Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 26579/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RFOZK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udìta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione.

Con un unico motivo di ricorso eccepisce la nullità della sentenza in quanto nel decreto di citazione in appello non è stato indicato specificamente il termine dì quindici giorni entro il quale poteva presentare la richiesta di presenziare al giudizio.2.

Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha osservato che: l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. rinvia espressamente all' art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), per le cause di nullità del decreto che dispone il giudizio in appello; secondo detta norma, esso deve contenere «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede».

Ad avviso del Procuratore Generale, soltanto queste indicazioni processuali devono ritenersi indispensabili per l'instaurazione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la loro omissione determina la nullità del decreto che dispone il giudizio in appello dell'imputato.

Si aggiunge ancora che l'omessa indicazione del termine per la presentazione della domanda di partecipare all'udienza non lede alcun diritto dell'imputato, atteso che egli non ha presentato l'anzidetta domanda, sicché non si pone un problema di intempestività della stessa per colpevole omissione dell'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.

2. In disparte il tema della novità della censura, dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, rileva questa Corte che la mancanza dell'avviso relativo al termine entro il quale può essere chiesta la partecipazione al giudizio in appello non è espressamente prevista come causa di nullità del decreto di citazione a giudizio.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente quali cause di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello la mancata identificazione in modo certo dell'imputato, la mancanza dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero la mancanza o la insufficiente /indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f).

Inoltre, il ricorso non fornisce alcun elemento per desumere che la mancanza dell'avviso abbia in qualche modo inciso sull'esercizio del diritto di difesa, tenuto conto, peraltro, della mancata allegazione dell'avvenuta presentazione di una richiesta di partecipazione all'udienza da parte del ricorrente.

22. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RFOZK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2 ottobre 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udìta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. Con un unico motivo di ricorso eccepisce la nullità della sentenza in quanto nel decreto di citazione in appello non è stato indicato specificamente il termine dì quindici giorni entro il quale poteva presentare la richiesta di presenziare al giudizio.2. Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha osservato che: l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. rinvia espressamente all' art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]), per le cause di nullità del decreto che dispone il giudizio in appello; secondo detta norma, esso deve contenere «l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede». Ad avviso del Procuratore Generale, soltanto queste indicazioni processuali devono ritenersi indispensabili per l'instaurazione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la loro omissione determina la nullità del decreto che dispone il giudizio in appello dell'imputato. Si aggiunge ancora che l'omessa indicazione del termine per la presentazione della domanda di partecipare all'udienza non lede alcun diritto dell'imputato, atteso che egli non ha presentato l'anzidetta domanda, sicché non si pone un problema di intempestività della stessa per colpevole omissione dell'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 2. In disparte il tema della novità della censura, dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, rileva questa Corte che la mancanza dell'avviso relativo al termine entro il quale può essere chiesta la partecipazione al giudizio in appello non è espressamente prevista come causa di nullità del decreto di citazione a giudizio. Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. prevede espressamente quali cause di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello la mancata identificazione in modo certo dell'imputato, la mancanza dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero la mancanza o la insufficiente /indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera f). Inoltre, il ricorso non fornisce alcun elemento per desumere che la mancanza dell'avviso abbia in qualche modo inciso sull'esercizio del diritto di difesa, tenuto conto, peraltro, della mancata allegazione dell'avvenuta presentazione di una richiesta di partecipazione all'udienza da parte del ricorrente. 22. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Decreto Cassazione n. 26579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris