Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 700/2015
ECLI:EU:C:2015:704
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
15 ottobre 2015 (
*
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio comunitario – Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “ripassa zenato” – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale RIPASSO – Rischio di confusione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)»
Nella causa C‑34/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 26 gennaio 2015,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Peschiera del Garda (Italia), rappresentata da A. Rizzoli, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]),
convenuto in primo grado
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona,
con sede in Verona (Italia),
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da J. Malenovský, facente funzione di presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo
181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») chiede l’annullamento della sentenza
del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona
(Ripassa [OSCURATO:PERSONA]) (T‑154/11, EU:T:2014:997; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il
suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]) del 16 dicembre 2010 (procedimento R 700/2010-2), relativa ad un procedimento
di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (in prosieguo: la «Camera di Commercio»)
e la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato
abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78,
pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile successivo. Ciò nondimeno, tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione
in oggetto, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94.
3
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, il cui testo è stato ripreso senza modifiche dal regolamento
n. 207/2009, disponeva quanto segue:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(...)
b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
Fatti
4
I fatti di causa, così come esposti dal Tribunale, possono essere sintetizzati nei seguenti termini.
5
Con decisione della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], del 3 agosto 2004 (procedimento R 75/2001-2), la domanda di
registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo RIPASSO, oggetto di registrazione in Italia, veniva respinta
ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 40/94, con la motivazione che esso consisteva unicamente
nella parola «ripasso», descrittiva di una tecnica di rifermentazione del vino Valpolicella (in prosieguo: la «decisione del
2004»).
6
Il 7 maggio 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’[OSCURATO:PERSONA]
ai sensi del regolamento n. 40/94.
7
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:
8
I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione «Bevande alcoliche (tranne le birre)».
9
Il 21 dicembre 2007 la Camera di Commercio proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti
oggetto della domanda di registrazione.
10
L’opposizione si fondava sul marchio denominativo anteriore RIPASSO, oggetto di una registrazione italiana, chiesta il 15
maggio 1996, accordata il 27 giugno 1996 e rinnovata il 21 aprile 2006, per i «vini, spiriti e liquori» appartenenti alla
classe 33 dell’Accordo di Nizza. L’opposizione era fondata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento n. 40/94.
11
Con decisione del 26 febbraio 2010, la divisione d’opposizione respingeva l’opposizione. In data 26 aprile 2010 la Camera
di Commercio presentava ricorso dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] contro tale decisione.
12
Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] annullava la decisione della divisione d’opposizione
e accoglieva l’opposizione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2011, la [OSCURATO:SOCIETA]
proponeva un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
14
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] deduceva un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
15
Con tale motivo, essa contestava le valutazioni svolte dalla commissione di ricorso in merito al pubblico di riferimento,
al carattere distintivo del marchio anteriore, alla somiglianza tra i segni in conflitto sul piano concettuale e all’esistenza
di un rischio di confusione.
16
A seguito del trasferimento della domanda di registrazione del marchio Ripassa [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA], veniva ammessa
a sostituirsi alla [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento dinanzi al Tribunale [ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] –
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa [OSCURATO:PERSONA]) (T‑154/11, EU:T:2014:495)].
17
Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva tale ricorso di annullamento della decisione controversa.
Conclusioni della ricorrente
18
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione controversa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese, comprese le spese del procedimento in primo grado.
Sull’impugnazione
19
In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente
irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere
in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
20
Nel caso di specie occorre applicare detta disposizione.
21
A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce un motivo unico, formalmente presentato come inerente a una
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, già articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento n. 40/94. Tuttavia, dagli argomenti illustrati per corroborare tale motivo si inferisce che questo va piuttosto
considerato come basato su un difetto di motivazione, su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo
1, lettera b) del regolamento n. 40/94 in sede di individuazione del pubblico di riferimento, nonché su uno snaturamento dei
fatti e degli elementi probatori.
Sul motivo unico
Argomenti della [OSCURATO:SOCIETA]
22
[OSCURATO:PERSONA] 1 lamenta che il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 39, 55, 56 e 70 della sentenza impugnata, laddove
riguarda la somiglianza dei marchi in conflitto e, segnatamente, l’affermazione che la maggior parte dei consumatori italiani
ignora il significato della parola «ripasso», non è motivato sufficientemente in punto di diritto.
23
Peraltro, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], una conclusione di questo genere non può essere inferita dalla sola circostanza che
la tecnica di lavorazione del vino del tipo «ripasso» è applicata per produrre, nella regione Veneto (Italia), vino recante
la denominazione «Valpolicella». Al contrario, sussisterebbero altri elementi che dimostrano come la maggior parte dei consumatori
italiani, e non solamente quelli che abitano nella citata regione, comprendono il significato del termine «ripasso».
24
Nel suo esame, il Tribunale avrebbe omesso di tener conto dei fatti illustrati nella decisione del 2004, la quale aveva respinto
la domanda di registrazione del marchio anteriore in quanto esso constava esclusivamente della parola «ripasso», descrittiva
di una tecnica di rifermentazione del Valpolicella.
25
Orbene, nella menzionata decisione, la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che la parola «ripasso»
viene associata da un ampio pubblico di consumatori, sia italiani che provenienti da altri Stati membri, ad una tecnica di
vinificazione.
26
Fondandosi sulla giurisprudenza della Corte in materia e, segnatamente, sui punti da 73 a 75 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/10 P, EU:C:2011:139), la [OSCURATO:SOCIETA] adduce che, sebbene le decisioni precedenti dell’[OSCURATO:PERSONA] non
siano vincolanti, se ne deve ciò nondimeno tener conto nelle decisioni successive.
27
Il Tribunale, inoltre, avrebbe trascurato i documenti che attestano la diffusione e l’utilizzo, da parte di svariate imprese,
del termine «ripasso» inteso come tecnica di vinificazione.
28
Pertanto, quando nella sentenza impugnata il Tribunale si è limitato a considerare il significato dei termini «ripasso» e
«ripassa» alla luce della loro definizione nel dizionario di lingua italiana Garzanti, esso sarebbe caduto in errore.
29
Numerose altre fonti, infatti, e in particolare un altro dizionario della lingua italiana, nonché informazioni disponibili
su Internet, attesterebbero la diffusione e la conoscenza del termine «ripasso» da parte di un pubblico di consumatori più
ampio.
30
Anche la circostanza che il termine «ripasso» figura attualmente sulle etichette di vini prodotti da svariate imprese deporrebbe
a favore della tesi che tale termine è noto alla maggior parte dei consumatori.
31
[OSCURATO:PERSONA] 1 evidenzia in proposito che, sebbene la valutazione dei fattori rilevanti inerenti al rischio di confusione
dei segni in conflitto costituisca una questione di fatto che esula dal sindacato della Corte, si evince dalla giurisprudenza
di quest’ultima che l’omessa considerazione dei citati fattori integra un errore di diritto.
32
Essa aggiunge che, giacché il segno «RIPASSO» presenta un carattere distintivo estremamente ridotto, il raffronto dei due
segni in conflitto avrebbe dovuto tener conto della prevalenza, nel marchio di cui si chiede la registrazione, del termine
«zenato», che esclude il rischio di confusione tra tali segni.
33
Per quanto attiene all’asserito snaturamento dei fatti e degli elementi probatori, la [OSCURATO:SOCIETA] asserisce che il Tribunale
ha errato quando ha sottoscritto le conclusioni contraddittorie della seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale,
da un lato, nella sua decisione del 2004 ha riconosciuto che il pubblico di riferimento era costituito dal consumatore particolarmente
informato e, dall’altro, nella decisione controversa, che si trattava piuttosto del consumatore medio.
34
La valutazione che la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato nella decisione controversa costituirebbe uno
snaturamento dei fatti e degli elementi probatori, in quanto considera che la maggior parte del pubblico italiano, situato
al di fuori della regione Veneto e composto da consumatori medi non specializzati, ignori il significato del termine «ripasso»
in quanto tecnica particolare di vinificazione.
Giudizio della Corte
35
Per quanto riguarda il rilievo formulato dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un’insufficienza
di motivazione, occorre ricordare che, per una costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che
incombe al Tribunale ai sensi degli articoli 36 e 53, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
non implica che il Tribunale debba fornire una spiegazione che ripercorre esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti
svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati
di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il
suo controllo in sede di impugnazione (v. sentenza Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punto 21 e giurisprudenza
citata).
36
Sul punto occorre rilevare che il Tribunale ha innanzitutto dichiarato, ai punti da 21 a 24 della sentenza impugnata, che,
per quanto attiene ai prodotti in oggetto, e segnatamente ai vini, il pubblico di riferimento era costituito dal consumatore
medio, dotato di un livello di attenzione non particolarmente elevato.
37
Successivamente il Tribunale, nella disamina del carattere distintivo del marchio anteriore, ai punti da 28 a 37 della sentenza
impugnata ha ricordato che, per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, occorreva riconoscere
un certo grado di carattere distintivo a un marchio nazionale, nella specie il marchio denominativo anteriore RIPASSO, oggetto
di registrazione in Italia, dedotto in giudizio per corroborare un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.
38
Il Tribunale ha aggiunto, al punto 39 della sentenza impugnata, che non sussisteva contraddizione tra, da un lato, la conclusione
tratta dalla seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e riportata nella decisione controversa, secondo cui la maggior parte
del pubblico italiano ignora il significato del termine «ripasso», impiegato nel settore vinicolo e, dall’altro, l’affermazione,
figurante nella decisione del 2004, che il segno «RIPASSO» è descrittivo per il vino, nell’accezione dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera c), del regolamento n. 40/94.
39
In effetti il Tribunale, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, ha giustamente considerato che, per giungere alla conclusione,
nella decisione del 2004, che il marchio anteriore era descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento n. 40/94, all’[OSCURATO:PERSONA] era sufficiente constatare che gli ambienti interessati, per esempio i professionisti del vino
e gli amatori aventi nozioni di enologia oppure i consumatori originari del Veneto, comprendevano che la parola «ripasso»
indica una tecnica di «rifermentazione» del vino. Orbene, una tale constatazione non contraddirebbe la valutazione della seconda
commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, adottata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento n. 40/94, secondo cui la maggior parte del pubblico italiano che vive fuori dal Veneto ed è composta di consumatori
medi non specializzati, ignora il significato della parola «ripasso» nel contesto vinicolo.
40
Ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata il Tribunale ha reputato che la ricorrente non abbia peraltro dimostrato che
il consumatore medio italiano di vino comprenda il significato della parola «ripasso» nel settore vinicolo.
41
Al punto 45 della sentenza impugnata il Tribunale ha pertanto concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che la seconda
commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] avesse errato nel ritenere che il marchio anteriore presentasse un carattere distintivo di
grado medio.
42
Quanto alla somiglianza dei segni in conflitto, al punto 62 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto, dopo aver valutato
gli elementi di cui la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto in proposito, che tale commissione aveva
correttamente tratto la conclusione che una siffatta somiglianza esistesse, per quanto di grado non particolarmente elevato.
43
Infine il Tribunale, al punto 70 della sentenza impugnata, ha statuito che la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva
correttamente tratto la conclusione che esisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto, tenuto conto del fatto
che, in primo luogo, i prodotti di cui trattasi erano identici, in secondo luogo, che il marchio anteriore presentava un carattere
distintivo di grado medio, in terzo luogo, che il consumatore conservava nella memoria un’immagine imperfetta dei marchi in
conflitto e, in quarto luogo, che tra i marchi in conflitto esisteva una somiglianza, di grado non particolarmente elevato,
sui piani visivo, fonetico e concettuale per una parte significativa del pubblico di riferimento, composto dei consumatori
italiani che ignoravano l’accezione del termine «ripasso» nel settore del vino.
44
Il Tribunale ha aggiunto, ai punti 71 e 72 della sentenza impugnata, che, anche volendo supporre che il marchio anteriore
presentasse un carattere distintivo debole, l’identità dei prodotti in causa e la somiglianza tra i segni in conflitto sarebbero
sufficienti per ravvisare l’esistenza di un rischio di confusione.
45
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha motivato in maniera sufficiente in punto di diritto
la sua decisione per quanto concerne la somiglianza dei marchi in conflitto.
46
Inoltre, quando la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto giacché ha omesso di considerare
tutti gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio di confusione dei segni in conflitto, occorre rilevare che tale
rilievo è destituito di fondamento in fatto.
47
Come si evince dai punti da 42 a 44 della presente ordinanza, infatti, il Tribunale ha svolto una valutazione complessiva
del citato rischio di confusione alla luce di tutti gli elementi pertinenti nel caso di specie.
48
Oltretutto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale non ha commesso un errore di diritto consistente
nell’inosservanza della giurisprudenza della Corte relativa all’influenza delle decisioni precedenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione,
da parte di tale ufficio, di una domanda successiva di registrazione di marchio comunitario.
49
L’[OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’istruzione di una siffatta domanda, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per
domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso [v., in questo senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punto 74, nonché ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (US)/[OSCURATO:PERSONA], C‑70/13 P,
EU:C:2013:875, punto 42].
50
In questo contesto, il Tribunale ha statuito giustamente, come ricordato al punto 37 della presente ordinanza, che si deve
riconoscere un certo grado di carattere distintivo a un marchio nazionale dedotto in giudizio per corroborare un’opposizione
alla registrazione di un marchio comunitario (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punto 47).
51
Laddove la [OSCURATO:SOCIETA], nella sua impugnazione, contesta una serie di valutazioni svolte dal Tribunale nella sentenza
impugnata, occorre rilevare che dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della
Corte di giustizia risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Pertanto, solo il Tribunale è competente
ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi
di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione,
salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v. ordinanza Walcher Meßtechnik/[OSCURATO:PERSONA], C‑374/14 P, EU:C:2015:101,
punto 26 e giurisprudenza citata).
52
In proposito, la Corte ha già statuito che le affermazioni relative alle caratteristiche del pubblico di riferimento e all’attenzione,
alla percezione o alle attitudini dello stesso rientrano nell’ambito delle valutazioni di fatto (v. ordinanza Walcher Meßtechnik/[OSCURATO:PERSONA],
C‑374/14 P, EU:C:2015:101, punto 23 e giurisprudenza citata).
53
Nella causa in esame, la valutazione sulla percezione del consumatore medio rientra negli accertamenti di fatto e, per questo
motivo, può essere legittimamente contestata in fase di impugnazione solo in caso di snaturamento dei fatti. Uno snaturamento
di tal fatta deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza necessità di effettuare una nuova valutazione
dei fatti e delle prove (v. ordinanza medi/[OSCURATO:PERSONA], C‑410/12 P, EU:C:2013:702, punto 25 e giurisprudenza citata).
54
Nel caso di specie, gli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono intesi a dimostrare che il pubblico di riferimento,
ossia il consumatore medio, ha una percezione del termine «ripasso» diversa da quella accolta nella decisione controversa
e confermata dalla sentenza impugnata. Posto che essi mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti svolta dal
Tribunale e a ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale, tali argomenti sono manifestamente
irricevibili.
55
Deducendo l’argomento tratto dallo snaturamento dei fatti e degli elementi probatori, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta che il
Tribunale ha confermato la valutazione contraddittoria operata dalla seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni
indicate al punto 33 della presente ordinanza. Tale snaturamento si paleserebbe inoltre nella circostanza che la seconda commissione
di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la maggior parte del pubblico italiano, residente fuori dalla regione Veneto e composta
di consumatori medi non specializzati, ignora il significato del termine «ripasso» quale tecnica particolare di vinificazione.
56
A questo proposito occorre osservare che la ricorrente non dimostra che, nel contesto della sua valutazione, il Tribunale
abbia snaturato i fatti o gli elementi probatori ad esso sottoposti. Sebbene sia formalmente tratta da un siffatto snaturamento,
la presente censura della ricorrente mira in realtà a contestare la valutazione stessa che il Tribunale ha operato su tali
fatti e prove, circostanza che esorbita, conformemente alla giurisprudenza riportata al punto 51 della presente ordinanza,
dal sindacato giurisdizionale della Corte nel contesto di un’impugnazione.
57
Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] asserisce che il raffronto tra i due segni in conflitto avrebbe dovuto tener conto della prevalenza,
nel marchio di cui si chiede la registrazione, della parola «zenato», che esclude il rischio di confusione tra tali segni.
58
Anche ammesso che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia inteso avvalersi del fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto
perché ha omesso di tener conto di tale prevalenza, nel marchio di cui si chiede la registrazione, della parola «zenato»,
occorre rammentare che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, la valutazione della somiglianza tra due marchi richiede
che si consideri ciascuno degli stessi nella sua interezza, la qual cosa non esclude che l’impressione complessiva prodotta
da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento possa, in determinate circostanze, essere dominata da una
o più delle sue componenti. Tuttavia, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare
la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑254/09 P,
EU:C:2010:488, punto 56, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑420/14 P, EU:C:2015:70, punti 26 e 27).
59
A questo proposito, è d’uopo osservare che, ai punti 47 e 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato come la valutazione
della somiglianza tra i marchi in conflitto deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta da questi. Esso ha inoltre
statuito, al punto 66 della sentenza impugnata, che è proprio perché nella decisione controversa ha preso in considerazione
l’elemento «zenato» del marchio di cui si chiede la registrazione che la seconda commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha concluso
che i marchi in conflitto presentavano soltanto un debole grado di somiglianza sui piani visivo e fonetico, mentre l’elemento
«ripassa» del marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore presentavano un grado di somiglianza molto
elevato.
60
Dato che il Tribunale non ha considerato che l’elemento «ripassa» del marchio di cui si chiede la registrazione presentasse
carattere trascurabile, ma ha accertato che tale elemento occupa una posizione dominante in detto marchio, esso poteva legittimamente
tener conto, ai punti da 52 a 61 della sentenza impugnata, dell’elemento «ripassa» nella sua valutazione della somiglianza
tra i segni in conflitto.
61
Risulta da quanto precede che il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione deve essere respinto
in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo
184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
63
Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla parte convenuta e, quindi, prima
che questa abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che la ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] 1 Srl sopporta le proprie spese.
Firma
*
Lingua processuale: l’italiano.