CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto per il ricorso di DI Terlizzi e inammissibilità per Lamanuzzi riportandosi alla requisitoria scritta udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 giugno 2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, oltre spese processuali e confisca, per il reato di cui (capo A) all'art. 73, comma 1 e 4 del d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo hashish del peso netto complessivo di kg.3,20, e per il reato di cui (capo B) all'art.337 cod. pen., per avere opposto resistenza con violenza ai Carabinieri che avevano loro intimato l'alt. 2. Avverso la sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie più grave, descritta nel capo A) assunta nel massimo della cornice edittale. In particolare la carenza dell'obbligo motivazionale si evidenzia con riferimento a tre elementi: la gravità dei fatti, affermata apoditticamnete sulla base dellia mera "rilevante quantità di droga sequestrata", riferita al quantitativo lordo, senza fare alcun riferimento all'effetto drogante desumibile dal principio attivo; la fuga con il ciclomotore, fatto che costituisce autonomo capo d'imputazione descritto nel capo B) e che tuttavia confluisce nella valutazione della gravità della condotta di cui al capo A); la scarsa rilevanza assegnata alle dichiarazioni confessorie. 2.2. Con un secondo motivo di censura, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione quasi automatica della recidiva senza nessuna specifica argomentazione, sebbene dalla dichiarazione confessoria dell'imputato sia emersa l'occasionalità della condotta criminosa, avvenuta in un momento di ristrettezza economica. 3. Avverso la sentenza impugnata propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ela declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto dal ricorrente personalmente, è inammissibile, in quanto l'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminanto la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale. 2. Per quanto attiene il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in merito al trattamento sanzionatorio, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5 e 6 della sentenza gravata. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al cospicuo numero di dosi medie singole droganti, a pari a complessive 12.337, in ordine al criterio della gravità del fatto; neppure rileva il riferimento, nella valutazione della gravità del reato di cui al capo A), della condotta autonomamente rilevante ai sensi dell'art. 337 cod. pen., cui il giudice fa riferimento quale elemento da cui trarre in modo significativo l'intensità del dolo, ovvero la consapevolezza di entrambi gli imputati della detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente da loro detenuto. 2.1. È fondata la censura formulata con il secondo motivo di ricorso. Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze dì primo e di secondo grado non si evince infatti quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo. Nell'apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è infatti cenno alla tematica relativa alla mancata esclusione della recidiva, benché al riguardo, fosse stato formulato un esplicito motivo di appello, ove è stato evidenziato il collaborativo comportamento processuale dell'imputato, che ha reso dichiarazioni confessorie immediatamente, dichiarando di aver attraversato un periodo di particolare ristrettezza economica e negando di aver incitato il conducente del motociclo a sfuggire all'alt intimato dai Carabinieri. Inoltre nei motivi di appello si era dedotto, in ordine alla contestPrecidiva specifica, che il reato della stessa indole è stato commesso una sola volta a ben dieci anni di distanza da quello addebitato con la impugnata sentenza. Nessuno di questi argomenti è stato affrontato dalla Corte territoriale. Nemmeno nella sentenza di primo grado questi profili sono stati minimamente esaminati, onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo allorquando quest'ultima venga completamente omessa, ma anche qualora l'apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 3. Con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si impone pertanto un pronunciamento rescindente limitatamente alla contestata recidiva e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle am