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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 1997

Cassazione n. 00534/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel protedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1997 avverso la sentenza del 22/06/2020 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] hcortcf bie Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

L'imputato, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltellino a serramanico, lungo 16 centimetri (di cui 7 di lama), detenendolo nella tasca interna del giubbotto da lui indossato.

Il Tribunale ha argomentato la propria decisione assolutoria sul fatto che la condotta accertata, commessa il 30 dicembre 2018 in Carmagnola, da soggetto incensurato e di giovane età era occasionale; inoltre, l'arma sequestrata non presentava una particolare attitudine offensiva.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe accertato la particolare tenuità del fatto senza offrire sul punto alcuna motivazione.

In particolare, il Tribunale non avrebbe effettuato una ricognizione delle circostanze e modalità di manifestazione del reato al fine di apprezzarne l'effettiva e concreta ridotta gravità.

Infine, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che la condizione di incensuratezza non era idonea, da soia, a giustificare l'applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che il fatto era avvenuto di notte e che l'imputato deteneva anche 2 grammi di cannabis. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La motivazione del giudice di merito è congrua e incensurabile in questa sede, atteso che ricollega il porto del coltello alla necessità di tagliare la sostanza stupefacente di cui l'imputato è stato trovato in possesso e non ad altri possibili scopi, che avrebbero permesso di ritenere una maggiore pericolosità della condotta.Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266590).

La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.

Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali da imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sullo spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, Rv. 262965). 3 /s7 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso 1'11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel protedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1997 avverso la sentenza del 22/06/2020 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] hcortcf bie Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 22 giugno 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. L'imputato, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltellino a serramanico, lungo 16 centimetri (di cui 7 di lama), detenendolo nella tasca interna del giubbotto da lui indossato. Il Tribunale ha argomentato la propria decisione assolutoria sul fatto che la condotta accertata, commessa il 30 dicembre 2018 in Carmagnola, da soggetto incensurato e di giovane età era occasionale; inoltre, l'arma sequestrata non presentava una particolare attitudine offensiva. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe accertato la particolare tenuità del fatto senza offrire sul punto alcuna motivazione. In particolare, il Tribunale non avrebbe effettuato una ricognizione delle circostanze e modalità di manifestazione del reato al fine di apprezzarne l'effettiva e concreta ridotta gravità. Infine, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato che la condizione di incensuratezza non era idonea, da soia, a giustificare l'applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che il fatto era avvenuto di notte e che l'imputato deteneva anche 2 grammi di cannabis. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La motivazione del giudice di merito è congrua e incensurabile in questa sede, atteso che ricollega il porto del coltello alla necessità di tagliare la sostanza stupefacente di cui l'imputato è stato trovato in possesso e non ad altri possibili scopi, che avrebbero permesso di ritenere una maggiore pericolosità della condotta.Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266590). La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, né manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali da imporre una diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sullo spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, Rv. 262965). 3 /s7 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 1'11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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