CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35173/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 30 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo il 5 aprile 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs. 231/2007, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che l'unico motivo di ricorso che, peraltro genericamente, contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, con specifico riguardo alla prova del reato presupposto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ampiamente evidenziato come non vi fossero dubbi circa la sussistenza del reato presupposto della ricettazione, avendo la persona offesa denunciato prontamente il furto della carta ricettata e come la natura della res e l'inverosimile giustificazione addotta dall'imputato deponessero per l'integrazione del reato anche sotto il profilo soggettivo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]