CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30151/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AN. 5865/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in punto di afferma-zione di responsabilità in difetto di una perizia tossicologica sullo stipefacente se-questrato , in quantità modestissima, teso a verificarne la capacità drogante, con un secondo motivo vioalzione dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto il Graziano non aveva dichiarato di essere tossicodipendente, ma solo che per un limitato periodo di tempo, per problemi personali, aveva fatto uso di droghe e con un terzo motivo violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze at-tenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso-lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. I motivi proposti, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifesta-mente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illo-gicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Va anche rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che lo stesso è inam-missibile in quanto secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legitti-mità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma proces-suale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo san-zionata (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in confor-mità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2N. 5865/2022 R.G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed hanno correttamente appli-cato il condivisibile principio, reiteratamente affermato negli ultimi anni da questa Corte, secondo cui, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale proba-torio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia" (così Sez. 6, n. 43226 del 26/9/2013, Hu, Rv. 257462; conf. Sez. 4, n. 22238 del 29/1/2014, Feola ed altri, Rv. 259157; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 229364; Sez. 3, n. 15137 del 15/2/2019, Rohani, Rv. 275968; Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680). Non va trascurato, peraltro, che in primo grado si è proceduto con rito abbre-viato e che questa Corte regolatrice ha un dictum consolidato nel ritenere che nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabílità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acqui-sizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito (così Sez. 2, n. 19483 del 16/4/2013, Avallone ed altri, Rv. 256038, conf. Sez. 5, n. 46046 del 6/6/2012, Paludi ed altro, Rv. 254081 e Sez. 3 n. 29240 del 9/6/2005, Fiero, Rv. 232374 in un caso di giudizio abbreviato in cui è stata ritenuta corretta l'utilizzazione di un'intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 cod. proc. pen., ma riprodotta su cosiddetto "brogliaccio"). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha offerto una motivazione conforma ai principi più volte affermati da questa Corte laddove ha posto in evidenza l'assenza di elementi positivi cui ancorarne il ricono-scimento. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso in Roma il 6 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] est sore esideente IN C„ .GELLEKIA ao Il DireUoremminra jy 2 .9 LUG 2022 3 Dott. St fio Palombo i