Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2026

Cassazione n. 23078/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e comunicazioni e le notificazioni relative al pre sente procedimentosiano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro22877287/2019ADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente proR.G.N. 11368/2017tempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 7003/2023, depo-sitata il 31/10/2023.1 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7D/a2ta0 p2ub6b licazione 12/07/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7003 del 2023,depositata il 31/10/2023, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di riscossione S.p.A. (società incorporante [OSCURATO:PERSONA].p.a.) avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n.1094/2016, depositata il 20/1/2016, che aveva rigettato l'opposi-zione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro il decreto ingiuntivon. 22698 del 28/10/2010, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) per l'importo di euro39.002,59, in relazione alle somme iscritte a ruolo e non riversatedal concessionario, con riferimento all'anno 1998 (euro 634,59) eall'anno 1999 (euro 38.368,00).Per quel che ancora qui rileva la Corte territoriale, in applicazionedel principio della ragione più liquida, richiamava la giurisprudenzadi legittimità (Cass. n. 12229/2019), reputando applicabile la leggen. 228 del 2012, che non poneva alcuna distinzione tra ruoli attinentia crediti consegnati da soggetti pubblici, da una parte, e ruoli con-cernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra.La legge del 2012 riguardava indistintamente tutti i crediti iscrittiin ruoli esecutivi sino al 31/12/1999 ed era ispirata all'esigenza dirazionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori, a prescinderedalla natura pubblica o privata.Peraltro, almeno per i crediti superiori ad euro 2.000,00, per iquali, comunque, non si era esaurito il rapporto, essa non incidevasui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione,ben potendo gli stessi enti procedere, anche all'esito dell'annulla-mento del ruolo, alla riscossione con i mezzi ordinari.2 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026Inoltre, in base alla documentazione prodotta, emergeva l'elencodelle quote annullate riferite ai crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che, alla data di entrata in vigore del decreto del MEF 15/6/2015, non erano interessate da procedure esecutive avviate, dacontenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fi-scali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsualiancora aperte, ovvero da dilazione in corso.Gli altri ruoli, non ricompresi nell'elenco, erano ancora in fase diriscossione.Nessun credito poteva allora essere riconosciuto in favore dellaCassa.Con riferimento, poi, ai crediti inferiori ad euro 2.000,00, la leggeprevedeva il discarico automatico per l'agente di riscossione.Peraltro, l'eventuale decorso dei termini per l'operatività delleeventuali proroghe per legge non poteva comportare l'esaurimentodel rapporto e, quindi, la intangibile acquisizione alla sfera giuridicadella CNPAF dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, in quanto per tale acquisizionesarebbe stato comunque necessario l'espletamento della proceduradiscarico per inesigibilità dei ruoli di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 112del 1999.Tale espletamento, in realtà, non risultava neppure dedotto nelgiudizio.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCassa Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], depositando an-che memoria.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/20261.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n.228/2012, nonché dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/1994, e degli artt. 19e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale avrebbe errato nel reputare applicabile allaCNPAF, ente di natura privatistica, l'art. 1, comma 527 e seguenti,legge n. 228 del 2012.Ciò sarebbe in contrasto con la natura di fondazione di dirittoprivato del CNPAF, ma soprattutto con l'autonomia contabile, finan-ziaria e gestionale della [OSCURATO:PERSONA].Tra l'altro, per i ruoli di valore inferiore ad euro 2.000,00, lastessa legge n. 228 del 2012 prevedeva l'automatico annullamentodei crediti e non dei ruoli.In ogni caso, l'annullamento dei ruoli, in assenza di qualsivogliatradurrebbe nell'annullamento di crediti vantati dalla Cassa nei con-fronti dei propri iscritti, in assenza di qualsiasi prova che i creditivantati dalla stessa non fossero andati prescritti per negligenzadell'esattore.Ad avviso della ricorrente, poi, le disposizioni richiamate potreb-bero essere applicabili ai rapporti non ancora conclusi, ma non nelcaso di specie, in cui risultavano emesse le rendicontazioni e le in-formazioni, nonché le comunicazioni di inesigibilità, laddove il rap-porto tra CNPAF ed Agente della riscossione era definito ormai datempo.A nulla valeva osservare che l'agente della riscossione era ancoranei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità enon avesse già irrimediabilmente perso il diritto al discarico.4 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026Per la ricorrente, gli enti esattoriali si erano resi responsabili diconclamata mala gestio nella riscossione dei crediti a loro affidatidalla CNPAF.Peraltro, doveva rammentarsi il fondamentale divieto di finanzia-menti da parte dello Stato, non potendo la CNPAF usufruire di finan-ziamenti pubblici diretti o indiretti e dovendo, in ipotesi di dissestofinanziario, necessariamente essere posta in liquidazione.La CNPAF sarebbe soggetta ad un sistema di autofinanziamentoche ne assicura l'equilibrio economico-finanziario.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «illegitti-mità costituzionale dell'art. 1, comma 527 e seguenti, legge n. 228/2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Costituzione; violazionedegli artt. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione Europea deiDiritti dell'Uomo e 117 Costituzione; violazione dell'art. 6 CEDU, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La sentenza impugnata non avrebbe valutato l'illegittimità costi-tuzionale delle norme richiamate, sotto il profilo della irragionevo-lezza dell'ablazione senza ristoro di un diritto proprio della Cassa, deldiritto ad un processo giusto, della disparità di trattamento.Tali disposizioni non potrebbero comportare l'annullamento an-che dei crediti delle casse previdenziali, per violazione degli artt. 3,38, 41 e 42 della Costituzione.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: disapplicazione delle norme internein contrasto con il diritto dell'unione; in via subordinata, istanza dirimessione alla Corte di giustizia UE di questione pregiudiziale inter-pretativa ex art. 267, paragrafo 3, TFUE».A seguito di tale normativa, si sarebbero verificati indebiti van-taggi selettivi per gli agenti della riscossione rispetto ai concessionari5 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026privati operanti nel settore della riscossione, abilitati all'utilizzodell'ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639 del 1910.La legge n. 228 del 2012 avrebbe introdotto non solo una misuracondonistica a favore dei debitori morosi, ma anche una sanatoriaper Equitalia.4.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, comma 527, legge n. 298/2012,dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 15/6/2015, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».Si censura la sentenza impugnata laddove non ha tratto le ne-cessarie conseguenze in ordine ai differenti regimi previsti dallalegge n. 228 del 2012, in ragione delle diverse soglie (annullamentodei crediti e discarico dei ruoli).Da un lato, infatti, si tratterebbe dei crediti inferiori ad euro2.000,00 e, dall'altro, dei ruoli recanti crediti di importo superiore atale soglia.La Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare ai crediti delCNPAF di importo inferiore ad euro 2.000,00 l'istituto dell'annulla-mento automatico.Infatti, si potrebbe concepire la discarica automatica dei creditidi valore superiore ad euro 2.000,00, come misura amministrativa,che estingue il rapporto esattoriale ope legis, ma lascia impregiudi-cati i diritti di credito della CNPAF; viceversa, l'annullamento auto-matico dei crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00 si spinge-rebbe ad estinguere non solo il ruolo ma anche il credito della CNPAF.5.

Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 19, comma 1 lettera b), 59, comma4-ter, del d.lgs. n. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82d.P.R. n. 43/1988, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,6 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto non verificatasi la causadi perdita del diritto al discarico».La Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che nella fatti-specie si fosse verificata alcuna causa di perdita del diritto al disca-rico.Sul presupposto della mancata emanazione del D.M. attuativoprevisto dal d.lgs. n. 112 del 1999 e su quello, errato, della mancataprevisione, nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988, di obblighi di co-municazione e rendicontazione analoghi a quelli previsti dal d.lgs. n.112 del 1999, la Corte avrebbe ritenuto non verificata nel caso dispecie la decadenza dal diritto al discarico; il giudizio avrebbe adoggetto i ruoli dal 1998 al 1999 e, in relazione agli stessi, l'esattoreavrebbe dovuto inviare «tempo per tempo» le comunicazioni sullostato della riscossione, conti di gestione e flussi informativi.Anche il d.P.R. n. 43 del 1988 prevedeva obblighi informativiall'art. 35.L'azione proposta dalla CNPAF non trova il proprio fondamentonell'attivazione del procedimento amministrativo di diniego di disca-rico ex d.lgs. n. 112 del 1999, ma nella mancanza di informazioniesaustive, accompagnata da solo parziali versamenti.In capo all'esattore gravava l'onere di dimostrare i fatti modifi-cativi ed estintivi della pretesa.

In mancanza di tale prova dovevaconfermarsi la perdita per l'esattore del diritto al discarico.6.

I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati, nei termini di cui motivazione.7.

Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 7/12/2025, che, pur confermando gli orientamenti dilegittimità precedenti in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, ha estesogli stessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.7 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/20268.

In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitore dello'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.8.1.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applicazionedel principio del «non riscosso come riscosso», avendo il concessio-nario l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure diriscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborso dalla Cassao compensazione con gli altri importi da anticipare, solo ove avesseagito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riu-scire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistema del discarico»).8.2.

La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultima rata»,ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipotesiin cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazione delladomanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministra-zione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempi-menti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata8 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha dirittoallo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importo della do-manda.

Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, surichiesta del concessionario, autorizzano lo sgravio in misura pari al100% dell'importo della domanda»).9.

Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abrogatoil comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo al riordinodella disciplina della riscossione mediante ruolo a partire dal 26/2/1999 (art. 2: «1.

È abrogato l'art. 32, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altradisposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui almedesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i con-cessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduticonseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoliad essi consegnati prima di tale data»).9.1.

Si è eliminato l'obbligo dell'agente di riscossione di versareanticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuo-tere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il concessio-nario, una volta ricevuti ruoli, doveva procedere alla riscossione deirelativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli allaCassa.9.2.

L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43.

Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.9 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupava, invece, delleprocedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagliartt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilitàgiacenti presso enti creditori alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, adecorrere dal 9/6/2001, si prevedeva che «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'articolo 19,comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'articolo 19, comma2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con de-creto del Ministero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'arti-colo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1 otto-bre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c),è stata abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.10.

Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario potevaottenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di deter-minati adempimenti.11.

In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio Nazionale della riscossione, in attuazione della delega10 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026prevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quote iscrittea ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'entecreditore, una comunicazione di inesigibilità.

Tale comunicazioneviene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto delMinistero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singolequote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art. 1,comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comuni-cazione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, sifaceva riferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico,costituita dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di ine-sigibilità prevista dal comma 1»).12.

Tali disposizioni hanno subito modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito della legge n. 190 del 2014, l'art. 19, comma 1, è statomodificato, quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]ifini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario tra-11 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026smette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunica-zione di inesigibilità.

Tale comunicazione viene redatta e trasmessacon le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, en-tro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvoquanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

Lacomunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine,le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate,da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazionefiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concor-suali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensidell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 102, e successive modificazioni.

In tal caso, la comunica-zione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ovvero la quotanon sia integralmente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.13.

Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevede che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione diinesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni dell'art.19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al concessio-nario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni.

De-12 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026corso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provve-dimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiarisce che «[s]e il concessionarionon ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) ec), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si èverificata la causa di perdita del diritto al discarico».Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10 giornidalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]», mentre, aisensi del comma 4, contro il provvedimento di diniego del discaricoè ammesso ricorso alla Corte dei conti.14.

La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attua-tivo del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.14.1.

I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00,che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma 527, l. n.228 del 2012 «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i crediti di importo fino a 2000 euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automatica-mente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione alloente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».13 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/202614.2.

I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non annul-lati).Prevede l'art. 1, comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossioneprovvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossione didare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.14.2.1.

All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non inte-ressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente,con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimi-nazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa l'art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco delle quoteche, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sonointeressate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pen-dente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previden-ziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte[…]»).14.2.2.

Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro 2.000,00,interessati invece dalle dette procedure o pendenze, con obbligodell'agente della riscossione di inserirli in un unico elenco, da tra-smettere entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conse-guente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione14 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026dalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM 15/6/2015 «lequote di cui al comma 1 […] sono inserite in un elenco trasmessodall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dallaconclusione delle attività, su supporto magnetico, ovvero in via tele-matica […]»).Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 del2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e fatti salvi i casi didolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più necessa-ria la dichiarazione di inesigibiità, né il relativo procedimento ammi-nistrativo in ordine alla contestazione della stessa.14.3.

La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.14.4.

In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684 della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunicazionidi inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto didiscarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle proce-dure (comunicazione art. 19 lettera b).15.

Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore ha ap-plicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia, e poi l'Ader, poteva trasmettere la comunicazione di inesi-gibilità delle quote affidate dagli enti creditori, e questi ultimi pote-vano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 del2014 prevede che « le comunicazioni di inesigibilità relative a quoteaffidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicem-15 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026bre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessanodi avvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez.

Un. n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,con l'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, e conl'art. 1, comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.16.

Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, secondo cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilodi ragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della Cassa, ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.16 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/202617.

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 (art.1,commi 527 e 528).17.1.

Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e deipropri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sotto-stante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n. 228del 2012.17.2.

Ciò sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto nelcompiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossionedelle risorse settore pubblico, mediante l'abrogazione del principiodel «non riscosso per riscosso» e la rottamazione dei ruoli inattivi,sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anche la [OSCURATO:PERSONA], senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasforma-zione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dalloart. 3 della Costituzione.17.3.

Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.17.4.

Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le dispo-sizioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare affida-mento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore di unpercorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistemadi riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzione dell'or-ganizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione17 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enticreditori con società private» (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025).17.5.

È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione delle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti, cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessicaledeve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenzaperseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio diriscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'ingente arre-trato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché vainterpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragione-volezza (art. 3 Costituzione)».17.6.

La ragionevolezza della normativa risulta anche dal fattoche l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 set-tembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico perinesigibilità» (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025).18.

Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazione diinesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge distabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, ai sensidell'art. 1 comma 530, della legge n. 228 del 2012.19.

Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025), l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivifino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'im-porto degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostra-zione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente credi-tore, e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza, non18 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026sussistendo alcuna disposizione che prevede espressamente taleadempimento come condizione necessaria per il discarico dell'agentedella riscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti.In tal senso depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilitàdegli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità diprocedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, cherisulterebbe priva di senso ove il discarico dell'Agente continuasse adessere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posto a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M.

MEF15 giugno 2015 che, anche per i crediti di importo superiore ad euro2.000,00, prevede il discarico automatico delle relative quote e l'eli-minazione dalle scritture contabili dell'ente creditore (analogamentea quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per i crediti di importoinferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'e-lenco».19.1.

Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve confermarsiche l'automatica operatività del discarico, quale effetto legale delloannullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente diriversare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute a ti-tolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta presen-tazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n.43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).19.2.

Restano superati, invece, i precedenti contrari (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023), secondo cui, poiché il19 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026d.lgs. n. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 non hadeterminato il venir meno a carico dei concessionari dell'obbligo dianticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoli per iquali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini diversamento e del corrispondente diritto della Cassa di ricevernel'ammontare.

Su tale diritto, dunque, non avrebbe inciso l'annulla-mento dei ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1l. n. 228/2012.20.

Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativo nellaamministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esito di ungiudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti del pro-cesso.21.

Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione, aSezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999 anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazionispese in merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche allaluce delle valutazioni che questo consesso opererà con riferimento airuoli successivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cui ladomanda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».22.

Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, con20 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026la sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuto a inviare lecomunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustificazionedel reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzata nell'esi-genza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenza dell'acqui-sizione di società concessionarie private impegnate nella riscossionedi entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della violazionedell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevole sullaparte del processo da parte della disciplina sopraggiunta nel 2013,con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190 del2014.Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli inter-venti di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunicazionidi inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs.112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comuni-cazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della formazionedei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «nonsi comprende pertanto neppure su quale affidamento potesse con-tare la Cassa al momento in cui si è determinata procedere per viagiudiziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vi-gente al momento della introduzione del contenzioso escludeva ina-dempienze dell'esattore pubblico agli obblighi di invio delle comuni-cazioni di inesigibilità».21 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/202623.

Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato che,quantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la Cassa si è at-tivata solo nel 2010, sicché alla denunciata inerzia dell'esattore pub-blico, ha corrisposto un'altrettanto scarsa solerzia della ricorrentenella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossore pub-blico».Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ai ruoli consegnati da 2000 al 2008».24.

Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, intro-dotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, è stataquella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delle proce-dure, già prevista dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente al discarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delle22 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026procedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.25.

Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.26.

Quanto alla doglianza relativa agli aiuti di Stato, si evidenziache, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1,commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in aiuto diStato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun mododimostrato che tale discarico automatico comporti un vantaggio eco-nomico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normalidi mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscritti aruolo, emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto ine-sigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez. 6-1, 1/3/2022, n.6767).27.

Quanto, poi, al merito della controversia, trova applicazioneil principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908 del2025 proprio in relazione alla domanda presentata dalla CNPAF, aprescindere dal ruolo.La CNPAF, infatti, ha agito non ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.112 del 1999, ma per la «mancanza di informazioni esaustive, ac-compagnata da solo parziali versamenti», sostenendo che gravavasull'esattore l'onere di dimostrare i fatti modificativi ed estintivi dellapretesa mentre, in mancanza di tale prova, doveva confermarsi laperdita per l'esattore del diritto al discarico.Per questa Corte, invece, a Sezioni Unite, trattandosi di azione dicognizione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corrisponde23 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al dannoevento (Cass. n. 28991 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma con la precisazione percui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile […], la cui provaè posta a carico dell'attore, così come il nesso di causalità materiale(ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9 maggio 2024, n.12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez.

Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta presta-zione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era assicu-rata automaticamente dall'osservanza di regole predeterminate, in-cidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, la solvibilitàconcreta del contribuente (già inadempiente nei confronti dellaCassa previdenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla Cassa, non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità pervedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i crediti iscrittinei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto già all'epocaliberamente conseguibile attivando il procedimento di cui all'art. 20,commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la violazione delle pre-scrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossia le stesse per lequali oggi si pretende il recupero integrale dei crediti, senza la provache l'azione ordinaria di cognizione esige».28.

Nella specie, però, nel quinto motivo di ricorso, si fa riferi-mento soprattutto al mancato invio “tempo per tempo” delle comu-nicazioni sullo stato della riscossione.Il danno sarebbe derivato alla Cassa esclusivamente dalla siste-matica violazione degli obblighi informativi posti a carico del conces-24 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026sionario con cadenze predeterminate, sicché l'esattore avrebbeperso il diritto al discarico.Si è poi erroneamente dedotto che in capo al esattore grava l'o-nere di dimostrare i fatti modificative ed estintivi della pretesa, men-tre, in base alla pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908del 2025, ove la Cassa creditrice agisca con un ordinario ricorso mo-nitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso deicontributi da parte del concessionario, da qualificarsi come risarci-mento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, delrelativo mandato, comporta che sulla Cassa incombono gli oneri pro-batori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrat-tuale, che non possono esaurirsi nella mera deduzione del mancatorispetto degli obblighi informativi di comunicazione, dovendo la Cas-sa fornire la dimostrazione della sussistenza del danno conseguenzarisarcibile, come pure del nesso di causalità materiale.29.

Le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di questioneche solo di recente è stata sottoposta alle Sezioni Unite di questaCorte, che hanno chiarito ogni aspetto della vicenda, vanno compen-sate tra le parti.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 202625 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026Il PresidenteGuido Mercolino26 RG n. 10564/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e comunicazioni e le notificazioni relative al pre sente procedimentosiano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro22877287/2019ADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente proR.G.N. 11368/2017tempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 7003/2023, depo-sitata il 31/10/2023.1 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7D/a2ta0 p2ub6b licazione 12/07/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7003 del 2023,depositata il 31/10/2023, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di riscossione S.p.A. (società incorporante [OSCURATO:PERSONA].p.a.) avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n.1094/2016, depositata il 20/1/2016, che aveva rigettato l'opposi-zione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro il decreto ingiuntivon. 22698 del 28/10/2010, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF) per l'importo di euro39.002,59, in relazione alle somme iscritte a ruolo e non riversatedal concessionario, con riferimento all'anno 1998 (euro 634,59) eall'anno 1999 (euro 38.368,00).Per quel che ancora qui rileva la Corte territoriale, in applicazionedel principio della ragione più liquida, richiamava la giurisprudenzadi legittimità (Cass. n. 12229/2019), reputando applicabile la leggen. 228 del 2012, che non poneva alcuna distinzione tra ruoli attinentia crediti consegnati da soggetti pubblici, da una parte, e ruoli con-cernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall'altra.La legge del 2012 riguardava indistintamente tutti i crediti iscrittiin ruoli esecutivi sino al 31/12/1999 ed era ispirata all'esigenza dirazionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori, a prescinderedalla natura pubblica o privata.Peraltro, almeno per i crediti superiori ad euro 2.000,00, per iquali, comunque, non si era esaurito il rapporto, essa non incidevasui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione,ben potendo gli stessi enti procedere, anche all'esito dell'annulla-mento del ruolo, alla riscossione con i mezzi ordinari.2 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026Inoltre, in base alla documentazione prodotta, emergeva l'elencodelle quote annullate riferite ai crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che, alla data di entrata in vigore del decreto del MEF 15/6/2015, non erano interessate da procedure esecutive avviate, dacontenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fi-scali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsualiancora aperte, ovvero da dilazione in corso.Gli altri ruoli, non ricompresi nell'elenco, erano ancora in fase diriscossione.Nessun credito poteva allora essere riconosciuto in favore dellaCassa.Con riferimento, poi, ai crediti inferiori ad euro 2.000,00, la leggeprevedeva il discarico automatico per l'agente di riscossione.Peraltro, l'eventuale decorso dei termini per l'operatività delleeventuali proroghe per legge non poteva comportare l'esaurimentodel rapporto e, quindi, la intangibile acquisizione alla sfera giuridicadella CNPAF dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, in quanto per tale acquisizionesarebbe stato comunque necessario l'espletamento della proceduradiscarico per inesigibilità dei ruoli di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 112del 1999.Tale espletamento, in realtà, non risultava neppure dedotto nelgiudizio.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCassa Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], depositando an-che memoria.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/20261. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n.228/2012, nonché dell'art. 1 del d.lgs. n. 509/1994, e degli artt. 19e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale avrebbe errato nel reputare applicabile allaCNPAF, ente di natura privatistica, l'art. 1, comma 527 e seguenti,legge n. 228 del 2012.Ciò sarebbe in contrasto con la natura di fondazione di dirittoprivato del CNPAF, ma soprattutto con l'autonomia contabile, finan-ziaria e gestionale della [OSCURATO:PERSONA].Tra l'altro, per i ruoli di valore inferiore ad euro 2.000,00, lastessa legge n. 228 del 2012 prevedeva l'automatico annullamentodei crediti e non dei ruoli.In ogni caso, l'annullamento dei ruoli, in assenza di qualsivogliatradurrebbe nell'annullamento di crediti vantati dalla Cassa nei con-fronti dei propri iscritti, in assenza di qualsiasi prova che i creditivantati dalla stessa non fossero andati prescritti per negligenzadell'esattore.Ad avviso della ricorrente, poi, le disposizioni richiamate potreb-bero essere applicabili ai rapporti non ancora conclusi, ma non nelcaso di specie, in cui risultavano emesse le rendicontazioni e le in-formazioni, nonché le comunicazioni di inesigibilità, laddove il rap-porto tra CNPAF ed Agente della riscossione era definito ormai datempo.A nulla valeva osservare che l'agente della riscossione era ancoranei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità enon avesse già irrimediabilmente perso il diritto al discarico.4 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026Per la ricorrente, gli enti esattoriali si erano resi responsabili diconclamata mala gestio nella riscossione dei crediti a loro affidatidalla CNPAF.Peraltro, doveva rammentarsi il fondamentale divieto di finanzia-menti da parte dello Stato, non potendo la CNPAF usufruire di finan-ziamenti pubblici diretti o indiretti e dovendo, in ipotesi di dissestofinanziario, necessariamente essere posta in liquidazione.La CNPAF sarebbe soggetta ad un sistema di autofinanziamentoche ne assicura l'equilibrio economico-finanziario.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «illegitti-mità costituzionale dell'art. 1, comma 527 e seguenti, legge n. 228/2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Costituzione; violazionedegli artt. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione Europea deiDiritti dell'Uomo e 117 Costituzione; violazione dell'art. 6 CEDU, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La sentenza impugnata non avrebbe valutato l'illegittimità costi-tuzionale delle norme richiamate, sotto il profilo della irragionevo-lezza dell'ablazione senza ristoro di un diritto proprio della Cassa, deldiritto ad un processo giusto, della disparità di trattamento.Tali disposizioni non potrebbero comportare l'annullamento an-che dei crediti delle casse previdenziali, per violazione degli artt. 3,38, 41 e 42 della Costituzione.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: disapplicazione delle norme internein contrasto con il diritto dell'unione; in via subordinata, istanza dirimessione alla Corte di giustizia UE di questione pregiudiziale inter-pretativa ex art. 267, paragrafo 3, TFUE».A seguito di tale normativa, si sarebbero verificati indebiti van-taggi selettivi per gli agenti della riscossione rispetto ai concessionari5 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026privati operanti nel settore della riscossione, abilitati all'utilizzodell'ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639 del 1910.La legge n. 228 del 2012 avrebbe introdotto non solo una misuracondonistica a favore dei debitori morosi, ma anche una sanatoriaper Equitalia.4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, comma 527, legge n. 298/2012,dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 15/6/2015, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».Si censura la sentenza impugnata laddove non ha tratto le ne-cessarie conseguenze in ordine ai differenti regimi previsti dallalegge n. 228 del 2012, in ragione delle diverse soglie (annullamentodei crediti e discarico dei ruoli).Da un lato, infatti, si tratterebbe dei crediti inferiori ad euro2.000,00 e, dall'altro, dei ruoli recanti crediti di importo superiore atale soglia.La Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare ai crediti delCNPAF di importo inferiore ad euro 2.000,00 l'istituto dell'annulla-mento automatico.Infatti, si potrebbe concepire la discarica automatica dei creditidi valore superiore ad euro 2.000,00, come misura amministrativa,che estingue il rapporto esattoriale ope legis, ma lascia impregiudi-cati i diritti di credito della CNPAF; viceversa, l'annullamento auto-matico dei crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00 si spinge-rebbe ad estinguere non solo il ruolo ma anche il credito della CNPAF.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 19, comma 1 lettera b), 59, comma4-ter, del d.lgs. n. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82d.P.R. n. 43/1988, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,6 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto non verificatasi la causadi perdita del diritto al discarico».La Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che nella fatti-specie si fosse verificata alcuna causa di perdita del diritto al disca-rico.Sul presupposto della mancata emanazione del D.M. attuativoprevisto dal d.lgs. n. 112 del 1999 e su quello, errato, della mancataprevisione, nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988, di obblighi di co-municazione e rendicontazione analoghi a quelli previsti dal d.lgs. n.112 del 1999, la Corte avrebbe ritenuto non verificata nel caso dispecie la decadenza dal diritto al discarico; il giudizio avrebbe adoggetto i ruoli dal 1998 al 1999 e, in relazione agli stessi, l'esattoreavrebbe dovuto inviare «tempo per tempo» le comunicazioni sullostato della riscossione, conti di gestione e flussi informativi.Anche il d.P.R. n. 43 del 1988 prevedeva obblighi informativiall'art. 35.L'azione proposta dalla CNPAF non trova il proprio fondamentonell'attivazione del procedimento amministrativo di diniego di disca-rico ex d.lgs. n. 112 del 1999, ma nella mancanza di informazioniesaustive, accompagnata da solo parziali versamenti.In capo all'esattore gravava l'onere di dimostrare i fatti modifi-cativi ed estintivi della pretesa. In mancanza di tale prova dovevaconfermarsi la perdita per l'esattore del diritto al discarico.6. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati, nei termini di cui motivazione.7. Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 7/12/2025, che, pur confermando gli orientamenti dilegittimità precedenti in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, ha estesogli stessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.7 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/20268. In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitore dello'intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.8.1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applicazionedel principio del «non riscosso come riscosso», avendo il concessio-nario l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure diriscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborso dalla Cassao compensazione con gli altri importi da anticipare, solo ove avesseagito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riu-scire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistema del discarico»).8.2. La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultima rata»,ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipotesiin cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazione delladomanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministra-zione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempi-menti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è stata8 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026presentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha dirittoallo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importo della do-manda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, surichiesta del concessionario, autorizzano lo sgravio in misura pari al100% dell'importo della domanda»).9. Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abrogatoil comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo al riordinodella disciplina della riscossione mediante ruolo a partire dal 26/2/1999 (art. 2: «1. È abrogato l'art. 32, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altradisposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui almedesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso. 2. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i con-cessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduticonseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoliad essi consegnati prima di tale data»).9.1. Si è eliminato l'obbligo dell'agente di riscossione di versareanticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuo-tere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il concessio-nario, una volta ricevuti ruoli, doveva procedere alla riscossione deirelativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli allaCassa.9.2. L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.9 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupava, invece, delleprocedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagliartt. 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilitàgiacenti presso enti creditori alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'art. 59, comma 4-ter, del d.lgs. n. 112 del 1999, adecorrere dal 9/6/2001, si prevedeva che «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'articolo 19,comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'articolo 19, comma2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con de-creto del Ministero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'arti-colo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1 otto-bre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c),è stata abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.10. Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario potevaottenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di deter-minati adempimenti.11. In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio Nazionale della riscossione, in attuazione della delega10 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026prevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quote iscrittea ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'entecreditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazioneviene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto delMinistero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singolequote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art. 1,comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comuni-cazione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, sifaceva riferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico,costituita dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzoanno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di ine-sigibilità prevista dal comma 1»).12. Tali disposizioni hanno subito modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito della legge n. 190 del 2014, l'art. 19, comma 1, è statomodificato, quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]ifini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario tra-11 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026smette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunica-zione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessacon le modalità stabilite con decreto del Ministero delle Finanze, en-tro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvoquanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. Lacomunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine,le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate,da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazionefiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concor-suali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensidell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 102, e successive modificazioni. In tal caso, la comunica-zione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ovvero la quotanon sia integralmente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.13. Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevede che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione diinesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni dell'art.19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al concessio-nario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni. De-12 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026corso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provve-dimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiarisce che «[s]e il concessionarionon ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) ec), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si èverificata la causa di perdita del diritto al discarico».Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10 giornidalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]», mentre, aisensi del comma 4, contro il provvedimento di diniego del discaricoè ammesso ricorso alla Corte dei conti.14. La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attua-tivo del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.14.1. I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00,che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma 527, l. n.228 del 2012 «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i crediti di importo fino a 2000 euro, comprensivo dicapitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automatica-mente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossione alloente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».13 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/202614.2. I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non annul-lati).Prevede l'art. 1, comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossioneprovvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossione didare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.14.2.1. All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non inte-ressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente,con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimi-nazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa l'art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco delle quoteche, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sonointeressate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pen-dente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previden-ziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte[…]»).14.2.2. Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro 2.000,00,interessati invece dalle dette procedure o pendenze, con obbligodell'agente della riscossione di inserirli in un unico elenco, da tra-smettere entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conse-guente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione14 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026dalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM 15/6/2015 «lequote di cui al comma 1 […] sono inserite in un elenco trasmessodall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dallaconclusione delle attività, su supporto magnetico, ovvero in via tele-matica […]»).Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 del2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e fatti salvi i casi didolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più necessa-ria la dichiarazione di inesigibiità, né il relativo procedimento ammi-nistrativo in ordine alla contestazione della stessa.14.3. La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.14.4. In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684 della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunicazionidi inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto didiscarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle proce-dure (comunicazione art. 19 lettera b).15. Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore ha ap-plicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia, e poi l'Ader, poteva trasmettere la comunicazione di inesi-gibilità delle quote affidate dagli enti creditori, e questi ultimi pote-vano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 del2014 prevede che « le comunicazioni di inesigibilità relative a quoteaffidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicem-15 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026bre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessanodi avvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez. Un. n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,con l'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, e conl'art. 1, comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.16. Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, secondo cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilodi ragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della Cassa, ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.16 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/202617. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 (art.1,commi 527 e 528).17.1. Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e deipropri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sotto-stante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n. 228del 2012.17.2. Ciò sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto nelcompiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossionedelle risorse settore pubblico, mediante l'abrogazione del principiodel «non riscosso per riscosso» e la rottamazione dei ruoli inattivi,sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anche la [OSCURATO:PERSONA], senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasforma-zione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dalloart. 3 della Costituzione.17.3. Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.17.4. Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le dispo-sizioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo a ingenerare affida-mento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore di unpercorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistemadi riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzione dell'or-ganizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione17 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enticreditori con società private» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).17.5. È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione delle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti, cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessicaledeve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenzaperseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio diriscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'ingente arre-trato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché vainterpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragione-volezza (art. 3 Costituzione)».17.6. La ragionevolezza della normativa risulta anche dal fattoche l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n. 43 del1988, era stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30 set-tembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del 1999,che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discarico perinesigibilità» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).18. Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazione diinesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge distabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, ai sensidell'art. 1 comma 530, della legge n. 228 del 2012.19. Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025), l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivifino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'im-porto degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostra-zione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente credi-tore, e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza, non18 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026sussistendo alcuna disposizione che prevede espressamente taleadempimento come condizione necessaria per il discarico dell'agentedella riscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti.In tal senso depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilitàdegli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità diprocedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, cherisulterebbe priva di senso ove il discarico dell'Agente continuasse adessere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posto a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M. MEF15 giugno 2015 che, anche per i crediti di importo superiore ad euro2.000,00, prevede il discarico automatico delle relative quote e l'eli-minazione dalle scritture contabili dell'ente creditore (analogamentea quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per i crediti di importoinferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'e-lenco».19.1. Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve confermarsiche l'automatica operatività del discarico, quale effetto legale delloannullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente diriversare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute a ti-tolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta presen-tazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n.43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).19.2. Restano superati, invece, i precedenti contrari (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023), secondo cui, poiché il19 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026d.lgs. n. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 non hadeterminato il venir meno a carico dei concessionari dell'obbligo dianticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoli per iquali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini diversamento e del corrispondente diritto della Cassa di ricevernel'ammontare. Su tale diritto, dunque, non avrebbe inciso l'annulla-mento dei ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1l. n. 228/2012.20. Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativo nellaamministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esito di ungiudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti del pro-cesso.21. Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione, aSezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999 anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazionispese in merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche allaluce delle valutazioni che questo consesso opererà con riferimento airuoli successivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cui ladomanda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».22. Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, con20 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026la sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuto a inviare lecomunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustificazionedel reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzata nell'esi-genza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenza dell'acqui-sizione di società concessionarie private impegnate nella riscossionedi entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della violazionedell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevole sullaparte del processo da parte della disciplina sopraggiunta nel 2013,con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190 del2014.Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli inter-venti di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunicazionidi inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs.112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comuni-cazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della formazionedei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «nonsi comprende pertanto neppure su quale affidamento potesse con-tare la Cassa al momento in cui si è determinata procedere per viagiudiziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vi-gente al momento della introduzione del contenzioso escludeva ina-dempienze dell'esattore pubblico agli obblighi di invio delle comuni-cazioni di inesigibilità».21 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/202623. Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato che,quantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la Cassa si è at-tivata solo nel 2010, sicché alla denunciata inerzia dell'esattore pub-blico, ha corrisposto un'altrettanto scarsa solerzia della ricorrentenella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossore pub-blico».Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ai ruoli consegnati da 2000 al 2008».24. Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, intro-dotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, è stataquella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delle proce-dure, già prevista dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente al discarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delle22 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026procedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.25. Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.26. Quanto alla doglianza relativa agli aiuti di Stato, si evidenziache, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1,commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in aiuto diStato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun mododimostrato che tale discarico automatico comporti un vantaggio eco-nomico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normalidi mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscritti aruolo, emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto ine-sigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez. 6-1, 1/3/2022, n.6767).27. Quanto, poi, al merito della controversia, trova applicazioneil principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908 del2025 proprio in relazione alla domanda presentata dalla CNPAF, aprescindere dal ruolo.La CNPAF, infatti, ha agito non ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.112 del 1999, ma per la «mancanza di informazioni esaustive, ac-compagnata da solo parziali versamenti», sostenendo che gravavasull'esattore l'onere di dimostrare i fatti modificativi ed estintivi dellapretesa mentre, in mancanza di tale prova, doveva confermarsi laperdita per l'esattore del diritto al discarico.Per questa Corte, invece, a Sezioni Unite, trattandosi di azione dicognizione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corrisponde23 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al dannoevento (Cass. n. 28991 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma con la precisazione percui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile […], la cui provaè posta a carico dell'attore, così come il nesso di causalità materiale(ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9 maggio 2024, n.12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta presta-zione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era assicu-rata automaticamente dall'osservanza di regole predeterminate, in-cidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, la solvibilitàconcreta del contribuente (già inadempiente nei confronti dellaCassa previdenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla Cassa, non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità pervedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i crediti iscrittinei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto già all'epocaliberamente conseguibile attivando il procedimento di cui all'art. 20,commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la violazione delle pre-scrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossia le stesse per lequali oggi si pretende il recupero integrale dei crediti, senza la provache l'azione ordinaria di cognizione esige».28. Nella specie, però, nel quinto motivo di ricorso, si fa riferi-mento soprattutto al mancato invio “tempo per tempo” delle comu-nicazioni sullo stato della riscossione.Il danno sarebbe derivato alla Cassa esclusivamente dalla siste-matica violazione degli obblighi informativi posti a carico del conces-24 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026sionario con cadenze predeterminate, sicché l'esattore avrebbeperso il diritto al discarico.Si è poi erroneamente dedotto che in capo al esattore grava l'o-nere di dimostrare i fatti modificative ed estintivi della pretesa, men-tre, in base alla pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 31908del 2025, ove la Cassa creditrice agisca con un ordinario ricorso mo-nitorio, il credito asseritamente derivante dal mancato incasso deicontributi da parte del concessionario, da qualificarsi come risarci-mento del danno da inadempimento, da parte di quest'ultimo, delrelativo mandato, comporta che sulla Cassa incombono gli oneri pro-batori tipici dell'azione di responsabilità da inadempimento contrat-tuale, che non possono esaurirsi nella mera deduzione del mancatorispetto degli obblighi informativi di comunicazione, dovendo la Cas-sa fornire la dimostrazione della sussistenza del danno conseguenzarisarcibile, come pure del nesso di causalità materiale.29. Le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di questioneche solo di recente è stata sottoposta alle Sezioni Unite di questaCorte, che hanno chiarito ogni aspetto della vicenda, vanno compen-sate tra le parti. P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 202625 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 10564/2024Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 23078/2026Data pubblicazione 12/07/2026Il PresidenteGuido Mercolino26 RG n. 10564/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 23078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris