CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01086/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla misura di sicurezza e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il resto; lette la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile Gorlandi, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, oltre alla liquidazione delle spese per il presente grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 novembre 2021 dalla Corte di appello di Genova, che ha riformato parzialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] deliberata dal Tribunale di Massa. La riforma è consistita nella riqualificazione del reato di rapina impropria aggravata (perché commessa nei confronti di soggetto che aveva appena effettuato un prelievo di denaro) in quello di furto con strappo (capo A), nel riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente sulla recidiva unitamente alla già riconosciuta circostanza di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., nella rimodulazione in mitius del trattamento sanzionatorio, nella riduzione del quantum della provvisionale, nell'applicazione della misura di sicurezza della liberta vigilata e nell'eliminazione della pene accessorie. La condanna per minaccia (capo B) è stata, invece, confermata. Si tratta di fatti commessi da Giglio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo costituito parte civile. 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento al vaglio circa il narrato dei testimoni Gorlandi e Lombardi. La Corte di appello non aveva esaminato gli elementi di prova dedotti e le evidenti illogicità rilevate dalla difesa dell'imputato nell'appello, stimando attendibili le dichiarazioni di Gorlandi e della di lui compagna Lombardi, rifacendosi alla sentenza di primo grado senza nemmeno riuscire a collocare nel tempo gli episodi narrati. Ciò confligge — si legge nel ricorso — con gli insegnamenti di questa Corte, in particolare quelli di Sezioni Unite Bell'Arte. Gorlandi e la Lombardi — all'epoca legata al primo da un rapporto sentimentale — avevano buone ragioni per calunniare il ricorrente, sia quella economica che quella legata all'onta subita da Gorlandi per essere stato sbeffeggiato dall'imputato. Non è certo che Giglio abbia sottratto il denaro; non è fisicamente possibile che le banconote siano state sottratte alla Lombardi mentre era in auto, in quanto era stato Gorlandi ad effettuare il prelievo; non è certo come e perché Giglio abbia colpito Gorlandi; non è chiaro perché l'imputato avrebbe dovuto restituire metà del maltolto, mentre la verità è che Giglio gettò 100 euro in direzione della fidanzata di Gorlandi in segno di spregio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza senza che vi fosse appello del pubblico ministero, nonché vizio di motivazione sul punto. Oltre a contravvenire al divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la scelta della misura di sicurezza era stata motivata solo per relationem alla perizia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, laddove lamenta un vizio di motivazione quanto alla valutazione del contributo dei testi a carico/persone offese Gorlandi e Lombardi. Il primo motivo di appello, a quest'ultimo riguardo, recava specifiche censure, tese a contestare la ricostruzione attuata dal Giudice di prime cure anche grazie al narrato dei due, narrato sottoposto a critiche puntuali di inattendibilità, che la Corte di appello ha del tutto pretermesso ancorché non si trattasse di motivi di gravame reiterativi di questioni già affrontate e risolte dal Tribunale. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata e che la Corte territoriale dovrà svolgere nuovo scrutinio di attendibilità del racconto delle persone offese tenendo conto delle censure formulate nell'atto di appello. Sotto questo profilo, la Corte di merito dovrà altresì fare buon governo dei dicta di Sezioni Unite Bell'arte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), secondo cui: - le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. - Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante/persona offesa deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. - Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa — come non è accaduto nel caso di specie quanto a Gorlandi — si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra