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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07529/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4050/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della C ORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 518/2016depositata il 04/08/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4050/17 Rilevato che: Con sentenza del 10 maggio 2016 n. 518, la Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] (già Cotes S.A.), avverso la sentenza del tribunale di Rimini che aveva respinto la domanda di quest’ultima società volta a chiedere l’accertamento negativo del credito di € 515.352,00, oltre sanzioni, rivendicato dall’[OSCURATO:PERSONA] con verbale ispettivo, sul rilievo della non spettanza degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della legge n. 223/91 fruiti negli anni 2002, 2005, 2007 e 2008 per difetto di prova sull’assenza, ex comma 4 bis dell’art. 8 cit., di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” o di “rapporti di collegamento o controllo” fra le imprese che avevano posto i lavoratori in mobilità e [OSCURATO:SOCIETA] e Cotes S.A., che da parte loro avevano assunto i lavoratori in questione con contratto a termine o a tempo indeterminato.

La Corte d’appello a supporto delle ragioni di rigetto del gravame proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa (già Cotes S.A.), per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado con particolare riferimento alla carente prova documentale relativa all’assetto proprietario della società.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA] (già Cotes S.A.) ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla prova scritta, perché erroneamente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto non documentalmente provato con idonea dichiarazione notarile ovvero per presunzioni (gravi, precise e concordanti) il proprio assetto proprietario, infatti, dalle visure camerali prodotte dalle società che avevano messo in m obilità i lavoratori assunti prima da [OSCURATO:SOCIETA] e poi da Cotes S.A. risultava in effetti, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte del merito, l’insussistenza di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” o di “rapporti di collegamento o di controllo” ed inammissibilmente la medesima Corte del merito non aveva ammesso i tre capitoli di prova formulati dalla società, potendo la prova essere fornita con qualsivoglia mezzo (trattandosi di provare un fatto negativo) e non solo attraverso la prova scritta: ciò, in quanto, ad avviso della società ricorrente, non è possibile fornire la prova documentale dell’assetto proprietario di una società anonima, quale era la Cotes all’epoca dei fatti di causa, essendo i relativi certificati azionari al portatore e non nominativi.

Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato il profilo relativo all’intervento delle organizzazioni sindacali nella vicenda finalizzata alla rioccupazione dei lavoratori posti in mobilità, a conferma dell’insussistenza di condotte elusive finalizzate al solo godimento dei benefici contributivi oggetto di causa.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2697 e 2724 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla non ammissione della prova orale a riscontro della prova documentale asseritamente mancante, ovvero in sostituzione di essa, così rendendo impossibile provare l’insussistenza dell’assetto societario, trattandosi originariamente di società con capitale costituito da certificati al portatore –in quanto società anonima – e non nominativi.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che oggetto dell’accertamento fosse la titolarità delle azioni Cotes e non invece l’assenza di rapporti di collegamento o controllo tra le imprese coinvolte nella vicenda di talché la prova del fatto negativo dell’assenza di “assetti proprietari coincidenti” si doveva poter dare con qualunque mezzo.

Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., con riferimento all’art. 115 c.p.c., per non aver posto a fondamento della decisione fatti pacifici perché non specificamente contestati dalle parti costituite (la comunicazione inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alla Provincia di Rimini e a Assindustria di Arezzo e Rimini, i verbali degli accordi sindacali attestanti il fatto che Cotes aveva assunto i vari lavoratori –a seguito dell’aggiudicazione delle gare di appalto Telecom – in base a una richiesta espressa e conseguente accordo con le organizzazioni di appartenenza degli stessi lavoratori e la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse stata sottoposta al [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del tribunale di Piacenza del 19.6.22).

Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 8 della legge n. 223/91, per erronea valutazione delle prove presuntive, risultanti dal processo, sulla insussistenza degli “assetti proprietari coincidenti” e sull’affermato carattere fittizio e strumentale della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] (in virtù dell’assunto che spesso imprese concorrenti nell’aggiudicazione degli appalti si accordano per realizzare il passaggio dei lavoratori al solo fine di lucrare dei benefici fiscali), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono, in via preliminare, inammissibili, ex art. 348 ter c.p.c., per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti posti a fondamento sia della decisione di primo grado che della decisione di appello.

Le censure sono, inoltre, inammissibili, perché mirano – sotto l’apparente doglianza di una violazione di legge - a un riesame nel merito della controversia, riesame non consentito in sede di legittimità (Cass. n. 8758/17), né è possibile censurare la scelta delle fonti di prova, in quanto discrezionale e di competenza esclusiva del giudice del merito.

Inoltre, la società ricorrente, in riferimento alla doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale, non si confronta con la statuizione della Corte di appello di non ammetterla, perché non erano stati ritualmente introdotti i fatti sui quali i testi erano chiamati a deporre e con persone che non erano estranee ai fatti di causa.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo corrispondente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la società ricorrente a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida in € 14.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4050/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della C ORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 518/2016depositata il 04/08/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4050/17 Rilevato che: Con sentenza del 10 maggio 2016 n. 518, la Corte d’appello di Bologna respingeva l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] (già Cotes S.A.), avverso la sentenza del tribunale di Rimini che aveva respinto la domanda di quest’ultima società volta a chiedere l’accertamento negativo del credito di € 515.352,00, oltre sanzioni, rivendicato dall’[OSCURATO:PERSONA] con verbale ispettivo, sul rilievo della non spettanza degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8 della legge n. 223/91 fruiti negli anni 2002, 2005, 2007 e 2008 per difetto di prova sull’assenza, ex comma 4 bis dell’art. 8 cit., di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” o di “rapporti di collegamento o controllo” fra le imprese che avevano posto i lavoratori in mobilità e [OSCURATO:SOCIETA] e Cotes S.A., che da parte loro avevano assunto i lavoratori in questione con contratto a termine o a tempo indeterminato. La Corte d’appello a supporto delle ragioni di rigetto del gravame proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa (già Cotes S.A.), per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado con particolare riferimento alla carente prova documentale relativa all’assetto proprietario della società. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA] (già Cotes S.A.) ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell’art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla prova scritta, perché erroneamente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto non documentalmente provato con idonea dichiarazione notarile ovvero per presunzioni (gravi, precise e concordanti) il proprio assetto proprietario, infatti, dalle visure camerali prodotte dalle società che avevano messo in m obilità i lavoratori assunti prima da [OSCURATO:SOCIETA] e poi da Cotes S.A. risultava in effetti, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte del merito, l’insussistenza di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” o di “rapporti di collegamento o di controllo” ed inammissibilmente la medesima Corte del merito non aveva ammesso i tre capitoli di prova formulati dalla società, potendo la prova essere fornita con qualsivoglia mezzo (trattandosi di provare un fatto negativo) e non solo attraverso la prova scritta: ciò, in quanto, ad avviso della società ricorrente, non è possibile fornire la prova documentale dell’assetto proprietario di una società anonima, quale era la Cotes all’epoca dei fatti di causa, essendo i relativi certificati azionari al portatore e non nominativi. Inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato il profilo relativo all’intervento delle organizzazioni sindacali nella vicenda finalizzata alla rioccupazione dei lavoratori posti in mobilità, a conferma dell’insussistenza di condotte elusive finalizzate al solo godimento dei benefici contributivi oggetto di causa. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2697 e 2724 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla non ammissione della prova orale a riscontro della prova documentale asseritamente mancante, ovvero in sostituzione di essa, così rendendo impossibile provare l’insussistenza dell’assetto societario, trattandosi originariamente di società con capitale costituito da certificati al portatore –in quanto società anonima – e non nominativi. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 comma 4 e 4 bis della legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che oggetto dell’accertamento fosse la titolarità delle azioni Cotes e non invece l’assenza di rapporti di collegamento o controllo tra le imprese coinvolte nella vicenda di talché la prova del fatto negativo dell’assenza di “assetti proprietari coincidenti” si doveva poter dare con qualunque mezzo. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., con riferimento all’art. 115 c.p.c., per non aver posto a fondamento della decisione fatti pacifici perché non specificamente contestati dalle parti costituite (la comunicazione inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alla Provincia di Rimini e a Assindustria di Arezzo e Rimini, i verbali degli accordi sindacali attestanti il fatto che Cotes aveva assunto i vari lavoratori –a seguito dell’aggiudicazione delle gare di appalto Telecom – in base a una richiesta espressa e conseguente accordo con le organizzazioni di appartenenza degli stessi lavoratori e la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse stata sottoposta al [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del tribunale di Piacenza del 19.6.22). Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 8 della legge n. 223/91, per erronea valutazione delle prove presuntive, risultanti dal processo, sulla insussistenza degli “assetti proprietari coincidenti” e sull’affermato carattere fittizio e strumentale della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] (in virtù dell’assunto che spesso imprese concorrenti nell’aggiudicazione degli appalti si accordano per realizzare il passaggio dei lavoratori al solo fine di lucrare dei benefici fiscali), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono, in via preliminare, inammissibili, ex art. 348 ter c.p.c., per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti posti a fondamento sia della decisione di primo grado che della decisione di appello. Le censure sono, inoltre, inammissibili, perché mirano – sotto l’apparente doglianza di una violazione di legge - a un riesame nel merito della controversia, riesame non consentito in sede di legittimità (Cass. n. 8758/17), né è possibile censurare la scelta delle fonti di prova, in quanto discrezionale e di competenza esclusiva del giudice del merito. Inoltre, la società ricorrente, in riferimento alla doglianza sulla mancata ammissione della prova testimoniale, non si confronta con la statuizione della Corte di appello di non ammetterla, perché non erano stati ritualmente introdotti i fatti sui quali i testi erano chiamati a deporre e con persone che non erano estranee ai fatti di causa. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo corrispondente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida in € 14.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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