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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06058/2022

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA], Sezione assise e Misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] GIORDANO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 17/06/2020, appellato dall'[OSCURATO:PERSONA], riduceva ad un anno la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1, lett. c) del digs. n. 159 del 2011 applicata al predetto Immordino.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'attualità del pericolo, attesa la decisione del G.i.p., previo parere positivo e concorde del pubblico ministero, di revocare la misura cautelare applicata sulla base di identici presupposti rispetto alla misura di prevenzione; il provvedimento impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione il motivo n. 4 dell'atto di impugnazione del provvedimento di primo grado anche tenuto conto della documentazione allegata; il giudice della prevenzione non può utilizzare, ove non vi siano ulteriori incrementi cognitivi, i medesimi elementi indizianti che in sede cautelare sono stati ritenuti inidonei a configurare un quadro gravemente indiziario.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Come fondatamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, l'Immordino nel proporre il motivo di ricorso non si è confrontato con il costante orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, ove singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.(Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 01; Sez.

U, n. 33451 dei 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).Nel sostenere un'omessa motivazione quanto alla considerazione dell'evoluzione del quadro cautelare, il ricorrente non si confronta con il decreto impugnato che - nel descrivere analiticamente attività, contesto e modalità della condotta indicativa di pericolosità a fini di prevenzione ai sensi dell'art. 4, con riferimento all'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011 - ha specificamente richiamato la fluidità della fase e l'esito del procedimento cautelare, ritenendo tuttavia con motivazione congrua, approfondita e logicamente articolata che permanga un evidente profilo di pericolosità dell'Immordino per le plurime manifestazioni di condotta illecita, ripetuta nel tempo, direttamente incidente sul bene salute, con emersione di un atteggiamento poco incline al rispetto delle disposizioni normative relative all'esercizio della professione sanitaria, alla quale non risulta abilitato.

Né può essere condivisa l'osservazione proposta in questa sede - che certamente non vale a far rilevare una violazione di legge, in presenza di una esplicita motivazione in tema di pericolosità - secondo la quale la misura di prevenzione dovrebbe necessariamente rispecchiare l'andamento della cautela nella sua possibile evoluzione.

La Corte di appello si è, contrariamente a quanto affermato in ricorso, correttamente attenuta al principio di diritto secondo il quale il procedimento di prevenzione si caratterizza per una propria autonoma connotazione rispetto al corrispondente procedimento penale.

Non ricorre, dunque, vincolatività del giudizio penale rispetto al giudizio di prevenzione, specialmente nella fase iniziale del procedimento, come nel caso in esame, caratterizzata da fluidità e incremento del materiale d'indagine.

Quindi, l'intervenuta revoca della misura cautelare (tra l'altro riferita esclusivamente all'affievolirsi delle esigenze cautelari in relazione al decorso del tempo) non appare condizionante, sia attesa la motivazione per la quale si giungeva alla revoca della misura, che tenuto conto dei plurimi elementi che il giudice di appello forniva, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, quanto alla pericolosità dell'Inrimordino, anche mediante esplicita considerazione dell'intervenuto sequestro dello studio odontoiatrico del quale era socio.

Si deve, infine, ricordare che, secondo gli orientamenti più recenti di questa Corte, solo ed esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione, con formula piena, è impedito al giudice della prevenzione di prendere in considerazione come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità un fatto escluso irrevocabilmente in sede penale (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Zangrillo, Rv. 280145-01, Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862-01), mentre il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.

W4_ proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.

I principi appena richiamati evidenziano a maggior ragione come un giudizio di pericolosità, ove correttamente motivato e chiarito nella sua portata dal giudice della prevenzione, può prescindere dall'esito della vicenda cautelare in sede penale, attesa la fluidità della fase e la mancanza di qualsiasi preclusione in tal senso. (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225-05).

2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA], Sezione assise e Misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] GIORDANO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 17/06/2020, appellato dall'[OSCURATO:PERSONA], riduceva ad un anno la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1, lett. c) del digs. n. 159 del 2011 applicata al predetto Immordino. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'attualità del pericolo, attesa la decisione del G.i.p., previo parere positivo e concorde del pubblico ministero, di revocare la misura cautelare applicata sulla base di identici presupposti rispetto alla misura di prevenzione; il provvedimento impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione il motivo n. 4 dell'atto di impugnazione del provvedimento di primo grado anche tenuto conto della documentazione allegata; il giudice della prevenzione non può utilizzare, ove non vi siano ulteriori incrementi cognitivi, i medesimi elementi indizianti che in sede cautelare sono stati ritenuti inidonei a configurare un quadro gravemente indiziario. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Come fondatamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, l'Immordino nel proporre il motivo di ricorso non si è confrontato con il costante orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, ove singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.(Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 01; Sez. U, n. 33451 dei 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).Nel sostenere un'omessa motivazione quanto alla considerazione dell'evoluzione del quadro cautelare, il ricorrente non si confronta con il decreto impugnato che - nel descrivere analiticamente attività, contesto e modalità della condotta indicativa di pericolosità a fini di prevenzione ai sensi dell'art. 4, con riferimento all'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011 - ha specificamente richiamato la fluidità della fase e l'esito del procedimento cautelare, ritenendo tuttavia con motivazione congrua, approfondita e logicamente articolata che permanga un evidente profilo di pericolosità dell'Immordino per le plurime manifestazioni di condotta illecita, ripetuta nel tempo, direttamente incidente sul bene salute, con emersione di un atteggiamento poco incline al rispetto delle disposizioni normative relative all'esercizio della professione sanitaria, alla quale non risulta abilitato. Né può essere condivisa l'osservazione proposta in questa sede - che certamente non vale a far rilevare una violazione di legge, in presenza di una esplicita motivazione in tema di pericolosità - secondo la quale la misura di prevenzione dovrebbe necessariamente rispecchiare l'andamento della cautela nella sua possibile evoluzione. La Corte di appello si è, contrariamente a quanto affermato in ricorso, correttamente attenuta al principio di diritto secondo il quale il procedimento di prevenzione si caratterizza per una propria autonoma connotazione rispetto al corrispondente procedimento penale. Non ricorre, dunque, vincolatività del giudizio penale rispetto al giudizio di prevenzione, specialmente nella fase iniziale del procedimento, come nel caso in esame, caratterizzata da fluidità e incremento del materiale d'indagine. Quindi, l'intervenuta revoca della misura cautelare (tra l'altro riferita esclusivamente all'affievolirsi delle esigenze cautelari in relazione al decorso del tempo) non appare condizionante, sia attesa la motivazione per la quale si giungeva alla revoca della misura, che tenuto conto dei plurimi elementi che il giudice di appello forniva, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, quanto alla pericolosità dell'Inrimordino, anche mediante esplicita considerazione dell'intervenuto sequestro dello studio odontoiatrico del quale era socio. Si deve, infine, ricordare che, secondo gli orientamenti più recenti di questa Corte, solo ed esclusivamente in presenza di una sentenza definitiva di assoluzione, con formula piena, è impedito al giudice della prevenzione di prendere in considerazione come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità un fatto escluso irrevocabilmente in sede penale (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Zangrillo, Rv. 280145-01, Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862-01), mentre il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. W4_ proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. I principi appena richiamati evidenziano a maggior ragione come un giudizio di pericolosità, ove correttamente motivato e chiarito nella sua portata dal giudice della prevenzione, può prescindere dall'esito della vicenda cautelare in sede penale, attesa la fluidità della fase e la mancanza di qualsiasi preclusione in tal senso. (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225-05). 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06058/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris