CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29098/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 13654/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p., evidenziando le finalità intimidatorie della condotta tenuta dall'imputato per ostacolare l'attività degli agenti, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo al reato di cui all'art. 341-bis c.p. è inammissibile perché la questione della presenza o meno di altre persone non è stata devoluta davanti alla corte di appello; ritenuto che anche il terzo e quarto motivo sono inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della determinazione degli aumenti di pena per la continuazione condividendo il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e quello sulla gravità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore I