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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22015/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 24978/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Parioli 54 , presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, p iazzale Clodio 32 , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . in persona del legale rapp.te p.t. , in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] per le IMPRESE s . p . a . , elettivamente domiciliata in Roma, v iale [OSCURATO:PERSONA] 71 , presso lo s tudio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA] ; DELL’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; SANTOR O DONATO -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 181/2018, depositata in data 30/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 luglio 2018, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di rappresentante processuale di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver revocato, ai sensi dell’art. 173 l.fall, il decreto di ammissione della società al concordato preventivo in continuità indiretta sul rilievo che la proposta prevedeva l’alterazione della cause legittime di prelazione, in quanto ciò che veniva prospettato come apporto di finanza esterna (apporto “incrementale”), liberamente utilizzabile dalla debitrice, era in realtà un’offerta di acquisto maggiorata dell’azienda da parte dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. , che non aveva dichiarato di essere disponibile a versare la medesima somma anche nel caso di cessione dell’azienda a terzi.

2. La corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato che : i) il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del subprocedimento previsto dall’art 173 l.fall. era stato pienamente rispettato,dal momento che, a seguito delle criticità evidenziate dal commissario giudiziale , il t ribunale aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con decreto ritualmente comunicato alla debitrice, cui erano seguite altre due udienze, nel corso delle quali quest’ultima aveva presentato modifiche al piano originariamente proposto, mentre nessuna norma imponeva al giudicante di segnalare alla società tutti i possibili profili ritenuti ostativi alla prosecuzione del concordato; ii) l’accertamento della natura endogena e non esogena della maggiorazione offerta da [OSCURATO:SOCIETA] atteneva al giudizio di fattibilità giuridica, e non di convenienza, del concordato; iii) anche a voler aderire alla tesi sostenuta nel reclamo, circa la sussistenza di un accordo transattivo- novativo che prevedeva l’estinzione del credito originario di MPS di 14 milioni di euro e l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di pagare ratealmente alla creditrice la minor somma di 6,5milioni di euro, era indubbia la legittimazione della banca a richiedere il fallimento, essendo circostanza pacifica il mancato versamento da parte della società della seconda rata del debito (di 1.500.000 euro), che avrebbe dovuto essere corrisposta entro dieci giorni dalla conclusione dell’accordo e comunque non oltre il 19/6/2016; iv)lo stato di insolvenza era provato non solo dal mancato pagamento di tale somma, ma dalla pluralità e consistenza dei debiti facenti capo alla società, stimati nella proposta concordataria in oltre 86 milioni di euro, a fronte di un attivo di circa 45 milioni. 3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza sulla base di quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] i e e [OSCURATO:SOCIETA], nella spiegata qualità, hanno replicato con separati controricorsi.

Non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 7 proponentiun reclamo adesivo dichiarato inammissibile dalla corte d’appello.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente rilevato che, come risulta dal decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui produzione è ammissibile ex art. 372 cpc, trattandosi di documento idoneo ad evidenziare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. nn. 9386/2011 , 14657/2009), è stata disposta “l’archiviazione” ( recte : la chiusura) della procedura fallimentare a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dell’integrale esecuzione del concordato fallimentare omologato della società proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . 1.1 La chiusura del fallimentogiustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come da conformi richieste formulate dalla ricorrente e dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa; pronuncia che va emessa anche d'uffic io ogni qual volta , come accaduto nella specie, sopravvenga una situazione che faccia venir meno l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, mediante l'intervento del giudice e che determini perciò il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e contraddire in giudizio(cfr. tra le tante Cass.19443/2005). 1.2 Il g iudice che dichiara cessata la materia del contendere è tuttavia tenuto a pronunciare sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero sulla base di una ricognizione della probabilità di accoglimento o di rigetto della domandabasata su criteri di verosimiglianza (Cass. 24234/2016). 1.3 I motivi del ricorso vanno quindi scrutinati al limitato scopo di decidere sulle spese. 2 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 162 e 163 l.fall.: secondo la ricorrente la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il tribunale potesse revocare l’ammissione al concordato sulla scorta di una valutazione attinente alla convenienza della proposta, là dove, dopo aver compiuto un approfondito esame di tutti profili (fattibilità economica del piano; formazione delle classi; natura esogena o endogena della risorse) rimessi all’apprezzamento dei creditori, aveva affermato che il concordato era inammissibile anche a causa di un deficit informativo, perché non era stato chiarito come sarebbero state affrontate le spese prededucibili (oneri fiscali e di manutenzione) relativi a un immobile per il quale non era stata avanzata proposta di acquisto.

2.1. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art 160, 2° comma l. fall., per avere la corte del merito errato anche nel non aver attribuito all’offerta incrementale di [OSCURATO:SOCIETA]. natura e valore di finanza esterna, neutrale (e, quindi, liberamente allocabile nell’ambito delle classi di creditori) secondo quanto desumibile della proposta integrativa depositata il 7.3.2017 dall’affittuaria e dall’ulteriore missiva inviata dalla stessa dopo la sentenza dichiarativa.

2.2. Il secondo motivo, che si limita a riprodurre il contenuto della proposta integrativa di [OSCURATO:SOCIETA], senza neppure far cenno agli errores in iudicando (ai vizi interpretativi) nei quali la corte d’appello sarebbe incors a nel ritenere che il c . d.

“apporto incrementale” non integrasse finanza esterna (e dunque non potesse essere utilizzato, come invece previsto, per soddisfare creditori chirografari a preferenza di quelli muniti di privilegio) è inammissibile, in quanto volto ad ottenere un accertamento in fatto diverso da quello compiuto dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art 360, 1° comma nr 5c.p.c. o per difetto assoluto di motivazione .

2.3. Resta assorbito il primo m ezzo, che investe l ’ulteriore ratio in base alla quale il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato e che, peraltro, ripropone un motivo di reclamo che la corte del merito non ha esaminato, ritenendolo assorbito.

3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art 173 l.fall. e/o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, o, comunque , la nullità del procedimento e della sentenza, perché la revoca dell’ammissione de [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento sarebbero avvenute in assenza della previa convocazione in camera di consiglio della proponente. 3.1 Ilmotivo è in ammissibile, in quanto contesta in via meramente assertiva e generica il contrario accertamento della corte d’appello, secondo cui alla debitrice era stata data rituale comunicazione dell’apertura del sub-procedimento ex art. 173 l. fall., svoltosi in tre udienze, alle quali aveva infatti partecipato, depositando anche due integrazioni al piano.

In realtà la ricorrente lamenta di non essere stata informata di tutte le possibili ragioni di revoca dell’ammissione al concordato , ma anche sotto questo profilo la doglianza è palesemente inammissibile, posto che: come pure rilevato dalla corte d’appello, il commissario giudiziale aveva evidenziato le criticità del piano e della proposta; secondo la giurisprudenza di questa Corte il proponente non ha diritto a un nuovo termine a difesa per qualsivoglia aspetto di inammissibilità che non sia stato previamente eccepito;comunque, ogni eventuale violazione del suo diritto di difesa, non comportando la rimessione della causa al primo giudice, resterebbe superata dall’esame da parte del giudice del reclamo delle censure inerenti il merito della decisione (cfr. Cass. n. 11496/2014). 4 Il quarto motivo deduce l’ omesso esame d e i fatt i decisivi costituiti dal difetto di legittimazione di MPS a richiedere il fallimento e dall’insussistenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità 4.2 La prima delle due distinte censure in cui si articola il mezzo in esame non coglie la ratio decidendi su cui si fonda il capo della pronuncia con essa impugnato, consistente nella pacifica liquidità ed esigibilità quanto meno del credito di MPS relativo alla seconda rata dell’accordo transattivo, scaduta il 19.6.2016 , ben prima dell’apertura della procedura concorsuale.

4.3. La seconda censura, lungi dall’indicare quale sia il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto al rigetto dell’istanza di fallimento, si risolve invece nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella operata dalla corte del merito, che, come già osservato in sede di esame del secondo motivo,non è sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti indicati dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.. 5 Accertata l’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso e la conseguente soccombenza virtuale della ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo. 6 Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ( cfr. Cass. nr. 20697/2021 , 3711/2016, 24081/18 e 3542/2017).

PQM [OSCURATO:PERSONA] la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cessazione dellamateria del contendere e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in € 10.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 24978/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Parioli 54 , presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraspeciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, p iazzale Clodio 32 , presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . in persona del legale rapp.te p.t. , in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] per le IMPRESE s . p . a . , elettivamente domiciliata in Roma, v iale [OSCURATO:PERSONA] 71 , presso lo s tudio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA] ; DELL’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; SANTOR O DONATO -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 181/2018, depositata in data 30/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 luglio 2018, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di rappresentante processuale di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver revocato, ai sensi dell’art. 173 l.fall, il decreto di ammissione della società al concordato preventivo in continuità indiretta sul rilievo che la proposta prevedeva l’alterazione della cause legittime di prelazione, in quanto ciò che veniva prospettato come apporto di finanza esterna (apporto “incrementale”), liberamente utilizzabile dalla debitrice, era in realtà un’offerta di acquisto maggiorata dell’azienda da parte dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. , che non aveva dichiarato di essere disponibile a versare la medesima somma anche nel caso di cessione dell’azienda a terzi. 2. La corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato che : i) il diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del subprocedimento previsto dall’art 173 l.fall. era stato pienamente rispettato,dal momento che, a seguito delle criticità evidenziate dal commissario giudiziale , il t ribunale aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con decreto ritualmente comunicato alla debitrice, cui erano seguite altre due udienze, nel corso delle quali quest’ultima aveva presentato modifiche al piano originariamente proposto, mentre nessuna norma imponeva al giudicante di segnalare alla società tutti i possibili profili ritenuti ostativi alla prosecuzione del concordato; ii) l’accertamento della natura endogena e non esogena della maggiorazione offerta da [OSCURATO:SOCIETA] atteneva al giudizio di fattibilità giuridica, e non di convenienza, del concordato; iii) anche a voler aderire alla tesi sostenuta nel reclamo, circa la sussistenza di un accordo transattivo- novativo che prevedeva l’estinzione del credito originario di MPS di 14 milioni di euro e l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] di pagare ratealmente alla creditrice la minor somma di 6,5milioni di euro, era indubbia la legittimazione della banca a richiedere il fallimento, essendo circostanza pacifica il mancato versamento da parte della società della seconda rata del debito (di 1.500.000 euro), che avrebbe dovuto essere corrisposta entro dieci giorni dalla conclusione dell’accordo e comunque non oltre il 19/6/2016; iv)lo stato di insolvenza era provato non solo dal mancato pagamento di tale somma, ma dalla pluralità e consistenza dei debiti facenti capo alla società, stimati nella proposta concordataria in oltre 86 milioni di euro, a fronte di un attivo di circa 45 milioni. 3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza sulla base di quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] i e e [OSCURATO:SOCIETA], nella spiegata qualità, hanno replicato con separati controricorsi. Non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 7 proponentiun reclamo adesivo dichiarato inammissibile dalla corte d’appello.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria ex art 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente rilevato che, come risulta dal decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui produzione è ammissibile ex art. 372 cpc, trattandosi di documento idoneo ad evidenziare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass. nn. 9386/2011 , 14657/2009), è stata disposta “l’archiviazione” ( recte : la chiusura) della procedura fallimentare a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito dell’integrale esecuzione del concordato fallimentare omologato della società proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . 1.1 La chiusura del fallimentogiustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come da conformi richieste formulate dalla ricorrente e dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa; pronuncia che va emessa anche d'uffic io ogni qual volta , come accaduto nella specie, sopravvenga una situazione che faccia venir meno l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, mediante l'intervento del giudice e che determini perciò il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e contraddire in giudizio(cfr. tra le tante Cass.19443/2005). 1.2 Il g iudice che dichiara cessata la materia del contendere è tuttavia tenuto a pronunciare sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero sulla base di una ricognizione della probabilità di accoglimento o di rigetto della domandabasata su criteri di verosimiglianza (Cass. 24234/2016). 1.3 I motivi del ricorso vanno quindi scrutinati al limitato scopo di decidere sulle spese. 2 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 162 e 163 l.fall.: secondo la ricorrente la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il tribunale potesse revocare l’ammissione al concordato sulla scorta di una valutazione attinente alla convenienza della proposta, là dove, dopo aver compiuto un approfondito esame di tutti profili (fattibilità economica del piano; formazione delle classi; natura esogena o endogena della risorse) rimessi all’apprezzamento dei creditori, aveva affermato che il concordato era inammissibile anche a causa di un deficit informativo, perché non era stato chiarito come sarebbero state affrontate le spese prededucibili (oneri fiscali e di manutenzione) relativi a un immobile per il quale non era stata avanzata proposta di acquisto. 2.1. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art 160, 2° comma l. fall., per avere la corte del merito errato anche nel non aver attribuito all’offerta incrementale di [OSCURATO:SOCIETA]. natura e valore di finanza esterna, neutrale (e, quindi, liberamente allocabile nell’ambito delle classi di creditori) secondo quanto desumibile della proposta integrativa depositata il 7.3.2017 dall’affittuaria e dall’ulteriore missiva inviata dalla stessa dopo la sentenza dichiarativa. 2.2. Il secondo motivo, che si limita a riprodurre il contenuto della proposta integrativa di [OSCURATO:SOCIETA], senza neppure far cenno agli errores in iudicando (ai vizi interpretativi) nei quali la corte d’appello sarebbe incors a nel ritenere che il c . d. “apporto incrementale” non integrasse finanza esterna (e dunque non potesse essere utilizzato, come invece previsto, per soddisfare creditori chirografari a preferenza di quelli muniti di privilegio) è inammissibile, in quanto volto ad ottenere un accertamento in fatto diverso da quello compiuto dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art 360, 1° comma nr 5c.p.c. o per difetto assoluto di motivazione . 2.3. Resta assorbito il primo m ezzo, che investe l ’ulteriore ratio in base alla quale il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato e che, peraltro, ripropone un motivo di reclamo che la corte del merito non ha esaminato, ritenendolo assorbito. 3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art 173 l.fall. e/o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, o, comunque , la nullità del procedimento e della sentenza, perché la revoca dell’ammissione de [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento sarebbero avvenute in assenza della previa convocazione in camera di consiglio della proponente. 3.1 Ilmotivo è in ammissibile, in quanto contesta in via meramente assertiva e generica il contrario accertamento della corte d’appello, secondo cui alla debitrice era stata data rituale comunicazione dell’apertura del sub-procedimento ex art. 173 l. fall., svoltosi in tre udienze, alle quali aveva infatti partecipato, depositando anche due integrazioni al piano. In realtà la ricorrente lamenta di non essere stata informata di tutte le possibili ragioni di revoca dell’ammissione al concordato , ma anche sotto questo profilo la doglianza è palesemente inammissibile, posto che: come pure rilevato dalla corte d’appello, il commissario giudiziale aveva evidenziato le criticità del piano e della proposta; secondo la giurisprudenza di questa Corte il proponente non ha diritto a un nuovo termine a difesa per qualsivoglia aspetto di inammissibilità che non sia stato previamente eccepito;comunque, ogni eventuale violazione del suo diritto di difesa, non comportando la rimessione della causa al primo giudice, resterebbe superata dall’esame da parte del giudice del reclamo delle censure inerenti il merito della decisione (cfr. Cass. n. 11496/2014). 4 Il quarto motivo deduce l’ omesso esame d e i fatt i decisivi costituiti dal difetto di legittimazione di MPS a richiedere il fallimento e dall’insussistenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità 4.2 La prima delle due distinte censure in cui si articola il mezzo in esame non coglie la ratio decidendi su cui si fonda il capo della pronuncia con essa impugnato, consistente nella pacifica liquidità ed esigibilità quanto meno del credito di MPS relativo alla seconda rata dell’accordo transattivo, scaduta il 19.6.2016 , ben prima dell’apertura della procedura concorsuale. 4.3. La seconda censura, lungi dall’indicare quale sia il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto al rigetto dell’istanza di fallimento, si risolve invece nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella operata dalla corte del merito, che, come già osservato in sede di esame del secondo motivo,non è sindacabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti indicati dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.. 5 Accertata l’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso e la conseguente soccombenza virtuale della ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo. 6 Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ( cfr. Cass. nr. 20697/2021 , 3711/2016, 24081/18 e 3542/2017). PQM [OSCURATO:PERSONA] la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cessazione dellamateria del contendere e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, in € 10.20
Sentenza Cassazione n. 22015/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris