non rivelano alcunaesposizione all insicurezza o alla violenza generalizzata né tantomeno una persecuzione per ragioni etniche nonché ha valorizzatol inserimento della Serbia nella lista dei c d Paesi sicuri Infine ilTribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento della protezione complementare ritenendo a talfine ostativo ai fini del riconoscimento della protezione speciale ilcomportamento penalmente rilevante del ricorrente inconsiderazione della condanna riportata nel 2010 a 1 anno e 4 mesi3 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024di reclusione e 250 euro di multa ai sensi degli art 625 comma 1Data pubblicazione 23/10/2024parte 2 c p – furto aggravato concorso art 625 comma 1 parte5 – furto aggravato concorso per reati commessi il 08 03 2017nonché la condanna ad anni uno comminata il 18/05/2015 dallaCorte d Appello di Venezia per il reato di “Falsa attestazione odichiarazione a un pubblico ufficiale” ex art 495 c p e la condannaal pagamento di euro 10 000 di multa emessa dal giudice di pacedi Pordenone e divenuta irrevocabile in data 25/02/2018 ex art 14co 5 ter parte 4 D Lgs 286/1998 per essersi lo stranierotrattenuto nel territorio nazionale nonostante il decreto diespulsione Il Tribunale ha negato ogni forma di protezionenazionale per la mancata credibilità della vicenda narrata dalricorrente e perché egli non aveva dato prova di inserimento né dalpunto di vista lavorativo né dal punto di vista sociale nonché inragione di un complessivo giudizio di sua pericolosità socialecaratterizzata da attualità e permanenza pag 16 del decreto e haritenuto non decisiva la condizione nel * di origine in assenzadi allegazione di specifici elementi relativi al caso individuale ai finidella valutazione della vulnerabilità2 Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente propone ricorsoper cassazione nei confronti del Ministero dell Interno che si ècostituito tardivamente al solo fine dell eventuale partecipazionealla discussione orale3 Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglioIl ricorrente ha depositato nota di conclusioni chiedendo lacassazione del decreto impugnatoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Il ricorrente denuncia i con il primo motivo ex art 360 n 3 4e n 5 l omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti ossia circa la vicenda personalee nello specifico la sua appartenenza all etnia rom ed alladiscriminazione da parte delle autorità e della società serba nei4 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024confronti di detta etnia nonché l omessa valutazione del suoData pubblicazione 23/10/2024percorso di integrazione in Italia dove vive da oltre 30 anni inrelazione alla valutazione delle condizioni di vulnerabilità ai finidella protezione speciale e la mancanza di motivazione sullacredibilità/non credibilità del ricorrente in relazione al protezioneumanitaria/speciale denuncia altresì la violazione ed errataapplicazione degli artt 5 comma 6 19 comma 1 d lgs 286/98 e32 comma 3 d lgs 25/2008 lamentando in ordine al diniegodella protezione umanitaria/speciale la violazione ed errataapplicazione degli artt 3 d lgs 251/2007 e 8 comma 3 d lgs25/2008 per il mancato approfondimento istruttorio in relazioneall appartenenza del ricorrente all etnia rom ed al pericolo didiscriminazione nel * d origine come dalle stesse fonti *citate nel decreto impugnato e per omesso giudizio dicomparazione deduce il ricorrente che il decreto deve esserecensurato per omesso esame del suo vissuto in Serbia della guerrae della disgregazione di detto Stato in cui egli non ha più alcunriferimento familiare nonché per omesso esame della vicendasuccessiva al suo arrivo in Italia dove ha trascorso oltre la metàdella sua esistenza ha appreso la lingua italiana e nel quale oggisvolge attività di volontariato presso l associazione “Beati icostruttori di * deduce altresì di avere dedotto erappresentato con specifici richiami documentali a fontiinformative internazionali in punto di riconoscimento dellaprotezione umanitaria speciale il concreto rischio di subirediscriminazioni per la sua appartenenza all etnia * pagine 1617 del ricorso per cassazione e pagine 13 14 ricorso di primogrado ii con il secondo motivo ex art 360 n 3 e n 5 c p c laviolazione ed errata applicazione degli artt 4 commi 3 e 5 5comma 6 19 comma 1 e 1 1 d lgs 286/98 e art 32 comma 3d lgs 25/2008 in relazione alla rilevata sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti penali che in base agli artt 45 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024comma 3 e 5 d lgs N 286/1998 e successive modificheData pubblicazione 23/10/2024costituirebbero motivo ostativo per il riconoscimento dellaprotezione speciale ed al “complessivo giudizio di pericolositàsociale caratterizzato da attualità e permanenza deduce cheerroneamente il Tribunale ha ritenuto ostativa al riconoscimentodella protezione complementare la sua pericolosità sociale senzacompiere alcuna valutazione sul punto ma in modo automaticocitando al tal fine un comunicato della * di Padova ecitando una decisione che sarebbe del 2010 per furto commessonel 2017 evidenzia che la citata sentenza del Tribunale di Padovaper tentato furto risalente al 2007 fatto tutt altro che recentesarebbe l unica tra le condotte indicate a rientrare nell art 380 co 1e 2 c p p richiamato dall art 4 comma 3 del d lgs 286/98 ed inogni caso in relazione a detta condanna non era stata prodottadall Amministrazione né la sentenza né il casellario penale sicchéil reato avrebbe potuto riferirsi ad altro soggetto oppure essereprescritto in appello se non oggetto di assoluzione pag 22 delricorso per cassazione deduce che il giudizio di pericolositàcostituiva un quid novi rispetto alla motivazione della Commissioneterritoriale e anche sul punto il Tribunale non ha indicato i riscontriistruttori ma ha acriticamente recepito quanto riportato nella notadalla * di Padova allegata alla comparsa dellaCommissione esprimendo un giudizio improntato all automatismo ebasato sulla mera indicazione di una sentenza di condannaperaltro contestata dal difensore nella nota del 26 9 20232 I motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessionesono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare2 1 * che le censure si riferiscono esclusivamente allastatuizione di diniego della protezione “umanitaria speciale” comesi evince non solo dalla rubrica ma anche dal contenuto illustrativodei motivi sono inammissibili le doglianze riferite al giudizio di noncredibilità della vicenda personale allegata nel ricorso introduttivo6 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024del giudizio di primo grado fuga dalla Serbia per timore diData pubblicazione 23/10/2024uccisione da parte delle milizie appartenenti al gruppo “Tigri di* A tale riguardo si osserva che il Tribunale ha analizzato indettaglio i fatti narrati dall odierno ricorrente in sede di audizioneavanti alla [OSCURATO:PERSONA] e con idonea motivazione haritenuto il racconto generico e inattendibile sotto svariati profili dapag 7 a pag 9 del decreto impugnato Le critiche svolte in ricorsosul punto sono impropriamente dirette a sollecitare il riesame e larivalutazione delle suddette risultanze in sede di legittimità2 2 * invece accoglimento la doglianza riferita all omessoesame del fatto astrattamente decisivo che il ricorrenteappartiene all etnia * assoggettata ad un livello elevato didiscriminazione nel suo * nonché la doglianza riferita alleviolazioni di legge che ne conseguono limitatamente a ciò cherileva ai fini della protezione complementare che è l unica forma diprotezione oggetto di ricorso come si è dettoNel decreto impugnato non si rinviene uno scrutinio relativo a dettacircostanza benché a pag 13 si legga nella descrizione dellasituazione della Serbia che “i * sono la minoranza etnica piùvulnerabile in Serbia e secondo le organizzazioni locali della societàcivile e le pertinenti istituzioni governative sono soggetti a unelevato livello di discriminazione e sono in molti casi isolati dallasocietà in generale” Il ricorrente deduce con sufficiente specificitàdi avere allegato nel giudizio di merito e in particolare nelle notedel 26 9 2023 la suddetta circostanza nonché deduce che lastessa era incontroversa ed accertata anche dalla CommissioneTerritoriale* il Collegio che effettivamente si tratta di un fatto risultantedagli atti del processo allegato in rituale atto difensivo seppursuccessivo al ricorso introduttivo del primo grado di cui si davadecisivo cfr Cass 14650/2021 concernente il caso di un7 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024richiedente proveniente dal * e appartenente allaNumero di raccolta generale 27539/2024minoranza etnica nomade bede * nondimeno esso è * ptuobb ldicaezlio ne 23/10/2024tutto obliterato nella valutazione della situazione personale delrichiedente né è stato svolto un approfondimento istruttorioufficioso al riguardo che era invece doveroso in quanto ilTribunale deve decidere “sulla base degli elementi esistenti almomento della decisione” art 35 bis comma 13 d lgsn 25/20082 3 Non osta a tale conclusione l inserimento della Serbianell elenco dei cd “Paesi * avvenuto con decreto del 4 102019 e aggiornato con decreto del 17 3 2024 * Corte ha giàprecisato esprimendo un orientamento che il Collegio condivide«che l art 2 bis del d lgs n 25 del 2008 è stato introdottonell ordinamento dall art 7 bis primo comma lett a del d l 410 2018 n 113 convertito con modificazioni dalla legge 1 122018 n 132 in base alla facoltà data a ogni Stato dell *europea di designare ai sensi dell art 37 della * 2013/32UE del * europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 un* terzo come * d origine sicuro In tal guisa l art 2 bis haprevisto l adozione con decreto del Ministro degli * * edella * Internazionale di concerto con i *dell Interno e della * dell elenco dei Paesi di origine sicuribasato sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per ildiritto di asilo che si avvale anche delle notizie elaborate dal centrodi documentazione di cui all art 5 primo comma nonché su altrefonti di informazione comprese in particolare quelle fornite da altri* membri dell * europea dall * dall * dalConsiglio d * e da altre organizzazioni internazionalicompetenti aggiornato periodicamente e notificato allaCommissione europea * sostanza uno Stato non appartenenteall * europea può essere considerato * di origine sicurose sulla base del suo ordinamento giuridico dell applicazione della8 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024legge all interno di un sistema democratico e della situazioneNumero di raccolta generale 27539/2024politica generale si può dimostrare che in via generale e cDoatas ptuabnblticeaz io ne 23/10/2024non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall articolo 7 deld lgs n 251 del 2007 né tortura o altre forme di pena otrattamento inumano o degradante né pericolo a causa di violenzaindiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ointernazionale * in base alle citate fonti la designazione diun * di origine sicuro può essere fatta tuttavia conl eccezione di parti del territorio o di categorie di persone e ai finidi tale valutazione si tiene conto tra l altro della misura in cui èofferta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamentimediante a le pertinenti disposizioni legislative e regolamentaridel * e il modo in cui sono applicate b il rispetto dei diritti edelle libertà stabiliti nella * europea per la salvaguardiadei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensidella legge 4 8 1955 n 848 nel * internazionale relativo aidiritti civili e politici ratificato ai sensi della legge 25 10 1977 n881 e nella * delle * Unite contro la tortura del10 12 1984 e in particolare dei diritti ai quali non si può derogarea norma dell articolo 15 paragrafo 2 della predetta *europea c il rispetto del principio di cui all art 33 della* di * d un sistema di ricorsi effettivi contro leviolazioni di tali diritti e libertà La valutazione tesa ad accertareche uno Stato non appartenente all * europea è un * diorigine sicuro si basa quindi su informazioni particolarmentequalificate tali essendo quelle fornite come detto dallaCommissione nazionale per il diritto di asilo e da altri * membridella UE oltre che dall * dall * dal Consiglio d * eda altre organizzazioni internazionali competenti In prospettiva ein consonanza coi limiti posti dalla * l art 2 bis quintocomma ammette peraltro il richiedente a invocare gravi motivi perritenere che quel * definito sicuro dal decreto non lo è per lui9 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024per la situazione particolare in cui egli stesso si trova E a sua voltaNumero di raccolta generale 27539/2024l art 9 comma 2 bis prevede che la decisione con cui è * peutbtbalictaazio ne 23/10/2024la domanda in tal senso presentata dal richiedente sia motivatadando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato lasussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il *diversamente designato» Cass 25311/2020Con la citata sentenza è stato altresì precisato che nelle cause perle quali ratione temporis rileva la designazione di * sicuro ovel onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato resta comunqueintatto per il giudice il potere dovere di acquisire con ogni mezzotutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicatipresupposti della protezione internazionale e per quanto orainteressa ciò vale senz altro e a maggior ragione anche per ipresupposti della protezione speciale Come si è visto secondo lagiurisprudenza di questa Corte l inserimento di un dato *nell elenco di quelli “sicuri” sta ad indicare che in esso in viagenerale e costante non sussistono atti di persecuzione qualidefiniti dall articolo 7 del d lgs n 251 del 2007 né tortura o altreforme di pena o trattamento inumano o degradante né pericolo acausa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armatointerno o internazionale * in linea di principioquell inserimento è strettamente funzionale all accertamento deipresupposti delle protezioni maggiori sempre in via astratta esalvo verifica in concreto della sussistenza di allegati gravi motivi enon anche all accertamento dei presupposti della protezione“nazionale” il cui ambito si delinea e si circoscrivenecessariamente in base alla peculiarità del singolo casoapplicandosi nella specie peraltro come affermato anche dalTribunale la normativa sopravvenuta di cui al d l n 130/2020conv in l 173/2020Il giudice di merito dunque avrebbe dovuto scrutinare l eventualesussistenza ai fini per quanto ora rileva del riconoscimento della10 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024protezione speciale di una situazione di vulnerabilità del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ostativa al rimpatrio per motivi di discriminazione etnica3 Anche il secondo motivo merita accoglimento nei limiti che sivanno a precisareIl Tribunale ha espresso il giudizio di pericolosità sociale delrichiedente benché non menzionato nel provvedimento dellaCommissione Territoriale limitandosi a richiamare alcuniprecedenti penali relativi a fatti risalenti il più grave – furtoaggravato in concorso – per una condanna del 2010 che perevidente lapsus calami è stata collegata dal Tribunale a fatti del2017 senza svolgere alcuna indagine sulla condotta di vita2023Secondo la giurisprudenza di questa Corte tra le tante Cass23597/2023 in tema di rinnovo del permesso di soggiorno permotivi umanitari anche nel regime anteriore all entrata in vigoredel d l n 113/2018 conv in l n 132/2018 in ipotesi di condannadel cittadino straniero privo di legami familiari per i reati previstidall art 4 comma 3 d lgs n 286/1998 non opera alcunautomatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso disoggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzioneassoluta di pericolosità sociale del richiedente che deve essereinvece accertata in concreto e all attualità in applicazione delprincipio di ordine generale e sistematico anche di fonte unionalesecondo cui nella disciplina dell immigrazione a fronte dell eserciziodi diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale si imponeun ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessicoinvolti da effettuarsi secondo i criteri individuati dal dirittovivente tra le altre Corte * sezione quarta 27 9 2022 CorteCost n 88/2023In applicazione dei suesposti principi e chiarito che nella specie nontrova applicazione l art 32 comma 1 bis d lgs n 25/2008 in quanto11 di 12* disposto Numero registro generale 25365/2023Numero sezionale 3540/2024Numero di raccolta generale 27539/2024abrogato dal d l 130/2020 convertito in l 173/2020 va ribaditoData pubblicazione 23/10/2024che la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto eall attualità mentre non risulta dal decreto impugnato che sia statasvolta indagine aggiornata sulla condotta di vita del ricorrente ilquale ha peraltro dedotto con sufficiente specificità di avereallegato e dimostrato nel giudizio di merito di prestare attività divolontariato presso l associazione “Beati i costruttori di * epresso la * * * del * ciò a confutazionedell asserto del Tribunale di mancanza di ogni suo inserimentosociale in Italia nonché di soggiornare in Italia da un lungoperiodo e di non avere più riferimenti familiari in Serbia4 In conclusione il ricorso va accolto nel senso precisato vacassato il decreto impugnato e la causa va rimessa al Tribunale diVenezia in diversa composizione a cui è demandata anche laregolamentazione delle spese di lite del presente giudizio P Q MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia indiversa composizione a cui demanda anche la regolamentazionedelle spese di lite del presente giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma lì 27 settembre 2024La Presidente* *12 di 12P Q MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Venezia indiversa composizione a cui demanda anche la regolamentazionedelle spese di lite del presente giudizio di legittimitàDispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d lgs 30 giugno 2003 n 196 art 52Così deciso in Roma lì 27 settembre 2024La Presidente* *12 di 12
Decreto Cassazione n. 27539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris