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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00012/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2024, ha riformato parzialmente la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentativo~ di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod pen.

All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di una borsa sottraendola a [OSCURATO:PERSONA], con l'uso della destrezza consistita nell'aver sottratto il bene mentre la persona offesa stava consumando un pasto all'interno di un esercizio commerciale. ; A -

2. La Corte territoriale, esclusa l'aggravante, ha rideterminato la pena -p, fiato' dal primo giudice nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa - in mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa, calcolata previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla recidiva contestata, con la riduzione per il rito sulla pena base di mesi sei di reclusione ed €.210,00 di multa.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per il tramite del proprio difensore di fiducia,lamentando, con unico motivo, vizio di violazione di legge poiché il giudice d'appello non aveva applicato, alla pena come calcolata, la riduzione per il tentativo, in forza della riqualificazione del reato come tentato da parte del primo giudice.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Nell'accogliere il motivo di appello in ordine alla insussistenza della aggravante, la Corte territoriale ha rideterminato la pena considerando il fatto contestato come reato consumato, nonostante plu_j,e la sentenza di primo grado, passata in giudicato sul punto, lo avesse qualificato come furto tentato. 2.La pena inflitta deve pertanto essere rideterminata applicando la riduzione per la ipotesi di tentativo.

Alla rideterminazione non è comunque possibile procedere ai sensi dell'art. 620, lett.

I cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, escludendo l'aggravante della destrezza, ha compiuto una rivalutazione del fatto in termini di diversa gravità, per cui sì impone un nuovo giudizio di merito anche riguardo alla scelta della misura della diminuzione da applicare ai sensi dell'art. 56 cod. pen. 3.

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 624 cod. prc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Roma, 15 novembre 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] an M i è [OSCURATO:PERSONA] • ' -O IN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2024, ha riformato parzialmente la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentativo~ di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod pen. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di una borsa sottraendola a [OSCURATO:PERSONA], con l'uso della destrezza consistita nell'aver sottratto il bene mentre la persona offesa stava consumando un pasto all'interno di un esercizio commerciale. ; A - 2. La Corte territoriale, esclusa l'aggravante, ha rideterminato la pena -p, fiato' dal primo giudice nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa - in mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa, calcolata previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla recidiva contestata, con la riduzione per il rito sulla pena base di mesi sei di reclusione ed €.210,00 di multa. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per il tramite del proprio difensore di fiducia,lamentando, con unico motivo, vizio di violazione di legge poiché il giudice d'appello non aveva applicato, alla pena come calcolata, la riduzione per il tentativo, in forza della riqualificazione del reato come tentato da parte del primo giudice. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Nell'accogliere il motivo di appello in ordine alla insussistenza della aggravante, la Corte territoriale ha rideterminato la pena considerando il fatto contestato come reato consumato, nonostante plu_j,e la sentenza di primo grado, passata in giudicato sul punto, lo avesse qualificato come furto tentato. 2.La pena inflitta deve pertanto essere rideterminata applicando la riduzione per la ipotesi di tentativo. Alla rideterminazione non è comunque possibile procedere ai sensi dell'art. 620, lett. I cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale, escludendo l'aggravante della destrezza, ha compiuto una rivalutazione del fatto in termini di diversa gravità, per cui sì impone un nuovo giudizio di merito anche riguardo alla scelta della misura della diminuzione da applicare ai sensi dell'art. 56 cod. pen. 3. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 624 cod. prc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Roma, 15 novembre 2024 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] an M i è [OSCURATO:PERSONA] • ' -O IN C
Sentenza Cassazione n. 00012/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris