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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 30767/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30499-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa 2021 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CINZIA 4866 PICCO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 164/2018 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria, con la motivazione per cui l'esenzione dall'ICI "poteva essere prevista solo dalla legge e non per accordo tra le parti", ha rigettato l'appello della odierna ricorrente contro la decisione di primo grado di solo parziale accoglimento dell'originario ricorso avverso l'avviso loro notificato dal Comune di Alassio per ICI dell'anno 2008 relativa a diritti di superficie su determinate aree;

2. la ricorrente lamenta "violazione dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 30.12.1992, n.504 e dell'art.112 c.p.c." per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stato fatto valere che la CTP (aveva ridotto la base imponibile in misura insufficiente) giacché): non aveva tenuto conto dell'incidenza degli oneri per lavori (di cui all'allegato 11 del fascicolo di primo grado) necessari per adattare a concreta edificabilità le aree de quibus;

3. il comune di Alassio resiste con controricorso; considerato che:

1. il motivo va accolto.

La CTR ha dato conto del fatto che la odierna ricorrente aveva "chiesto la riforma dell'appellata sentenza con la dichiarazione di non debenza dell'ICI per le aree di cui sopra, in subordine la rideterminazione degli importi".

La CTR ha poi rigettato l'appello con la già riportata motivazione ossia con esclusivo riferimento al profilo di appello relativo alla debenza dell'ICI e senza esaminare il profilo ulteriore, relativo alla misura della base imponibile.

La CTR ha dunque effettivamente violato l'art.112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda;

3. il ricorso va pertanto accolto e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla CTR della Liguria in diversa composizione;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, svolta con modalità da remoto.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 414, OTT 2021 ,CELLIE, E EP vi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30499-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa 2021 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CINZIA 4866 PICCO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 164/2018 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria, con la motivazione per cui l'esenzione dall'ICI "poteva essere prevista solo dalla legge e non per accordo tra le parti", ha rigettato l'appello della odierna ricorrente contro la decisione di primo grado di solo parziale accoglimento dell'originario ricorso avverso l'avviso loro notificato dal Comune di Alassio per ICI dell'anno 2008 relativa a diritti di superficie su determinate aree; 2. la ricorrente lamenta "violazione dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 30.12.1992, n.504 e dell'art.112 c.p.c." per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stato fatto valere che la CTP (aveva ridotto la base imponibile in misura insufficiente) giacché): non aveva tenuto conto dell'incidenza degli oneri per lavori (di cui all'allegato 11 del fascicolo di primo grado) necessari per adattare a concreta edificabilità le aree de quibus; 3. il comune di Alassio resiste con controricorso; considerato che: 1. il motivo va accolto. La CTR ha dato conto del fatto che la odierna ricorrente aveva "chiesto la riforma dell'appellata sentenza con la dichiarazione di non debenza dell'ICI per le aree di cui sopra, in subordine la rideterminazione degli importi". La CTR ha poi rigettato l'appello con la già riportata motivazione ossia con esclusivo riferimento al profilo di appello relativo alla debenza dell'ICI e senza esaminare il profilo ulteriore, relativo alla misura della base imponibile. La CTR ha dunque effettivamente violato l'art.112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda; 3. il ricorso va pertanto accolto e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla CTR della Liguria in diversa composizione; 4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Liguria in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2021, svolta con modalità da remoto. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 414, OTT 2021 ,CELLIE, E EP vi
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