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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44858/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Elto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 16 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione a più reati in materia di armi ed esplosivi riducendo la pena inflitta ad anni due mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - erronea valutazione degli elementi di prova favorevoli in tema di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche; - erronea valutazione degli elementi di prova favorevoli ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 3.1 Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai "motivi di merito", compresi quelli inerenti alle attenuanti generiche. 3.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato.

È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).

Non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta.

D'altra parte, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).252i

4. In conclusione, proponendo l'impugnazione questioni inerenti alla determinazione della pena o, comunque, a capi oggetto di rinunzia, essa deve essere dichiarata inammissibile, stante l'intervenuto concordato, secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa 11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Elto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 16 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione a più reati in materia di armi ed esplosivi riducendo la pena inflitta ad anni due mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - erronea valutazione degli elementi di prova favorevoli in tema di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche; - erronea valutazione degli elementi di prova favorevoli ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. 3.1 Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti hanno raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai "motivi di merito", compresi quelli inerenti alle attenuanti generiche. 3.2 Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta. D'altra parte, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).252i 4. In conclusione, proponendo l'impugnazione questioni inerenti alla determinazione della pena o, comunque, a capi oggetto di rinunzia, essa deve essere dichiarata inammissibile, stante l'intervenuto concordato, secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa 11/
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