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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 novembre 1979

Cassazione n. 38024/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Forlì lo aveva condannato, in relazione ai reati di cui all'art. 122 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 159, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, per l'omessa adozione di impalcature e ponteggi necessari a garantire la sicurezza dei lavori in quota; nonché per il reato di cui all'art. 147, comma 1, dello stesso decreto, per la mancata adozione dei parapetti lungo le aree in costruzione; e quanto all'art. 71, comma 4, lettera a), punto 1), in relazione all'art. 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, per il mancato utilizzo di misure necessarie ad assicurare la conformità delle attrezzature alle istruzioni d'uso; che, con un unico motivo di censura, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per non avere il giudice del merito tenuto conto dei risultati del sopralluogo di verifica, né dell'assenza di recidiva; che, secondo la difesa, il giudice ha motivato il rigetto rilevando la mancanza tout court di qualsiasi misura cautelare, senza aver tenuto conto dell'eliminazione delle violazioni e dell'adozione delle misure, della mancanza di danno o infortunio ai lavoratori, del pagamento della sanzione, omettendo con ciò di valutare la condotta in concreto, contro i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità relativi all'applicazione della causa di non punibilità.

Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice ha correttamente motivato il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., basandosi sulla molteplicità dei rischi ai quali erano stati esposti i lavoratori e avendo correttamente ritenuto, da un lato, irrilevante il successivo adeguamento alle direttive, frutto dell'imposizione, e non di un comportamento spontaneo, e, del pari, irrilevante il pagamento della sanzione amministrativa, che si lega invece a valutazioni effettuate a monte dal legislatore in relazione alla pena applicabile al caso; che, così argomentando, il giudice ha effettuato un adeguato bilanciamento fra le caratteristiche dei fatti, connotati da una certa gravità, e l'elemento, di potenziale favore per l'imputato, del successivo adeguamento alle direttive, con pagamento tardivo della sanzione, ritenuto logicamente recessivo.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. se--riv-%(zz Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Forlì lo aveva condannato, in relazione ai reati di cui all'art. 122 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 159, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, per l'omessa adozione di impalcature e ponteggi necessari a garantire la sicurezza dei lavori in quota; nonché per il reato di cui all'art. 147, comma 1, dello stesso decreto, per la mancata adozione dei parapetti lungo le aree in costruzione; e quanto all'art. 71, comma 4, lettera a), punto 1), in relazione all'art. 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, per il mancato utilizzo di misure necessarie ad assicurare la conformità delle attrezzature alle istruzioni d'uso; che, con un unico motivo di censura, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per non avere il giudice del merito tenuto conto dei risultati del sopralluogo di verifica, né dell'assenza di recidiva; che, secondo la difesa, il giudice ha motivato il rigetto rilevando la mancanza tout court di qualsiasi misura cautelare, senza aver tenuto conto dell'eliminazione delle violazioni e dell'adozione delle misure, della mancanza di danno o infortunio ai lavoratori, del pagamento della sanzione, omettendo con ciò di valutare la condotta in concreto, contro i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità relativi all'applicazione della causa di non punibilità. Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice ha correttamente motivato il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., basandosi sulla molteplicità dei rischi ai quali erano stati esposti i lavoratori e avendo correttamente ritenuto, da un lato, irrilevante il successivo adeguamento alle direttive, frutto dell'imposizione, e non di un comportamento spontaneo, e, del pari, irrilevante il pagamento della sanzione amministrativa, che si lega invece a valutazioni effettuate a monte dal legislatore in relazione alla pena applicabile al caso; che, così argomentando, il giudice ha effettuato un adeguato bilanciamento fra le caratteristiche dei fatti, connotati da una certa gravità, e l'elemento, di potenziale favore per l'imputato, del successivo adeguamento alle direttive, con pagamento tardivo della sanzione, ritenuto logicamente recessivo. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. se--riv-%(zz Così deciso i
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