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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07208/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 18/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 642 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per difetto di correlazione tra fatto contestato e ritenuto; - violazione di legge quanto alla tardività della querela; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato posto che dall'analisi degli atti risulta inequivocabilmente come la data della contestazione sia risultata ritualmente modificata all'udienza del 15 maggio 2017 così che alcun difetto di correlazione sussiste.

Quanto alle altre doglianze: - il difetto di querela appare genericamente eccepito posto che la corte di appello segnala la tempestività della stessa in relazione alla data di consumazione dei fatti; - l'affermazione di responsabilità con doppia conforme di merito è fondata sulla palese divergenza delle dichiarazioni dei due soggetti coinvolti.

Al proposito va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 18/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 642 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza per difetto di correlazione tra fatto contestato e ritenuto; - violazione di legge quanto alla tardività della querela; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che dall'analisi degli atti risulta inequivocabilmente come la data della contestazione sia risultata ritualmente modificata all'udienza del 15 maggio 2017 così che alcun difetto di correlazione sussiste. Quanto alle altre doglianze: - il difetto di querela appare genericamente eccepito posto che la corte di appello segnala la tempestività della stessa in relazione alla data di consumazione dei fatti; - l'affermazione di responsabilità con doppia conforme di merito è fondata sulla palese divergenza delle dichiarazioni dei due soggetti coinvolti. Al proposito va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E e [OSCURATO:PERSONA]
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