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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 18859/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7567/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI,50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calceal ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3403/2016depositata il 23/09/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contratto d’appalto del 19.6.1991 il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], successivamente trasformato e scisso in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, aveva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la realizzazione entro il termine contrattuale di 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna, di 18 pozzi in otto diverse zone dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il Ministero per il coordinamento della protezione civili disponeva con ordinanza del 22-5-1997 la risoluzione del rapporto a causa degli ingiustificabili ritardi intervenuti nell’esecuzione dell’opera. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. con l’ impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto di citazione notificato il 18.5.1999, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo: “accertare e dichiarare risolto con effetto dalla data della presente domanda il contratto di appalto per fatto e colpa del consorzio committente; - accertare e dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] con sede in Avellino è tenuto al risarcimento del danno cagionato con il suo inadempimento all'appaltatore ammontante a complessive lire 11.242.471.502 oltre ad interessi dal dovuto al saldo, ovvero al diverso importo che risulterà di giustizia e per l'effetto condannare la medesima stazione appaltante al pagamento dei relativi importi;- accertare altresì che il [OSCURATO:PERSONA] con sede in Avellino è tenuto a corrispondere all'appaltatore, quali compensi di prestazioni contrattuali eseguite e non ancora corrisposte: a) la somma di lire 23.964.631, a titolo di interessi per il ritardato pagamento dell'importo del settimo SAL, già emesso in data 28.7.1997 e corrisposto il 26.3.1999; b) la somma di lire 79.330,749 per mancato rimborso delle spese di esproprio anticipate dall'impresa; c) la somma di lire 235.843.252 a titolo di revisione prezzi maturata; somme tutte cui devono aggiungersi gli interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero i diversi importi che risulteranno di giustizia, e per l'effetto condannare la medesima stazione appaltante al pagamento dei relativi importi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

2. Il Tribunale di Avellino, all’esito dell’espletata C.T.U., con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla proposta domanda di revisione prezzi; accoglieva, in parte, la domanda e per l'effetto condannava l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 132.386,80 a titolo di interessi per il ritardato pagamento del settimo stato di avanzamento lavori ed a titolo di revisione dei prezzi, maturata sull'importo dei lavori eseguiti per l'appalto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi al tasso legale dalla data del 28.2.2004 fino all'effettivo soddisfo ; rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché le ulteriori domande di risarcimento dei danni ; compensava per un terzo le spese di lite e condannava la convenuta contumace [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore dell’attrice dei residui due terzi delle spese di lite.

3. Con sentenza n.3403/2016 pubblicata il 23 - 9 - 2016, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la citata sentenza.

La Corte d’appello ha ritenuto: i) inammissibile per nov ità la domanda di restituzione o rimborso delle prestazioni eseguite in ragione della retroattività della risoluzione, in quanto nulla l’appaltatrice aveva preteso a tale titolo, e in particolare, per la riserva n. 2, la Dondi nessuna domanda specifica aveva formulato, né a titolo restitutorio né ad altro titolo, mentre la domanda di rimborso delle spese di esproprio anticipate era stata proposta dalla Dondi in forza del contratto di appalto e dal Tribunale come tale esaminata e disattesa ;ii)infondata la domanda di risoluzione per inadempimento della committente, sul rilievo che era fondato l’addebito dei ritardi all'appaltatore, come affermato dal Tribunale in conformità a quanto accertato dal C.T.U., essendo i suddetti ritardi in dettaglio evidenziati nella relazione peritale, in particolare dal momento del perfezionamento della seconda perizia di variante (3.7.1995) fino alla sospensione finale dei lavori (9.4.1997), nonché sul rilievo della gravità di tale inadempimento in relazione all'interesse della stazione appaltante al puntuale e tempestivo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi, tra loro strettamente correlati, derivanti dal contratto ed inerenti non solo all'esecuzione dei lavori, ma anche al compimento delle procedure amministrative ed espropriative propedeutiche e/o funzionali al conseguimento dello scopo del contratto.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,propone ricorso affidato a due motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

6. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia « Mancata considerazione di circostanze di fatto dirimenti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine al mancato addebito della risoluzione del contratto al Consorzio committente».

Ad avviso della ricorrente , la Corte di merito, pur emendando gli errori di giudizio e di diritto del Tribunale e perciò affermando la necessità di una valutazione complessiva del comportamento delle parti ai sensi degli artt.1453 e 1454 cod. civ., ha poi ricos truito i fatti in modo del tutto travisato, omettendo di considerare circostanze dirimenti della determinazione dei ritardi esecutivi, come in dettaglio esposto in relazione a ciascun sito oggetto dei lavori appaltati (da pag. 7 a pag. 22 del ricorso).

7. Co n il secondo motivo la ricorrente denuncia « Error in procedendo nella qualificazione della richiesta di rimborso delle somme anticipate dall'appaltatore per gli espropri come una domanda nuova ex art.345 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).

Difetto asso luto di motivazione (art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.)».

Deduce che la Corte di merito è incorsa in un errore di percezione su un fattoprocessuale costituito dall'esistenza grafica della domanda di rimborso sia in primo che in secondo grado.

Rimarca che era,infatti, stato richiesto testualmente di accertare altresì che parte convenuta fosse tenuta "a corrispondere all'appaltatore, quali compensi di prestazioni contrattuali eseguite e non ancora corrisposte, anche la somma di lire 79.330.749 (€. 40.970,91) per mancato rimborso delle spese di esproprio anticipate dall'impresa”.

Ad avviso della ricorrente, dalla lettura delle conclusioni rassegnate si evince chiaramente che la domanda non era affatto nuova ed era stata coerentemente sostenuta sia in primo che in secondo grado.

In ogni caso, anche a prescindere dall'erronea qualificazione della Corte d'Appello, sostiene la ricorrente che il rigetto di detta domanda sia stato apodittico, immotivato e del tutto incomprensibile.

8. Il primo motivo è inammissibile, ricorrendo, nella specie, l ’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ..

Posto che la citazione d’appello è stata notificata nel dicembre 2012 e, pertanto, nel caso scrutinandoè applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, l’art. 360, n.5, cod. proc. civ. come riformulato dal terzo comma dell’art.54 citato, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016; Cass.29222/2019).

Ora, la ricorrente, nel denunciare il vizio ex art. 360, n.5, cod. proc. civ. in ordine al mancato addebito della risoluzione del contratto al Consorzio committente,non solo non precisa compiutamente quali siano le questioni di fatto decise in primo grado e in base a quali prove o ragionamenti, ma afferma testualmente che “la trattazione dei fatti della Corte d’appello di Napoli segue ciecamente nelle conclusioni l’originaria C.T.U. e la sentenza di primo grado, di cui pretenderebbe di aver emendato gli errori di impostazione” (pag. 7 ricorso). 9.Anche i l secondo motivo è inammissibile.

La motivazione della Corte di merito in ordine alla qualificazione della domanda di rimborso delle spese di esproprio non è affatto mancante, dato che nella sentenza impugnata si afferma al riguardo che detta domanda, come formulata in appello, era nuova, e quindi inammissibile, poichéin primo grado “era stata proposta dalla Dondi in forza del contratto di appalto e dal Tribunale come tale esaminata e disattesa”(pag.9 della sentenza impugnata).

La Corte d’appelloha, dunque, espresso le ragioni di condivisione del decisumdi primo grado, secondo cui si trattava di pretesa azionata in base al titolo contrattuale, e non a titolo restitutorio in dipendenza della chiesta risoluzione,e, secondo quanto previsto dall’art.23 del capitolato speciale d’appalto, nulla era dovuto a tale titolo all’appaltatrice,per non essersi conclusa la procedura espropriativa al momento della risoluzione(così, in ordine alle statuizioni di primo grado, anche le deduzioni della ricorrente –pag.23 ricorso).

La Corte di merito ha concluso, in definitiva, ritenendo i nammissibile per novità la domanda di restituzione o rimborso delle prestazioni eseguite in ragione della retroattività della risoluzione, in quanto nulla l’appaltatrice aveva preteso a tale titolo con la domanda formulata in primo grado, e ciò in conformità ai principi di diritto affermati al riguardo da questa Corte.

Infatti l a risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova (tra le tante da ultimo Cass. 28722/2022).

La censura è altresì generica e difetta di autosufficienza, dal momento che la ricorrente, nel dolersi dell’interpretazione data dalla Corte d’appello alla sua domanda di rimborso, si limita a riportare in ricorso le conclusioni rassegnate sul punto (pag.24), in cui, peraltro, chiaro è il riferimento ai “ compensi di prestazioni contrattuali eseguite e non ancora corrisposte”, senza minimamente riportare l’illustrazione di quella domanda, come svolta in primo grado, a confutazione dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda di rimborso era stata proposta come dipendente da previsione contrattuale,e così esaminata e decisa dal Tribunale.

10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile .

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7567/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI,50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calceal ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3403/2016depositata il 23/09/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contratto d’appalto del 19.6.1991 il [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], successivamente trasformato e scisso in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, aveva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la realizzazione entro il termine contrattuale di 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna, di 18 pozzi in otto diverse zone dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero per il coordinamento della protezione civili disponeva con ordinanza del 22-5-1997 la risoluzione del rapporto a causa degli ingiustificabili ritardi intervenuti nell’esecuzione dell’opera. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. con l’ impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto di citazione notificato il 18.5.1999, conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo: “accertare e dichiarare risolto con effetto dalla data della presente domanda il contratto di appalto per fatto e colpa del consorzio committente; - accertare e dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] con sede in Avellino è tenuto al risarcimento del danno cagionato con il suo inadempimento all'appaltatore ammontante a complessive lire 11.242.471.502 oltre ad interessi dal dovuto al saldo, ovvero al diverso importo che risulterà di giustizia e per l'effetto condannare la medesima stazione appaltante al pagamento dei relativi importi;- accertare altresì che il [OSCURATO:PERSONA] con sede in Avellino è tenuto a corrispondere all'appaltatore, quali compensi di prestazioni contrattuali eseguite e non ancora corrisposte: a) la somma di lire 23.964.631, a titolo di interessi per il ritardato pagamento dell'importo del settimo SAL, già emesso in data 28.7.1997 e corrisposto il 26.3.1999; b) la somma di lire 79.330,749 per mancato rimborso delle spese di esproprio anticipate dall'impresa; c) la somma di lire 235.843.252 a titolo di revisione prezzi maturata; somme tutte cui devono aggiungersi gli interessi dal dì del dovuto al saldo, ovvero i diversi importi che risulteranno di giustizia, e per l'effetto condannare la medesima stazione appaltante al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 2. Il Tribunale di Avellino, all’esito dell’espletata C.T.U., con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla proposta domanda di revisione prezzi; accoglieva, in parte, la domanda e per l'effetto condannava l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 132.386,80 a titolo di interessi per il ritardato pagamento del settimo stato di avanzamento lavori ed a titolo di revisione dei prezzi, maturata sull'importo dei lavori eseguiti per l'appalto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi al tasso legale dalla data del 28.2.2004 fino all'effettivo soddisfo ; rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché le ulteriori domande di risarcimento dei danni ; compensava per un terzo le spese di lite e condannava la convenuta contumace [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore dell’attrice dei residui due terzi delle spese di lite. 3. Con sentenza n.3403/2016 pubblicata il 23 - 9 - 2016, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la citata sentenza. La Corte d’appello ha ritenuto: i) inammissibile per nov ità la domanda di restituzione o rimborso delle prestazioni eseguite in ragione della retroattività della risoluzione, in quanto nulla l’appaltatrice aveva preteso a tale titolo, e in particolare, per la riserva n. 2, la Dondi nessuna domanda specifica aveva formulato, né a titolo restitutorio né ad altro titolo, mentre la domanda di rimborso delle spese di esproprio anticipate era stata proposta dalla Dondi in forza del contratto di appalto e dal Tribunale come tale esaminata e disattesa ;ii)infondata la domanda di risoluzione per inadempimento della committente, sul rilievo che era fondato l’addebito dei ritardi all'appaltatore, come affermato dal Tribunale in conformità a quanto accertato dal C.T.U., essendo i suddetti ritardi in dettaglio evidenziati nella relazione peritale, in particolare dal momento del perfezionamento della seconda perizia di variante (3.7.1995) fino alla sospensione finale dei lavori (9.4.1997), nonché sul rilievo della gravità di tale inadempimento in relazione all'interesse della stazione appaltante al puntuale e tempestivo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi, tra loro strettamente correlati, derivanti dal contratto ed inerenti non solo all'esecuzione dei lavori, ma anche al compimento delle procedure amministrative ed espropriative propedeutiche e/o funzionali al conseguimento dello scopo del contratto. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,propone ricorso affidato a due motivi, resistito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia « Mancata considerazione di circostanze di fatto dirimenti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine al mancato addebito della risoluzione del contratto al Consorzio committente». Ad avviso della ricorrente , la Corte di merito, pur emendando gli errori di giudizio e di diritto del Tribunale e perciò affermando la necessità di una valutazione complessiva del comportamento delle parti ai sensi degli artt.1453 e 1454 cod. civ., ha poi ricos truito i fatti in modo del tutto travisato, omettendo di considerare circostanze dirimenti della determinazione dei ritardi esecutivi, come in dettaglio esposto in relazione a ciascun sito oggetto dei lavori appaltati (da pag. 7 a pag. 22 del ricorso). 7. Co n il secondo motivo la ricorrente denuncia « Error in procedendo nella qualificazione della richiesta di rimborso delle somme anticipate dall'appaltatore per gli espropri come una domanda nuova ex art.345 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.). Difetto asso luto di motivazione (art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.)». Deduce che la Corte di merito è incorsa in un errore di percezione su un fattoprocessuale costituito dall'esistenza grafica della domanda di rimborso sia in primo che in secondo grado. Rimarca che era,infatti, stato richiesto testualmente di accertare altresì che parte convenuta fosse tenuta "a corrispondere all'appaltatore, quali compensi di prestazioni contrattuali eseguite e non ancora corrisposte, anche la somma di lire 79.330.749 (€. 40.970,91) per mancato rimborso delle spese di esproprio anticipate dall'impresa”. Ad avviso della ricorrente, dalla lettura delle conclusioni rassegnate si evince chiaramente che la domanda non era affatto nuova ed era stata coerentemente sostenuta sia in primo che in secondo grado. In ogni caso, anche a prescindere dall'erronea qualificazione della Corte d'Appello, sostiene la ricorrente che il rigetto di detta domanda sia stato apodittico, immotivato e del tutto incomprensibile. 8. Il primo motivo è inammissibile, ricorrendo, nella specie, l ’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. Posto che la citazione d’appello è stata notificata nel dicembre 2012 e, pertanto, nel caso scrutinandoè applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, l’art. 360, n.5, cod. proc. civ. come riformulato dal terzo comma dell’art.54 citato, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016; Cass.29222/2019). Ora, la ricorrente, nel denunciare il vizio ex art. 360, n.5, cod. proc. civ. in ordine al mancato addebito della risoluzione del contratto al Consorzio committente,non solo non precisa compiutamente quali siano le questioni di fatto decise in primo grado e in base a quali prove o ragionamenti, ma afferma testualmente che “la trattazione dei fatti della Corte d’appello di Napoli segue ciecamente nelle conclusioni l’originaria C.T.U. e la sentenza di primo grado, di cui pretenderebbe di aver emendato gli errori di impostazione” (pag. 7 ricorso). 9.Anche i l secondo motivo è inammissibile. La motivazione della Corte di merito in ordine alla qualificazione della domanda di rimborso delle spese di esproprio non è affatto mancante, dato che nella sentenza impugnata si afferma al riguardo che detta domanda, come formulata in appello, era nuova, e quindi inammissibile, poichéin primo grado “era stata proposta dalla Dondi in forza del contratto di appalto e dal Tribunale come tale esaminata e disattesa”(pag.9 della sentenza impugnata). La Corte d’appelloha, dunque, espresso le ragioni di condivisione del decisumdi primo grado, secondo cui si trattava di pretesa azionata in base al titolo contrattuale, e non a titolo restitutorio in dipendenza della chiesta risoluzione,e, secondo quanto previsto dall’art.23 del capitolato speciale d’appalto, nulla era dovuto a tale titolo all’appaltatrice,per non essersi conclusa la procedura espropriativa al momento della risoluzione(così, in ordine alle statuizioni di primo grado, anche le deduzioni della ricorrente –pag.23 ricorso). La Corte di merito ha concluso, in definitiva, ritenendo i nammissibile per novità la domanda di restituzione o rimborso delle prestazioni eseguite in ragione della retroattività della risoluzione, in quanto nulla l’appaltatrice aveva preteso a tale titolo con la domanda formulata in primo grado, e ciò in conformità ai principi di diritto affermati al riguardo da questa Corte. Infatti l a risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art.1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova (tra le tante da ultimo Cass. 28722/2022). La censura è altresì generica e difetta di autosufficienza, dal momento che la ricorrente, nel dolersi dell’interpretazione data dalla Corte d’appello alla sua domanda di rimborso, si limita a riportare in ricorso le conclusioni rassegnate sul punto (pag.24), in cui, peraltro, chiaro è il riferimento ai “ compensi di prestazioni contrattuali eseguite e non ancora corrisposte”, senza minimamente riportare l’illustrazione di quella domanda, come svolta in primo grado, a confutazione dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui la domanda di rimborso era stata proposta come dipendente da previsione contrattuale,e così esaminata e decisa dal Tribunale. 10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da par
Sentenza Cassazione n. 18859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris