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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35904/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di calunnia, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia.

Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondato, posto che non emergono carenze motivazionali su aspetti rilevanti, tali da giustificare la necessità della rinnovazione che, pertanto, la Corte d'appello, a pagina 2 della sentenza, correttamente ha respinto.

Osservato che il secondo motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - è inammissibile perché non dedotto in appello.

In ogni caso, la richiesta della difesa involge ricostruzioni e valutazioni puramente in fatto Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di calunnia, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia. Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria è manifestamente infondato, posto che non emergono carenze motivazionali su aspetti rilevanti, tali da giustificare la necessità della rinnovazione che, pertanto, la Corte d'appello, a pagina 2 della sentenza, correttamente ha respinto. Osservato che il secondo motivo di ricorso - avente ad oggetto il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - è inammissibile perché non dedotto in appello. In ogni caso, la richiesta della difesa involge ricostruzioni e valutazioni puramente in fatto Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 35904/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris