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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05560/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Aprile 1963 avverso l'ordinanza resa il 5 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha respinto l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di terza interessata dal provvedimento di confisca di prevenzione di un appartamento sito in Palermo viale Regione siciliana n. 3610, assumendo che il decreto di confisca è errato nella parte in cui ha ritenuto che l'immobile fosse nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha ritenuto che la richiesta prospetta formalmente la sussistenza di un errore materiale nel decreto definitivo di confisca ma invoca la illegittimità della sottoposizione al provvedimento ablatorio del bene immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] con una prospettazione strumentale alla richiesta di revoca del provvedimento ablatorio per ragioni di merito. 2.Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Violazione di legge e apparenza della motivazione poiché la corte di appello nel respingere l'istanza di correzione non ha considerato che l'immobile è stato acquistato dalla Zummo con proprie risorse ben 14 anni prima del decreto di confisca, a dispetto del dettato normativo di cui all'art. 2 ter della legge n. 575/1965. 2.2 Violazione dell'articolo 2 ter della legge numero 575/1965 e mera apparenza di motivazione poiché la Corte ha erroneamente ritenuto che l'errore di interpretazione in cui è incorsa nel decreto di confisca sarebbe coperto da giudicato.

Osserva al riguardo la ricorrente che il collegio non ha provveduto all'annullamento dell'atto pubblico ritenuto fittizio con cui la ricorrente ha acquistato ben 17 anni prima della proposta di sequestro il bene oggetto di confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, propone formalmente un'istanza di correzione materiale del decreto di confisca definitivo ma nella sostanza vuole che vengano rivalutati i presupposti della confisca ormai definitiva dell'immobile, in assenza dei presupposti per l'eventuale revoca della stessa.

Il decreto di confisca di cui si chiede la correzione ha formato oggetto di ricorso per Cassazione anche da parte dell'odierna ricorrente e tale ricorso è stato respinto con sentenza n. 7072 del 2022 che ha reso definitiva la confisca e improponibili ulteriori valutazioni sull'esame dei presupposti fondanti la misura ablatoria disposta.

Correttamente la corte di merito ha sottolineato che le censure in ordine alla titolarità del bene avrebbero potuto e dovuto essere formulate nell'ambito del giudizio di prevenzione e che l'asserito e preteso errore materiale viene prospettato solo per invocare un'indebita revoca del provvedimento ablatorio, divenuto ormai definitivo.

La corte di ipello ha peraltro reso congrua e adeguata motivazione nel respingere anche nel merito la censura sollevata dalla ricorrente, osservando come l'elenco dei beni sottoposti a sequestro e poi a confisca è univoco e chiaro e non lascia dubbi in merito alla circostanza che l'immobile, pur essendo intestato alla Zummo, sia stato ritenuto sin dal suo acquisto nella effettiva disponibilità del proposto ed ha escluso motivatamente la sussistenza di un eventuale errore materiale nell'elenco dei beni da sottoporre a confisca.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il ente Maria D la Borsellino '[OSCURATO:PERSONA].IA SECONDA SEZIONE PENALE08 FE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Aprile 1963 avverso l'ordinanza resa il 5 aprile 2022 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha respinto l'istanza di correzione di errore materiale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di terza interessata dal provvedimento di confisca di prevenzione di un appartamento sito in Palermo viale Regione siciliana n. 3610, assumendo che il decreto di confisca è errato nella parte in cui ha ritenuto che l'immobile fosse nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto che la richiesta prospetta formalmente la sussistenza di un errore materiale nel decreto definitivo di confisca ma invoca la illegittimità della sottoposizione al provvedimento ablatorio del bene immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] con una prospettazione strumentale alla richiesta di revoca del provvedimento ablatorio per ragioni di merito. 2.Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Violazione di legge e apparenza della motivazione poiché la corte di appello nel respingere l'istanza di correzione non ha considerato che l'immobile è stato acquistato dalla Zummo con proprie risorse ben 14 anni prima del decreto di confisca, a dispetto del dettato normativo di cui all'art. 2 ter della legge n. 575/1965. 2.2 Violazione dell'articolo 2 ter della legge numero 575/1965 e mera apparenza di motivazione poiché la Corte ha erroneamente ritenuto che l'errore di interpretazione in cui è incorsa nel decreto di confisca sarebbe coperto da giudicato. Osserva al riguardo la ricorrente che il collegio non ha provveduto all'annullamento dell'atto pubblico ritenuto fittizio con cui la ricorrente ha acquistato ben 17 anni prima della proposta di sequestro il bene oggetto di confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, propone formalmente un'istanza di correzione materiale del decreto di confisca definitivo ma nella sostanza vuole che vengano rivalutati i presupposti della confisca ormai definitiva dell'immobile, in assenza dei presupposti per l'eventuale revoca della stessa. Il decreto di confisca di cui si chiede la correzione ha formato oggetto di ricorso per Cassazione anche da parte dell'odierna ricorrente e tale ricorso è stato respinto con sentenza n. 7072 del 2022 che ha reso definitiva la confisca e improponibili ulteriori valutazioni sull'esame dei presupposti fondanti la misura ablatoria disposta. Correttamente la corte di merito ha sottolineato che le censure in ordine alla titolarità del bene avrebbero potuto e dovuto essere formulate nell'ambito del giudizio di prevenzione e che l'asserito e preteso errore materiale viene prospettato solo per invocare un'indebita revoca del provvedimento ablatorio, divenuto ormai definitivo. La corte di ipello ha peraltro reso congrua e adeguata motivazione nel respingere anche nel merito la censura sollevata dalla ricorrente, osservando come l'elenco dei beni sottoposti a sequestro e poi a confisca è univoco e chiaro e non lascia dubbi in merito alla circostanza che l'immobile, pur essendo intestato alla Zummo, sia stato ritenuto sin dal suo acquisto nella effettiva disponibilità del proposto ed ha escluso motivatamente la sussistenza di un eventuale errore materiale nell'elenco dei beni da sottoporre a confisca. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore Il ente Maria D la Borsellino '[OSCURATO:PERSONA].IA SECONDA SEZIONE PENALE08 FE
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