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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 32270/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 F839P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via G. Mazzini, n. 132; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (quale società incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4344/2018 (pubblicata il 27 settembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria del difensore del ricorrente.

R.G.N. 08668/2019 C.C. 08/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4344/2018 dichiarava l’inammissibilità della domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dalla stessa Corte n. 4449/2013.

Quest’ultima sentenza era stata gravata anche da ricorso ordinario per cassazione, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], accolto con ordinanza di questa n. 5739/2019 (depositata il 27 febbraio 2019).

2. Anche contro l’indicata sentenza n. 4344/2018 della Corte di appello di Napoli, adottata all’esito del giudizio di revocazione, il Crimaldi ha formulato ricorso per cassazione sostenendone l’erroneità e, comunque, l’illegittimità, dando atto, nel corpo dello stesso ricorso, della sopravvenuta emanazione della richiamata ordinanza di questa Corte n. 5739/2019, di cassazione con rinvio, pronunciata sul ricorso avanzato contro la sentenza impugnata per revocazione.

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore dello stesso ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse del Crimaldi.

Occorre, preliminarmente, chiarire che, per come già evidenziato nell’esposizione della vicenda processuale, anteriormente alla proposizione del ricorso in esame (proposto dal Crimaldi in data 13 marzo 2019 e notificato il 15 marzo 2019) avverso la sentenza sulla revocazione emessa dalla Corte di appello di Napoli, era stata –come del resto risulta affermato nello stesso ricorso a pag. 10 -già emessa e pubblicata (il 27 febbraio 2019) l’ordinanza di questa Corte n. 5739/2019, con la quale era stato accolto (con cassazione con rinvio) il suo ricorso ordinario per cassazione formulato contro la precedenza sentenza della stessa Corte di appello n. 4448/2013 (ormai annullata), che aveva poi costituito oggetto della domanda di revocazione avanti alla stessa Corte territoriale.

E’, quindi, evidente che - per effetto di quest’ultima sopravvenienza che ha visto l’accoglimento del ricorso ordinario formulato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che era stata impugnata per revocazione (con il pieno soddisfacimento della sua pretesa fatta valere) -era già venuto meno l’interesse del medesimo a formulare ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha pronunciato sulla domanda di revocazione (con la quale, oltretutto, era stata dichiarata l’inammissibilità della stessa relativa alla deduzione del vizio di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., per chiara insussistenza degli errori di fatto che avrebbero potuto farla considerare ammissibile).

Né il ricorrente in questa sede ha fatto valere una doglianza specifica sul capo relativo alla sua condanna alle spese con la sentenza qui impugnata che ha deciso nel senso della inammissibilità della domanda di revocazione (invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle spese, malgrado la declaratoria di inammissibilità), limitandosi a chiedere la condanna alle spese della controparte per effetto dell’accoglimento (eventuale) del ricorso, ragion per cui non può, in questa sede, ravvisarsi nemmeno un possibile interesse residuale.

2. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile (per difetto di interesse sussistente già anteriormente alla sua proposizione), con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 F839P), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via G. Mazzini, n. 132; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (quale società incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4344/2018 (pubblicata il 27 settembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria del difensore del ricorrente. R.G.N. 08668/2019 C.C. 08/11/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4344/2018 dichiarava l’inammissibilità della domanda di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dalla stessa Corte n. 4449/2013. Quest’ultima sentenza era stata gravata anche da ricorso ordinario per cassazione, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], accolto con ordinanza di questa n. 5739/2019 (depositata il 27 febbraio 2019). 2. Anche contro l’indicata sentenza n. 4344/2018 della Corte di appello di Napoli, adottata all’esito del giudizio di revocazione, il Crimaldi ha formulato ricorso per cassazione sostenendone l’erroneità e, comunque, l’illegittimità, dando atto, nel corpo dello stesso ricorso, della sopravvenuta emanazione della richiamata ordinanza di questa Corte n. 5739/2019, di cassazione con rinvio, pronunciata sul ricorso avanzato contro la sentenza impugnata per revocazione. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensore dello stesso ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse del Crimaldi. Occorre, preliminarmente, chiarire che, per come già evidenziato nell’esposizione della vicenda processuale, anteriormente alla proposizione del ricorso in esame (proposto dal Crimaldi in data 13 marzo 2019 e notificato il 15 marzo 2019) avverso la sentenza sulla revocazione emessa dalla Corte di appello di Napoli, era stata –come del resto risulta affermato nello stesso ricorso a pag. 10 -già emessa e pubblicata (il 27 febbraio 2019) l’ordinanza di questa Corte n. 5739/2019, con la quale era stato accolto (con cassazione con rinvio) il suo ricorso ordinario per cassazione formulato contro la precedenza sentenza della stessa Corte di appello n. 4448/2013 (ormai annullata), che aveva poi costituito oggetto della domanda di revocazione avanti alla stessa Corte territoriale. E’, quindi, evidente che - per effetto di quest’ultima sopravvenienza che ha visto l’accoglimento del ricorso ordinario formulato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che era stata impugnata per revocazione (con il pieno soddisfacimento della sua pretesa fatta valere) -era già venuto meno l’interesse del medesimo a formulare ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha pronunciato sulla domanda di revocazione (con la quale, oltretutto, era stata dichiarata l’inammissibilità della stessa relativa alla deduzione del vizio di cui all’art. 395, n. 4), c.p.c., per chiara insussistenza degli errori di fatto che avrebbero potuto farla considerare ammissibile). Né il ricorrente in questa sede ha fatto valere una doglianza specifica sul capo relativo alla sua condanna alle spese con la sentenza qui impugnata che ha deciso nel senso della inammissibilità della domanda di revocazione (invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle spese, malgrado la declaratoria di inammissibilità), limitandosi a chiedere la condanna alle spese della controparte per effetto dell’accoglimento (eventuale) del ricorso, ragion per cui non può, in questa sede, ravvisarsi nemmeno un possibile interesse residuale. 2. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile (per difetto di interesse sussistente già anteriormente alla sua proposizione), con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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