CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Potenza.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'inammissibilità del ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Matera, in difesa delricorrente, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Potenza, in sede diriesame cautelare, previa riqualificazione della circostanza di cui all’art. 80, comma1, lett. a), d.P.R. 309/90 nell’aggravante di cui all’art. 112, comma 1, n. 4, cod.pen., contestata in relazione al capo 1), ha confermato il provvedimento del G.I.P.dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell’imputazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (insintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1 (art. 74 cit.),secondo i seguenti profili.Deduce che il Tribunale ha omesso di motivare criticamente in ordine allasussistenza dei gravi indizi, non fornendo alcuna risposta alle doglianze delladifesa. L’ordinanza non motiva rispetto al contributo apportato in concreto dalricorrente al sodalizio criminoso. I giudicanti hanno descritto il ruolo verticisticointervenuta detenzione nell’aprile 2024, dopo il tentato omicidio di MazziottaGiovanni Pio. Non risulta dimostrata l’esistenza di un sodalizio strutturato e deditoal narcotraffico, né il ruolo specifico del ricorrente. Le captazioni telefonicheriguardano rapporti amicali fra le parti e non hanno rilevanza penale nell’ottica delreato associativo. Le frasi intercettate presentano margini di ambiguità eincertezza che non consentono di porle a fondamento dei gravi indizi a carico delprevenuto. Non è emerso alcun rapporto significativo tra la presunta base logisticadell’associazione ed il ricorrente. L’indagato è un onesto lavoratore privo diautovetture o di utenze dedicate e i suoi rapporti con gli altri indagati nonOsserva che la motivazione del Tribunale è apparente, in quanto ilcoinvolgimento dell’indagato nell’associazione è desunto solo dai contatti delmedesimo con il presunto capo e organizzatore [OSCURATO:PERSONA] e sulla scorta didichiarazioni e intercettazioni richiamate nell’ordinanza genetica.Deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche in ordine alle esigenzecautelari, atteso che il Tribunale non ha considerato che il ricorrente è soggettoincensurato e occupato in una attività lavorativa a Broni (PV), per cuierroneamente è stata ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari di cui allelett. A) e C) dell’art. 274 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Le doglianze articolate dal ricorrente, pur formalmente prospettate comeviolazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono in censure generiche easpecifiche, in quanto non si confrontano puntualmente con il percorsoargomentativo seguito dal Tribunale del riesame, ma si limitano a riproporre unadiversa e alternativa lettura del compendio indiziario e della posizione dell’indagatonel contesto associativo oggetto di contestazione.Il Tribunale, nel confermare – previa riqualificazione della circostanzaaggravante – la misura degli arresti domiciliari applicata dal G.I.P., ha fornito unamotivazione non apparente e logicamente coerente sia in ordine alla sussistenzadi un grave quadro indiziario in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, sia quanto alle esigenze cautelari, affrontando in modo espresso leprincipali obiezioni difensive. Il ricorso, per converso, omette di individuarespecifici vizi logico-giuridici della motivazione impugnata, risolvendosi in undissenso meramente valutativo, inammissibile in sede di legittimità.3. In particolare, quanto alla dedotta insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza in ordine al reato associativo, il Tribunale ha valorizzato un complessodi elementi ritenuti tra loro convergenti, idonei a delineare sia l’esistenza di unsodalizio stabilmente organizzato per il traffico di sostanze stupefacenti, sia ilconcreto inserimento dell’indagato all’interno di tale compagine.I giudici del riesame hanno innanzitutto evidenziato la stabile operativitàdell’associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sottolineandone la capacità dimantenere una direzione unitaria e un assetto organizzativo anchesuccessivamente alla detenzione del promotore, circostanza ritenuta indicativadella strutturazione del sodalizio e della persistenza del vincolo associativo. In talecontesto, è stata valorizzata la continuità e sistematicità dell’attività illecita,funzionalmente orientata al narcotraffico, con esclusione della natura episodica ooccasionale delle condotte accertate.4. Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, il Tribunale haplausibilmente disatteso la tesi difensiva della mera contiguità personale oamicale, dando rilievo, invece, alla frequenza, stabilità e contenuto delleinterlocuzioni intrattenute con il presunto capo e organizzatore e con gli altri sodali,così come emerse dalle intercettazioni e dagli ulteriori elementi richiamatinell’ordinanza genetica e rivalutati criticamente in sede di riesame.In tal senso i giudicanti hanno valorizzato, sul piano della gravità indiziaria, lecondotte di spaccio allo stesso contestate e quelle che si evincono da alcuneconversazioni captate mentre il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, dalle quali è statocongruamente desunto che l’indagato aveva continuato a spacciare perl’organizzazione anche dopo l’arresto del capo, secondo modalità indicative dellasua partecipazione al reato associativo oggetto di indagine. Ulteriore conferma èstata tratta dalle circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] continuasse a chiedere di lui mentreera in carcere e che il ricorrente mandasse i saluti “al capo”, spedendogli lettere,mantenendo i contatti non solo con il [OSCURATO:PERSONA] ma anche con altri sodali (CasieroSante e [OSCURATO:PERSONA], ad esempio).Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di una partecipazione consapevolealle dinamiche del gruppo e della condivisione delle finalità del sodalizio,eccedendo la soglia del semplice rapporto personale.Il Tribunale ha altresì evidenziato come le risultanze investigative consentanodi collocare l’indagato all’interno di un contesto relazionale stabile e funzionale alprogramma criminoso dell’associazione, nel quale i singoli apporti risultano idoneia concorrere al perseguimento degli scopi comuni.A fronte di tale articolata motivazione, le censure difensive si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi, senza l’indicazionedi manifeste illogicità, travisamenti decisivi della prova o omissioni rilevanti, cosìsollecitando una non consentita rivalutazione del merito cautelare. Comecostantemente affermato da questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, sonoprecluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,5. Allo stesso modo sono inammissibili le doglianze concernenti le esigenzecautelari.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze di cui all’art. 274, lett. a) e c),cod. proc. pen., sulla base della gravità del quadro indiziario e del concreto pericolodi reiterazione e di inquinamento probatorio, con motivazione che tiene conto dellanatura del reato associativo contestato e della collocazione dell’indagato nelcontesto criminoso delineato. Segnatamente, sono stati valorizzati elementisignificativi quali il suo stabile inserimento nel sodalizio criminale in disamina,peraltro aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod. pen., lasua conoscenza della maggior parte dei sodali e dell’ambiente degli spacciatori disostanze stupefacenti, la detta attività illecita quale modalità occupazionale ereddituale primaria; inoltre, la sussistenza di gravi indizi a suo carico anche inrelazione al reato di favoreggiamento di cui al capo 90) ha logicamente giustificatol’affermazione secondo cui l’indagato si è reso autore di comportamenti volti apregiudicare l’integrità e la genuinità della prova, idonei a configurare l’esigenzadi cui alla lett. a) dell’art. 274 cod. proc. pen.Le deduzioni difensive, incentrate sull’incensuratezza e sull’attività lavorativasvolta in luogo diverso, non si confrontano con tali argomentazioni, limitandosi aenunciare elementi di segno favorevole già valutati e ritenuti non decisivi dalgiudice del riesame. Anche sotto tale profilo, il ricorso si risolve in una richiesta dinuova valutazione della prognosi cautelare, estranea al giudizio di legittimità, chenon può trasformarsi in una terza istanza di merito.6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]