CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.L 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro dl [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 10-ter d.l.gs. n. 74 del 2000, commesso il 27 dicembre 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-quater cod. proc. pen. in relazione all'art. 13 d.l.gs. n. 74 del 2000. Il difensore censura la motivazione, laddove ha rigettato i motivi di appello con cui si impugnavano le ordinanze del Tribunale in data 9 dicembre 2019 e 2 novembre 2020, con le quali rigettava la richiesta di estinzione del reato per esitp_positivo della messa alla prova, in quanto: a) non è legittimo subordinare l'esito positivo dia messa alla prova al pagamento integrale del debito tributario, in quanto, in tal caso, l'art. 13 d.l.gs. n. 74 del 2000 prevede una causa di non punibilità, sicché essa non può configurare una condizione per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova, principio già affermato con riferimento all'accesso al "patteggiamento"; b) è illegittimo il provvedimento del giudice che aveva integrato il programma di trattamento proposto dall'imputato, imponendo di "estinguere il debito tributario di cui al capo di imputazione entro il termine di sospensione del processo", in difetto di preventiva consultazione e consenso dell'imputato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.; c) ai sensi dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen., la possibilità di integrale risarcimento del danno doveva essere preventivamente valutata dal giudice anche nel corso della messa alla prova, posto che l'imputato aveva comunque versato la somma di 305 mila euro. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. in quanto, al momento della pronuncia impugnata, il reato era prescritto. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 53 I. n. 689 del 1981, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta di sostituzione della pena detentiva, unicamente ritenendo l'imputato non meritevole del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. Invero, le doglianze relative all'ordinanza ammissiva della messa alla prova emessa dal Tribunale il 16 luglio 2018, con cui si contesta la subordinazione dell'esito positivo alla messa al pagamento integrale del debito tributario - statuizione che, secondo il difensore, sarebbe stata adottata senza il consenso dell'imputato - sono inammissibili per l'assorbente ragione che avverso il provvedimento ammissivo è espressamente previsto il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., impugnazione che il ricorrente non ha, a suo tempo, coltivato. Una conclusione del genere, che si ricava dal chiaro dato letterale della norma dinanzi indicata, è stata avvalorata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Da tale principio si ricava, evidentemente, che avverso il provvedimento ammissivo l'unico rimedio impugnatorio è il ricorso per cassazione, ai sensi l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., rimedio che, invece, non è espressamente previsto per le ordinanze di rigetto, in relazione al quale è però possibile esperire l'appello unitamente alla sentenza di primo grado. Proprio l'esigenza di tempestività sottolineata dalle Sezioni Unite induce a ritenere che l'omessa proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento ammissivo precluda la possibilità di far valere, come nella specie, con il ricorso avente ad oggetto la sentenza di appello, asseriti vizi dell'ordinanza originaria, in forza dell'effetto preclusivo che consegue al mancato esperimento di un rimedio impugnatorio espressamente previsto dal legislatore. 2.2. Si osserva, in ogni caso che, come emerge dal verbale di udienza del 1 luglio 2018, il difensore di fiducia nonché procuratore dell'imputato ha depositato il programma di trattamento elaborato dall'U.e.p.e. Campania, facendo presente "che l'imputato è disposto ad estinguere mediante pagamento rateizzato il debito tributario come dallo stesso dichiarato nell'istanza presentata all'U.e.p.e. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e già depositata in atti". Da ciò risulta come, anche nel merito, le censure siano del tutto pretestuose, posto che fu lo stesso imputato, per il tramite del procuratore speciale, a manifestare la disponibilità ad estinguere il debito tributario. 2.3. Inammissibili sono le censure ad oggetto l'ordinanza di revoca di sospensione del procedimento con messa alla prova, dovendosi osservare che, anche in tal caso, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3 cod. proc. pen., contro tale provvedimento è previsto il ricorso per cassazione per violazione di legge. 3. lI secondo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il reato, commesso il 27 dicembre 2013, non era affatto prescritto al 1° dicembre 2021, data della pronuncia della sentenza impugnata, /1/ in quanto, al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, occorre aggiungere il termine di sospensione del processo per la messa alla prova, pari a 249 giorni (dal 16 luglio 2018, data dell'ordinanza ammissiva alla prova, al 22 marzo 2019); di conseguenza, il termine di prescrizione, spirato il 3 marzo 2022, non era affatto decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 4. Il terzo motivo è inammissibile. 4.1. Si rammenta che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti il giudice deve tenere conto unicamente dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. e quindi apprezzare le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, dep. 11/05/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007 - dep. 06/02/2008, Frediani, Rv. 239494). Nel caso di specie, la Corte di appello ha effettuato una valutazione di non meritevolezza della sostituzione della pena detentiva, valorizzando, ex art. 133 cod. pen., il contegno processuale dell'imputato, improntato a una logica dilatoria, circostanza che non viene espressamente contestata dal ricorrente. 4.2. Oltre a ciò, si osserva che, con l'appello (cfr. p. 3), la difesa aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria congiuntamente alla revoca della sospensione condizionale della pena. Orbene, la Corte di merito ha correttamente rigettato la richiesta, in forza del principio, qui da ribadire, secondo cui la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale (Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, dep. 07/03/2014, Ercolini, Rv. 258701), come, invece, è avvenuto nel caso in esame. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese