CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 28 novembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in quattro involucri contenenti 0,53 grammi e 5 involucri contenenti 2,20 grammi della medesima sostanza nonché un ulteriore involucro contenente 0,98 grammi oltre che mannite e materiale utile al confeziona mento. È stato presentato ricorso affidato ad un motivo con cui si deduce il vizio di legge e di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale), la quale giustifica l'applicazione della recidiva alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, di cui due specifici, espressione di maggiore pericolosità e colpevolezza (pag. 7 sentenza di I grado). La sentenza della Corte di appello risulta, dunque, sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDonatlla Ferranti