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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29805/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6703/2019 del ruolo generale, proposto DA E.DE.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, in persona del legale rappresentante, amministratore unico pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58R07 H501 V), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57. - RICORRENTE - CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71M24 B963 3), elettivamente domiciliato in Roma, Largo A. Ponchielli n. 6, presso lo studio LTPartners [OSCURATO:PERSONA] e Tributario. - CONTRORICORRENTE — per la cassazione della sentenza n. 6058/17/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 settembre 2018; UDITA la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia n. 6895/28/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n. 588/2009 con cui il Comune aveva richiesto alla predetta società il pagamento della complessiva somma di 7.567,00 C a titolo di ICI relativa all'anno d'imposta 2009, ribadendo che «la facoltà, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, d'impugnare l'atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all'avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell'impugnativa non solo nei confronti dell'Ufficio che ha emanato l'avviso di liquidazione, rispetto al quale l'atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell'UTE o dell'Agenzia del territorio, che tale atto hanno emesso»;

1.1. il Giudice regionale aggiungeva che «la Suprema Corte chiarisce che è ben possibile per il contribuente impugnare un avviso di accertamento anche per la mancata notifica dell'atto presupposto ma, in tal caso, è indispensabile, per garantire il corretto contraddittorio nel giudizio tributario, proporre l'impugnativa anche nei confronti dell'Ufficio che avrebbe dovuto notificare tale ultimo atto (Agenzia del Territorio)», osservando, conclusivamente, che «In assenza Proc. 6703/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dell'impugnativa anche nei confronti dell'Agenzia del Territorio che ha emesso l'atto di classamento presupposto, il Comune non è stato ... messo nelle condizioni di poter confutare i rilievi del contribuente» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione);

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] tramite posta elettronica certificata in data 28 febbraio 2019, formulando tre motivi d'impugnazione e presentando poi, il 23 maggio 2022, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 8 aprile 2019, tramite posta elettronica certificata, controricorso; [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c.

«l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (v. pagina n. 7 del ricorso), rimproverando al Giudice dell'appello di aver considerato che l'istante avesse impugnato, oltre all'avviso di accertamento ICI, anche l'atto ad esso presupposto, vale a dire l'atto rettificativo della categoria catastale (da C/2 a D/7) del 16 gennaio 2007, emesso dall'Agenzia del Territorio, ma non notificato alla contribuente, laddove la richiesta di annullamento aveva avuto, invece, ad oggetto solo l'avviso di accertamento e non anche quello ad esso presupposto;

5. con il secondo motivo d'impugnazione la società ha dedotto, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 n. 3 D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546» (v. pagina n. 9 del ricorso), sostenendo che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale - il menzionato art. 19 faculta, ma non obbliga, il contribuente ad impugnare, unitamente all'atto impositivo, anche quello presupposto che non è stato notificato, ribadendo che, nella fattispecie, la società non aveva notificato tale ultimo atto; Proc. 6703/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile -

6. con il terzo motivo d'impugnazione l'istante ha denunciato, sempre con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.

«la violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, legge 342/000, in relazione all'art. 6, comma 1, legge 212/00» (v. pagina n. 12 del ricorso), evidenziando che, in ragione della mancata notifica alla contribuente del provvedimento di rettifica della rendita catastale posta a base dell'avviso di accertamento impugnato, l'atto impositivo andava dichiarato nullo, alla stregua della disposizione di cui all'art. 74, co. 1, L. 342/2000, come chiarito anche dal Giudice di legittimità; [OSCURATO:PERSONA]:

5. Il ricorso vada accolto, esaminando unitariamente i vari motivi, per le ragioni che seguono;

6. in punto di fatto risulta pacifico che la società contribuente impugnò e chiese la declaratoria di nullità solo del suindicato avviso di accertamento sul rilievo della mancata notifica del presupposto atto di variazione della categoria e della rendita catastale, come emerge dai contenuti delle originarie conclusioni riportate nel ricorso in esame (cfr. pagina n. 8 del ricorso) e come riconosciuto dalla stessa difesa del Comune nella parte in cui ha dato conto che «la Contribuente, nel proprio ricorso introduttivo, ha contestato esclusivamente l'omessa notifica della rendita catastale» (v. pagina n. del controricorso), per poi confermare che la società «ha ritenuto sufficiente impugnare il solo avviso di accertamento, senza impugnare l'unico atto oggetto del contendere (atto di attribuzione della rendita) e senza conseguentemente chiamare in causa l'unico soggetto in grado di confutare la presunta omessa notifica della rendita» (v. pagina n. 5 del controricorso);

7. risulta, altresì, circostanza acquisita al processo che non è stata prodotta nel corso del giudizio la notifica dell'atto di variazione della rendita catastale, non avendo il Comune depositato la relativa documentazione, limitandosi a rappresentare che «il Contribuente ... ha esclusivamente prodotto un certificato catastale nel quale, in una («?/( Proc. 6703/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - casella, è riportata la dicitura "notifica in corso prot.

RM0526643/2007 del 03/05/2007"», dal quale quindi non risulta il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio;

8. la questione oggetto di causa è stata già decisa tra le stesse parti (sebbene nel caso esaminato fosse il Comune ad aver impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la necessità di convocare in giudizio l'Agenzia del Territorio) da questa Corte con ordinanza n. 419/2021 secondo cui: - «Questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato il comune - cfr. Cass. n. 1439/2017 -»; - «... le due pronunzie delle Sezioni Unite ... (ndr. 3160/2011) n. 3166/2011 (ndr. 3161/2011) ... hanno ritenuto che ai fini dell'utilizzazione a fini impositivi per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atti successivamente al 1^ gennaio 2000, sia stata comunque notificata»; - «... la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI per l'anno oggetto di accertamento non notificata, ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude Proc. 6703/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI - cfr. Cass. n. 5554/2019»;

7. non vi è ragione di scostarsi dai suindicati principi, più volte affermati da questa Corte, dovendo, piuttosto: a. osservarsi che, nella fattispecie, non essendo stato impugnato l'atto attributivo della rendita catastale, ma solo l'atto impositivo per non essere stato preceduto dalla notifica della rendita, non vi era alcuna necessità di coinvolgere l'Agenzia del Territorio, giacchè «l'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 ... non obbliga il contribuente ad impugnare l'atto presupposto che, in quanto non notificato, neppure può divenire "definitivo", potendo bastare al contribuente, semplicemente, di far cadere la liquidazione della maggiore imposta, impugnandola nei confronti del solo ente impositore, estraneo al diverso rapporto avente ad oggetto l'attribuzione della rendita catastale.

Né, in tal caso, può ravvisarsi un vulnus al diritto di difesa del Comune, il quale avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del territorio, per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della rendita catastale degli immobili contestata dalla contribuente (Cass. n. 1439/2017)» (così Cass. n. 11682/2017); b. reputarsi inconferente il richiamo operato dal Giudice regionale alla pronuncia di questa Corte n. 6286/2006, poiché il principio di diritto ivi affermato (della necessaria impugnativa dell'atto contro l'Agenzia del Territorio) concerne la diversa ipotesi in cui venga impugnato l'atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all'avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile; c. confermarsi che, in continuità con il richiamato orientamento espresso dalle Sezioni Uniti con la sentenza n. 3160 del 2011, l'art. 74, co. 1, della legge n. 342/2000 deve essere interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua Proc. 6703/2019 ric. gen.

Ordinanza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI (cfr. Cass.6408/2019 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass. n. 14402/2017; Cass. 18056/2016);

9. alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto e, non essendovi accertamenti in fatto da compiere, la causa va decisa, ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c., nel merito, annullando l'originario atto impugnato, non essendo stato lo stesso preceduto dalla notifica della variazione della rendita catastale;

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, mentre quelle delle fasi di merito vanno compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi sopra indicati; P.Q.M. la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso ed annulla l'atto impositivo impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nella somma di 1.800,00 C per competenze, 270,00 C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6703/2019 del ruolo generale, proposto DA E.DE.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13, in persona del legale rappresentante, amministratore unico pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58R07 H501 V), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57. - RICORRENTE - CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 9, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71M24 B963 3), elettivamente domiciliato in Roma, Largo A. Ponchielli n. 6, presso lo studio LTPartners [OSCURATO:PERSONA] e Tributario. - CONTRORICORRENTE — per la cassazione della sentenza n. 6058/17/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 settembre 2018; UDITA la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello avanzato da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la pronuncia n. 6895/28/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contro l'avviso di accertamento n. 588/2009 con cui il Comune aveva richiesto alla predetta società il pagamento della complessiva somma di 7.567,00 C a titolo di ICI relativa all'anno d'imposta 2009, ribadendo che «la facoltà, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, d'impugnare l'atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all'avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell'impugnativa non solo nei confronti dell'Ufficio che ha emanato l'avviso di liquidazione, rispetto al quale l'atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell'UTE o dell'Agenzia del territorio, che tale atto hanno emesso»; 1.1. il Giudice regionale aggiungeva che «la Suprema Corte chiarisce che è ben possibile per il contribuente impugnare un avviso di accertamento anche per la mancata notifica dell'atto presupposto ma, in tal caso, è indispensabile, per garantire il corretto contraddittorio nel giudizio tributario, proporre l'impugnativa anche nei confronti dell'Ufficio che avrebbe dovuto notificare tale ultimo atto (Agenzia del Territorio)», osservando, conclusivamente, che «In assenza Proc. 6703/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - dell'impugnativa anche nei confronti dell'Agenzia del Territorio che ha emesso l'atto di classamento presupposto, il Comune non è stato ... messo nelle condizioni di poter confutare i rilievi del contribuente» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione); 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] tramite posta elettronica certificata in data 28 febbraio 2019, formulando tre motivi d'impugnazione e presentando poi, il 23 maggio 2022, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 8 aprile 2019, tramite posta elettronica certificata, controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c. «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (v. pagina n. 7 del ricorso), rimproverando al Giudice dell'appello di aver considerato che l'istante avesse impugnato, oltre all'avviso di accertamento ICI, anche l'atto ad esso presupposto, vale a dire l'atto rettificativo della categoria catastale (da C/2 a D/7) del 16 gennaio 2007, emesso dall'Agenzia del Territorio, ma non notificato alla contribuente, laddove la richiesta di annullamento aveva avuto, invece, ad oggetto solo l'avviso di accertamento e non anche quello ad esso presupposto; 5. con il secondo motivo d'impugnazione la società ha dedotto, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 n. 3 D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546» (v. pagina n. 9 del ricorso), sostenendo che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale - il menzionato art. 19 faculta, ma non obbliga, il contribuente ad impugnare, unitamente all'atto impositivo, anche quello presupposto che non è stato notificato, ribadendo che, nella fattispecie, la società non aveva notificato tale ultimo atto; Proc. 6703/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 6. con il terzo motivo d'impugnazione l'istante ha denunciato, sempre con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. «la violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, legge 342/000, in relazione all'art. 6, comma 1, legge 212/00» (v. pagina n. 12 del ricorso), evidenziando che, in ragione della mancata notifica alla contribuente del provvedimento di rettifica della rendita catastale posta a base dell'avviso di accertamento impugnato, l'atto impositivo andava dichiarato nullo, alla stregua della disposizione di cui all'art. 74, co. 1, L. 342/2000, come chiarito anche dal Giudice di legittimità; [OSCURATO:PERSONA]: 5. Il ricorso vada accolto, esaminando unitariamente i vari motivi, per le ragioni che seguono; 6. in punto di fatto risulta pacifico che la società contribuente impugnò e chiese la declaratoria di nullità solo del suindicato avviso di accertamento sul rilievo della mancata notifica del presupposto atto di variazione della categoria e della rendita catastale, come emerge dai contenuti delle originarie conclusioni riportate nel ricorso in esame (cfr. pagina n. 8 del ricorso) e come riconosciuto dalla stessa difesa del Comune nella parte in cui ha dato conto che «la Contribuente, nel proprio ricorso introduttivo, ha contestato esclusivamente l'omessa notifica della rendita catastale» (v. pagina n. del controricorso), per poi confermare che la società «ha ritenuto sufficiente impugnare il solo avviso di accertamento, senza impugnare l'unico atto oggetto del contendere (atto di attribuzione della rendita) e senza conseguentemente chiamare in causa l'unico soggetto in grado di confutare la presunta omessa notifica della rendita» (v. pagina n. 5 del controricorso); 7. risulta, altresì, circostanza acquisita al processo che non è stata prodotta nel corso del giudizio la notifica dell'atto di variazione della rendita catastale, non avendo il Comune depositato la relativa documentazione, limitandosi a rappresentare che «il Contribuente ... ha esclusivamente prodotto un certificato catastale nel quale, in una («?/( Proc. 6703/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - casella, è riportata la dicitura "notifica in corso prot. RM0526643/2007 del 03/05/2007"», dal quale quindi non risulta il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio; 8. la questione oggetto di causa è stata già decisa tra le stesse parti (sebbene nel caso esaminato fosse il Comune ad aver impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la necessità di convocare in giudizio l'Agenzia del Territorio) da questa Corte con ordinanza n. 419/2021 secondo cui: - «Questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato il comune - cfr. Cass. n. 1439/2017 -»; - «... le due pronunzie delle Sezioni Unite ... (ndr. 3160/2011) n. 3166/2011 (ndr. 3161/2011) ... hanno ritenuto che ai fini dell'utilizzazione a fini impositivi per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atti successivamente al 1^ gennaio 2000, sia stata comunque notificata»; - «... la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI per l'anno oggetto di accertamento non notificata, ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude Proc. 6703/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI - cfr. Cass. n. 5554/2019»; 7. non vi è ragione di scostarsi dai suindicati principi, più volte affermati da questa Corte, dovendo, piuttosto: a. osservarsi che, nella fattispecie, non essendo stato impugnato l'atto attributivo della rendita catastale, ma solo l'atto impositivo per non essere stato preceduto dalla notifica della rendita, non vi era alcuna necessità di coinvolgere l'Agenzia del Territorio, giacchè «l'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 ... non obbliga il contribuente ad impugnare l'atto presupposto che, in quanto non notificato, neppure può divenire "definitivo", potendo bastare al contribuente, semplicemente, di far cadere la liquidazione della maggiore imposta, impugnandola nei confronti del solo ente impositore, estraneo al diverso rapporto avente ad oggetto l'attribuzione della rendita catastale. Né, in tal caso, può ravvisarsi un vulnus al diritto di difesa del Comune, il quale avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del territorio, per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della rendita catastale degli immobili contestata dalla contribuente (Cass. n. 1439/2017)» (così Cass. n. 11682/2017); b. reputarsi inconferente il richiamo operato dal Giudice regionale alla pronuncia di questa Corte n. 6286/2006, poiché il principio di diritto ivi affermato (della necessaria impugnativa dell'atto contro l'Agenzia del Territorio) concerne la diversa ipotesi in cui venga impugnato l'atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all'avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile; c. confermarsi che, in continuità con il richiamato orientamento espresso dalle Sezioni Uniti con la sentenza n. 3160 del 2011, l'art. 74, co. 1, della legge n. 342/2000 deve essere interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua Proc. 6703/2019 ric. gen. Ordinanza Pagina 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI (cfr. Cass.6408/2019 e nel medesimo senso, tra le tante, Cass. n. 14402/2017; Cass. 18056/2016); 9. alla stregua di quanto precede il ricorso va accolto e, non essendovi accertamenti in fatto da compiere, la causa va decisa, ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c., nel merito, annullando l'originario atto impugnato, non essendo stato lo stesso preceduto dalla notifica della variazione della rendita catastale; 10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, mentre quelle delle fasi di merito vanno compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi sopra indicati; P.Q.M. la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso ed annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nella somma di 1.800,00 C per competenze, 270,00 C
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