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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18045/2026

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rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 901/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia,pubblicata il 25 febbraio 2019;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.e, a seguito di riconvocazione, del 4 giugno 2026.Numero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

Con sentenza n. 901/19, pubblicata il 25 febbraio 2019, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, SezioneDistaccata di Brescia, ha parzialmente riformato -e,segnatamente, dichiarando la decadenza dell’ente impositore inrelazione all’annualità 2011 e confermando l’accertamento inrelazione all’annualità 2012, con esclusione della sola areaverde- la sentenza n. 40/18 della Commissione TributariaProvinciale di Cremona, attinta, con appello principale, dallaTrasporti Pesanti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e,con appello incidentale, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., societàconcessionaria per il Comune di Casalmaggiore (CR), con laquale era stato parzialmente accolto -ed, in particolare, conriferimento all’area verde, alla cabina contatori ed alla zonalavaggio automezzi, nonché all’inapplicabilità dell’IVA- il ricorsodella società contribuente avverso gli avvisi di accertamentoTIA n. 8/36, anno 2011, e n. 8/37, anno 2012, aventi adoggetto un compendio immobiliare ubicato nel territoriocomunale, adibito a sede sociale.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito, impugnando le avverseargomentazioni e richieste, ed ha proposto ricorso incidentale,affidato a tre motivi di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi:- con il primo motivo è stata prospettata l’illegittimità dellasentenza impugnata per violazione della disciplina sulladecadenza dalla potestà di accertamento (art. 1, comma 161,legge n. 296 del 2006 ed art. 24 reg.

TIA del Comune diNumero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/2026Casalmaggiore), ed, ancora, l’illogicità e l’incoerenza dellamotivazione;- con il secondo motivo è stata dedotta l’illegittimità dellasentenza impugnata “anche per tutti i motivi opposti in primogrado dal contribuente (rimasti assorbiti in entrambe lesentenze di merito)”, in relazione ai quali è stata ribadital’inammissibilità ed infondatezza “al mero fine di evitare ilformarsi del giudicato sulle eccezioni opposte dal contribuentenel ricorso originario”;- con il terzo motivo è stata denunciata la nullità, per viziomotivazionale, della sentenza impugnata, che “rimanda adaltra pronuncia della stessa sezione le ragioni della propriadecisione”.2.

Il ricorso incidentale è articolato sui seguenti motivi:- con il primo motivo è stata rappresentata la violazione ofalsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, 238d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11 reg.

TIA del Comune diCasalmaggiore, in ragione dell’insussistenza del presuppostoimpositivo e dell’errata determinazione della superficierilevante ai fini dell’imposizione;- con il secondo motivo è stata allegata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4,c.p.c., 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 456 del 1992, 118 disp.riferimento alla reputata irrilevanza delle prove offerte, degliartt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.;- con il terzo motivo è stata censurata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2948 c.c., nonché dell’art. 37 reg.

TIA del Comune diNumero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/2026Casalmaggiore, per avere la corte territoriale affermato che ilcarattere tributario della tariffa escludeva a priori ogni richiamoalla normativa civilistica, nonostante fosse previsto a livelloregolamentare che, entro il termine quinquennale indicatodall’art. 2948 c.c., dovesse essere notificato l’avviso, conconseguente prescrizione, con riferimento all’annualità 2011.3.

La società contribuente ha prodotto in giudizio, il 13 ed il15 maggio 2026, tra gli altri documenti depositati, un atto diautotutela proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unalettera accompagnatoria ed una distinta contabile avente adoggetto la somma indicata -a fini estintivi del credito qualerideterminato dalla società concessionaria- nel succitato atto diautotutela (cfr., allegati in copia al fascicolo della [OSCURATO:SOCIETA].,i documenti ai quali si è fatto cenno).Ebbene, tenuto conto del tenore dei suddetti atti, èopportuno invitare le parti a prendere specificamente posizioneriguardo ad essi, delucidando sulla permanenza o meno di uninteresse alla decisione sui ricorsi da esse rispettivamenteproposti.4.

In caso di permanenza di tale interesse, peraltro, lemedesime parti dovranno provvedere alla notifica dei succitatiricorsi nei confronti del Comune di Casalmaggiore, che è statoparte dei due giudizi di merito ed -anche tenuto contodell’oggetto della controversia, inerente alla sostanza dellapretesa tributaria, in uno alla vicenda fattuale ad essa sottesa-deve essere messo in condizione di partecipare al giudizio dilegittimità (cfr. Cass., n. 9131/26).5.

La causa, pertanto, deve essere rinviata a nuovo ruolo,con l’assegnazione di un termine -che può essere fissato fino al31 luglio 2026- per permettere alle parti di prendere posizioneNumero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/2026riguardo alla permanenza di un interesse alla decisione suiricorsi rispettivamente proposti e, solo nell’eventuale caso didichiarata permanenza di un siffatto interesse, di un ulterioretermine -che può essere fissato fino al 30 novembre 2026- perla notificazione al Comune di Casalmaggiore.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando terminefino al 31 luglio 2026 per permettere alle parti di prendereposizione riguardo alla permanenza di un interesse alladecisione sui ricorsi rispettivamente proposti e, solo in caso didichiarata permanenza di un siffatto interesse, di un ulterioretermine fino al 30 novembre 2026 per la notificazione alComune di Casalmaggiore; manda alla Cancelleria per iconseguenti adempimenti.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 26 maggio2026 e, a seguito di riconvocazione, del 4 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 901/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia,pubblicata il 25 febbraio 2019;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.e, a seguito di riconvocazione, del 4 giugno 2026.Numero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con sentenza n. 901/19, pubblicata il 25 febbraio 2019, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, SezioneDistaccata di Brescia, ha parzialmente riformato -e,segnatamente, dichiarando la decadenza dell’ente impositore inrelazione all’annualità 2011 e confermando l’accertamento inrelazione all’annualità 2012, con esclusione della sola areaverde- la sentenza n. 40/18 della Commissione TributariaProvinciale di Cremona, attinta, con appello principale, dallaTrasporti Pesanti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e,con appello incidentale, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., societàconcessionaria per il Comune di Casalmaggiore (CR), con laquale era stato parzialmente accolto -ed, in particolare, conriferimento all’area verde, alla cabina contatori ed alla zonalavaggio automezzi, nonché all’inapplicabilità dell’IVA- il ricorsodella società contribuente avverso gli avvisi di accertamentoTIA n. 8/36, anno 2011, e n. 8/37, anno 2012, aventi adoggetto un compendio immobiliare ubicato nel territoriocomunale, adibito a sede sociale.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito, impugnando le avverseargomentazioni e richieste, ed ha proposto ricorso incidentale,affidato a tre motivi di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi:- con il primo motivo è stata prospettata l’illegittimità dellasentenza impugnata per violazione della disciplina sulladecadenza dalla potestà di accertamento (art. 1, comma 161,legge n. 296 del 2006 ed art. 24 reg. TIA del Comune diNumero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/2026Casalmaggiore), ed, ancora, l’illogicità e l’incoerenza dellamotivazione;- con il secondo motivo è stata dedotta l’illegittimità dellasentenza impugnata “anche per tutti i motivi opposti in primogrado dal contribuente (rimasti assorbiti in entrambe lesentenze di merito)”, in relazione ai quali è stata ribadital’inammissibilità ed infondatezza “al mero fine di evitare ilformarsi del giudicato sulle eccezioni opposte dal contribuentenel ricorso originario”;- con il terzo motivo è stata denunciata la nullità, per viziomotivazionale, della sentenza impugnata, che “rimanda adaltra pronuncia della stessa sezione le ragioni della propriadecisione”.2. Il ricorso incidentale è articolato sui seguenti motivi:- con il primo motivo è stata rappresentata la violazione ofalsa applicazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, 238d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11 reg. TIA del Comune diCasalmaggiore, in ragione dell’insussistenza del presuppostoimpositivo e dell’errata determinazione della superficierilevante ai fini dell’imposizione;- con il secondo motivo è stata allegata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4,c.p.c., 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 456 del 1992, 118 disp.riferimento alla reputata irrilevanza delle prove offerte, degliartt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.;- con il terzo motivo è stata censurata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2948 c.c., nonché dell’art. 37 reg. TIA del Comune diNumero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/2026Casalmaggiore, per avere la corte territoriale affermato che ilcarattere tributario della tariffa escludeva a priori ogni richiamoalla normativa civilistica, nonostante fosse previsto a livelloregolamentare che, entro il termine quinquennale indicatodall’art. 2948 c.c., dovesse essere notificato l’avviso, conconseguente prescrizione, con riferimento all’annualità 2011.3. La società contribuente ha prodotto in giudizio, il 13 ed il15 maggio 2026, tra gli altri documenti depositati, un atto diautotutela proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unalettera accompagnatoria ed una distinta contabile avente adoggetto la somma indicata -a fini estintivi del credito qualerideterminato dalla società concessionaria- nel succitato atto diautotutela (cfr., allegati in copia al fascicolo della [OSCURATO:SOCIETA].,i documenti ai quali si è fatto cenno).Ebbene, tenuto conto del tenore dei suddetti atti, èopportuno invitare le parti a prendere specificamente posizioneriguardo ad essi, delucidando sulla permanenza o meno di uninteresse alla decisione sui ricorsi da esse rispettivamenteproposti.4. In caso di permanenza di tale interesse, peraltro, lemedesime parti dovranno provvedere alla notifica dei succitatiricorsi nei confronti del Comune di Casalmaggiore, che è statoparte dei due giudizi di merito ed -anche tenuto contodell’oggetto della controversia, inerente alla sostanza dellapretesa tributaria, in uno alla vicenda fattuale ad essa sottesa-deve essere messo in condizione di partecipare al giudizio dilegittimità (cfr. Cass., n. 9131/26).5. La causa, pertanto, deve essere rinviata a nuovo ruolo,con l’assegnazione di un termine -che può essere fissato fino al31 luglio 2026- per permettere alle parti di prendere posizioneNumero registro generale 28531/2019Numero sezionale 4476/2026Numero di raccolta generale 18045/2026Data pubblicazione 05/06/2026riguardo alla permanenza di un interesse alla decisione suiricorsi rispettivamente proposti e, solo nell’eventuale caso didichiarata permanenza di un siffatto interesse, di un ulterioretermine -che può essere fissato fino al 30 novembre 2026- perla notificazione al Comune di Casalmaggiore. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando terminefino al 31 luglio 2026 per permettere alle parti di prendereposizione riguardo alla permanenza di un interesse alladecisione sui ricorsi rispettivamente proposti e, solo in caso didichiarata permanenza di un siffatto interesse, di un ulterioretermine fino al 30 novembre 2026 per la notificazione alComune di Casalmaggiore; manda alla Cancelleria per iconseguenti adempimenti.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 26 maggio2026 e, a seguito di riconvocazione, del 4 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris