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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27595/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, celebrato dal G.u.p. presso il Tribunale di Messina, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento al possesso per la cessione a terzi di: «10 stecche di hashish del peso complessivo di gr. 4,230; 2 confezioni di carta stagnola contenenti gr. 0,740 di hashish; 5 involucri di carta trasparente contenenti gr. 2,160 di marijuana».

2. Avverso la prefata sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, nel confermare la sentenza ci primo grado, non avrebbe analizzato i motivi di appello sollecitanti un'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in ragione del mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al «taglio» oltre che di banconote.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge oltre che l'illogicità della motivazione per non aver il giudice d'appello ammesso alla prova l'imputato, ex artt. 168-bis cod. pen. e 468-bis cod. proc. pen.

Pur ritenendo operante l'istituto della messa alla prova anche in appello, in caso di diniego da parte del G.u.p. in sede di giudizio abbreviato, la Corte 1:erritoriale avrebbe errato nel non ammettere al detto istituto l'imputato per omessa valutazione in merito ai presupposti di esso e con motivazione sul punto illogica.

2.3. Con i motivi terzo, quarto e quinto, si deduce la mancanza di motivazione, nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello, in merito, rispettivamente, all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.), al mancto riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo l'appellante invocato una «rivisitazione della risposta del primo giudice» in merito al loro riconoscimento, e alla conferma della sentenza di primo grado in termini di commisurazione giudiziale della pena ex art. 133 cod. pen.3.

Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, La Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.

2. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali rispetto all'omessa assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in ragione del mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al «taglio».

Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame giungendo a ritenere accertata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, nonostante il mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al «taglio» (mentre dalla sentenza emerge il rinvenimento di denaro sulla persona di Omogiate).

Il giudice di secondo grado, anche in considerazione della conforme sentenza di primo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto esplicitate con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha difatti argomentato la destinazione alla cessione in favore di terzi dello stupefacente, rinvenuto all'interno di un pacchetto di sigarette del quale Omogiate ha tentato di disfarsi alla vista delle forze dell'ordine.

È stata in particolare valorizzata non solo la descritta condotta dell'imputato in sede d'intervento della polizia giudiziaria ma anche la diversa tipologia di sostanze (hashish e marijuana) e la loro ripartizione in dosi.

Si è difatti trattato di dieci stecche e altre due confezioni di hashish e di cinque involucri di marijuana nella disponibilità dell'imputato, rinvenuto nell'atto di girovagare in una centrale piazza di Messina, gremita di persone e nota per l'attività si spaccio ivi condotta, e quindi lontano dal proprio luogo di residenza provvisoria (Licata) attribuitogli in sede di «permesso per motivi umanitari».

3. Il secondo motivo di ricorso, che si appunta sul capo relativo alla valutazione in merito ai presupposti per l'ammissione alla messa alla prova, è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, difatti, dopo aver ritenuto operante l'istituto in esame anche in appello, in caso di diniego da parte del G.u.p. in sede di giudizio abbreviato, si è determinata nel senso dell'esclusione di una prognosi positiva riguardo all'efficacia della messa alla prova sostanzialmente ex art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. e in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (circa il rilievo determinante del detto giudizio prognostico„ tanto da rendere irrilevante anche la considerazione del proposto programma, si vadano, ex plurimis: Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602-01; Sez. 5, n. 7985 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256-01).

Il riferimento è stato in particolare alle descritte modalità della condotta, caratterizzata dal possesso di diverse sostante stupefacenti già suddivise in dosi e pronte allo spaccio, oltre che alla capacità a delinquere di Omogiate.

Quest'ultima è stata argomentata anche dal possesso dello stupefacente per la cessione a terzi da parte di soggetto avente permesso di soggiorno per motivi umanitari allontanatosi dal luogo di residenza provvisoria (Licata) e rinvenuto in una piazza centrale di Messina ove si conduce spaccio di stupefacenti.

4. Infondato si mostra invece il terzo motivo di ricorso, con il quale si dedce la mancanza di motivazione in merito all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.), nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello, nonché l'apoditticità della motivazione in termini di commisurazione giudiziale della pena.

4.1. In termini generali, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Tudino, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

Con particolare riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez, 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01).

4.2. Ancora più nel dettaglio, per quanto specificatamente rileva nel presente giudizio, deve darsi seguito al principio per cui in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia ccnsiderato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (ex plurimis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-01, che, in fat:tispecie relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori).

4.3. Orbene, nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d.

«doppia conforme», dalla condanna a otto mesi di reclusione, pena superiore al minc(ho edittale (sei mesi) di un terzo di esso, nonché dalla struttura argomentativa della sentenza inerente all'insussistenza dei presupposti della messa alla prova, in ragione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per legge da valutarsi pfgif§ ai fini dei due istituti, emergono gli elementi ritenuti decisivi per l'esclusione dell'operatività dell'invocata causa di esclusione della punibilità.

Come già innanzi evidenziato (precedente par. 3), difatti, la sentenza impugnata ha fatto riferimento in particolare alle descritte modalità della condotta, caratterizzata dal possesso di diverse sostante stupefacenti già suddivise in dosi e pronte allo spaccio, oltre che alla capacità a delinquere di Omogiate.

Quest'ultima è stata argomentata anche dal possesso dello stupefacente per la cessione a terzi da parte di soggetto avente permesso di soggiorno per motivi umanitari allontanatosi dal luogo di residenza provvisoria (Licata) e rinvenuto in una piazza centrale di Messina ove si conduce spaccio di stupefacenti.

5. Il motivo quarto deduce in termini inammissibili l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rileva difatti evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez.

U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi.

Lo stesso ricorso (pag. 8) conferma peraltro che in sede d'appello l'imputato ha insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione laddove chiarisce che l'appellante ha invocato una mera «rivisitazione della risposta del primo giudice».

6. Le deduzioni di cui innanzi in merito ai motivi dal secondo al quarto, tutte incentrate sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., per come in concreto valutati dal giudice di merito, evidenziano infine la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso che, invece, vorrebbe apodittica la motivazione in termini di commisurazione giudiziale della pena.

7. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio abbreviato, celebrato dal G.u.p. presso il Tribunale di Messina, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento al possesso per la cessione a terzi di: «10 stecche di hashish del peso complessivo di gr. 4,230; 2 confezioni di carta stagnola contenenti gr. 0,740 di hashish; 5 involucri di carta trasparente contenenti gr. 2,160 di marijuana». 2. Avverso la prefata sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si deducono mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, nel confermare la sentenza ci primo grado, non avrebbe analizzato i motivi di appello sollecitanti un'assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in ragione del mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al «taglio» oltre che di banconote. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., si deducono violazioni di legge oltre che l'illogicità della motivazione per non aver il giudice d'appello ammesso alla prova l'imputato, ex artt. 168-bis cod. pen. e 468-bis cod. proc. pen. Pur ritenendo operante l'istituto della messa alla prova anche in appello, in caso di diniego da parte del G.u.p. in sede di giudizio abbreviato, la Corte 1:erritoriale avrebbe errato nel non ammettere al detto istituto l'imputato per omessa valutazione in merito ai presupposti di esso e con motivazione sul punto illogica. 2.3. Con i motivi terzo, quarto e quinto, si deduce la mancanza di motivazione, nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello, in merito, rispettivamente, all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.), al mancto riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo l'appellante invocato una «rivisitazione della risposta del primo giudice» in merito al loro riconoscimento, e alla conferma della sentenza di primo grado in termini di commisurazione giudiziale della pena ex art. 133 cod. pen.3. Ha depositato conclusioni scritte, ex art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, La Procura generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato. 2. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali rispetto all'omessa assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in ragione del mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al «taglio». Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame giungendo a ritenere accertata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio, nonostante il mancato rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al «taglio» (mentre dalla sentenza emerge il rinvenimento di denaro sulla persona di Omogiate). Il giudice di secondo grado, anche in considerazione della conforme sentenza di primo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto esplicitate con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha difatti argomentato la destinazione alla cessione in favore di terzi dello stupefacente, rinvenuto all'interno di un pacchetto di sigarette del quale Omogiate ha tentato di disfarsi alla vista delle forze dell'ordine. È stata in particolare valorizzata non solo la descritta condotta dell'imputato in sede d'intervento della polizia giudiziaria ma anche la diversa tipologia di sostanze (hashish e marijuana) e la loro ripartizione in dosi. Si è difatti trattato di dieci stecche e altre due confezioni di hashish e di cinque involucri di marijuana nella disponibilità dell'imputato, rinvenuto nell'atto di girovagare in una centrale piazza di Messina, gremita di persone e nota per l'attività si spaccio ivi condotta, e quindi lontano dal proprio luogo di residenza provvisoria (Licata) attribuitogli in sede di «permesso per motivi umanitari». 3. Il secondo motivo di ricorso, che si appunta sul capo relativo alla valutazione in merito ai presupposti per l'ammissione alla messa alla prova, è inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, difatti, dopo aver ritenuto operante l'istituto in esame anche in appello, in caso di diniego da parte del G.u.p. in sede di giudizio abbreviato, si è determinata nel senso dell'esclusione di una prognosi positiva riguardo all'efficacia della messa alla prova sostanzialmente ex art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. e in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (circa il rilievo determinante del detto giudizio prognostico„ tanto da rendere irrilevante anche la considerazione del proposto programma, si vadano, ex plurimis: Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602-01; Sez. 5, n. 7985 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256-01). Il riferimento è stato in particolare alle descritte modalità della condotta, caratterizzata dal possesso di diverse sostante stupefacenti già suddivise in dosi e pronte allo spaccio, oltre che alla capacità a delinquere di Omogiate. Quest'ultima è stata argomentata anche dal possesso dello stupefacente per la cessione a terzi da parte di soggetto avente permesso di soggiorno per motivi umanitari allontanatosi dal luogo di residenza provvisoria (Licata) e rinvenuto in una piazza centrale di Messina ove si conduce spaccio di stupefacenti. 4. Infondato si mostra invece il terzo motivo di ricorso, con il quale si dedce la mancanza di motivazione in merito all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.), nonostante specifiche deduzioni con i motivi d'appello, nonché l'apoditticità della motivazione in termini di commisurazione giudiziale della pena. 4.1. In termini generali, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Tudino, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Con particolare riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez, 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01). 4.2. Ancora più nel dettaglio, per quanto specificatamente rileva nel presente giudizio, deve darsi seguito al principio per cui in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia ccnsiderato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (ex plurimis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635-01, che, in fat:tispecie relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità è stata desunta da alcuni indici quali: la pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell'ex coniuge e dei figli minori). 4.3. Orbene, nel caso di specie, peraltro caratterizzato da c.d. «doppia conforme», dalla condanna a otto mesi di reclusione, pena superiore al minc(ho edittale (sei mesi) di un terzo di esso, nonché dalla struttura argomentativa della sentenza inerente all'insussistenza dei presupposti della messa alla prova, in ragione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per legge da valutarsi pfgif§ ai fini dei due istituti, emergono gli elementi ritenuti decisivi per l'esclusione dell'operatività dell'invocata causa di esclusione della punibilità. Come già innanzi evidenziato (precedente par. 3), difatti, la sentenza impugnata ha fatto riferimento in particolare alle descritte modalità della condotta, caratterizzata dal possesso di diverse sostante stupefacenti già suddivise in dosi e pronte allo spaccio, oltre che alla capacità a delinquere di Omogiate. Quest'ultima è stata argomentata anche dal possesso dello stupefacente per la cessione a terzi da parte di soggetto avente permesso di soggiorno per motivi umanitari allontanatosi dal luogo di residenza provvisoria (Licata) e rinvenuto in una piazza centrale di Messina ove si conduce spaccio di stupefacenti. 5. Il motivo quarto deduce in termini inammissibili l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva difatti evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. Lo stesso ricorso (pag. 8) conferma peraltro che in sede d'appello l'imputato ha insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione laddove chiarisce che l'appellante ha invocato una mera «rivisitazione della risposta del primo giudice». 6. Le deduzioni di cui innanzi in merito ai motivi dal secondo al quarto, tutte incentrate sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., per come in concreto valutati dal giudice di merito, evidenziano infine la manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso che, invece, vorrebbe apodittica la motivazione in termini di commisurazione giudiziale della pena. 7. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorren
Sentenza Cassazione n. 27595/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris