CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rovereto ha confermato la decisione del Giudice di pace di Riva del Garda, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di lesioni e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, formulando plurimi motivi. Con memoria trasmessa per l'odierna udienza, il difensore ha documentato l'intervenuta remissione di querela e l'accettazione dell'imputata (verbale del 14 luglio 2021 davanti ai Carabinieri della Stazione di Limone sul Garda) ed ha chiesto emettersi relativa declaratoria. 3. Deve essere emessa declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela. 3.1.Secondo l'insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681) ed unanimemente seguito (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti. 3.2. Nel caso in esame, la fattispecie abdicativa risulta ritualmente risulta perfezionata, con conseguente improcedibilità dei reati contestati alla ricorrente. 4. Segue come per legge la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. PQM annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]