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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01171/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27183/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo s tudio del predetto procuratore sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 80, giusta procura in calce al ricorso. –controricorrente interveniente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso ildecreto (Cron. 2761/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 6.10/13.10.2022 nel giudizio di opposizione a stato passivo R.G. 48605/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con domanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo diImpresa s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] del credito di € 500.000,00, oltre accessori,in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., per l’attività di consulenza economico-finanziariafinalizzata alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti, in virtù del contratto di “mandato” del 19.1.2010.

Deduceva a tal fine di avere regolarmente espletato tale attività che aveva portato, in data 29.11.2010, alla stipula di un contratto di cessione dei crediti,ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e,successivamente, in data 14.12.2010, alla conclusione tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eImpresa s.p.a. del contratto di sottoscrizione dei titoli relativo all’operazione di cartolarizzazione.

Aggiungeva che, essendosi verificato l’evento previsto nel “mandato”, quale condizione per il riconoscimento della success fee, aveva maturatoil diritto alla corresponsione dell’intero compensodi € 500.000,00.

2. Il giudice d elegato escludeva , tuttavia, il credito , rilevando la mancata prova “dell'attività espletata, con riferimento alle specifiche attività richieste nel mandato” e la “sproporzione”tra il compenso fisso e quello convenuto a titolo di "commissione", circostanza che avrebbe evidenziato la necessità che l'istante avesse dedotto la prova “dell'effettività e della natura professionale dell'attività impegnata”.

3. Proponevacosì opposizione ex art. 98 l. fall. il dott. [OSCURATO:PERSONA] contestando che l’attività prestata potesse rientrare nell’alveo della mediazione e deducendo che l’attività di cartolarizzazione oggetto del “Mandato” era consistita“nella strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione dei claims, quale modalità per finanziare l’impresa, selezionando, in ragione dell’anzianità dei crediti e della solvibilità dei committenti, le riserve da poter utilizzare nell’operazione” e “nella individuazione di un Istituto di credito, non rientrante tra quelli che operavano abitualmente con la società, disponibile a finanziare il veicolo debitamente autorizzato per la cartolarizzazione dei claims da acquistare pro-soluto da Impresa e che sottoscrivesse titoli c.d. senior”.

L’opponente deduceva, poi, in ordine alla convenienza dell’operazione di cartolarizzazione e contestava i rilievi del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a pretesi suoi inadempimenti.

4. Con decreto sopra indicato del 13.10.2022 , il Tribunale di Roma , in accoglimento della dispiegata opposizione, ammetteva al passivo il credito del dott. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 500.000,00 oltre IVA in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto provata, all’esito dellaistruttoria, l’attività professionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed ha ritenuto del pari opponibile alla societàin amministrazione straordinaria il “Mandato”in quanto, pur essendo lo stesso privo di data certa, l ’ anteriorità della formazione del documento rispetto all’apertura della p rocedura concorsuale era da individuarsi nella mancata contestazione da parte della procedurastessa dei pro - forma di fattura inviati dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso, trasmessi prima dell’apertura dell’amministrazione Straordinaria.

2. Il decreto, pubblicatoil 13.10.2022, è stata impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA],ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ante omnia, occorre esaminare il profilo dell’ammissibilità dell’intervento svolto ex art. 111 cod. proc. civ. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio di cassazione.

Assume la società interveniente che con atto di cessione di credito pro-soluto sottoscritto in data 4 novembre 2021,la [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di procuratrice generale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -le aveva ceduto il credito professionale di quest’ultimo, oggetto del contendere.

Aggiunge che la cessione erastata peraltro notificata al debitore ceduto [OSCURATO:SOCIETA]in a.s., a mezzo raccomandata A/R inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] addetto all’U.N.E.P. del Tribunale di Napoli in data 9 dicembre 2021,e ricevuta da Impresa in data 16 dicembre 2021, sicché l’odierna ricorrente ne aveva avuto legale contezza prima dell’instaurazione del giudizio di cassazione.

La società interveniente deve pertanto essere considerata come l’unico soggetto titolare del diritto di credito oggetto del contendere, essendo succeduta a titolo particolare – ex art. 111 c.p.c. – al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, è venuto a mancare in data 8 aprile 2022 (come da certificato di morte allegato ): come tale, [OSCURATO:SOCIETA] è pienamente legittimata, oltre che unico soggetto interessato, a presentare il presente controricorso per intervento.

Sul punto, giova ricordare che sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.

In un primo momento si è sostenuto che, pur essendo esclusanel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario delterzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (Cass. Sez.

U, 9753/1994, 1245/2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titoloparticolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005).

Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi neltempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolarenel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – «ma non puòintervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio confacoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alleparti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass.10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), f ermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass.11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti delsuccessore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988).

In seno a questo nuovo orientamento si è però venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola dell’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad unasostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass.18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve esserericonosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., «nell'ipotesi di mancata costituzione deldante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass.11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione).

Occorre pertanto qui applicareil seguente principio di diritto: “Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione”(così espressamente, Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774; vedi anche: S ez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019).

Ne consegue l’ammissibilità dell’atto di intervento dispiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio per cassazione. 1.Con il primo motivo la procedura ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. per avere il giudice del merito ritenuto di poter desumere la certezza della data di un documento da fatti che lo stesso giudiceha acclarato non essere obiettivi nella loro storicità e, comunque, nella disponibilità della parte che invocava la data certa”.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,“violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere rilevato d’ufficio una questione di fatto senza consentire alle parti disvolgere alcuna allegazione”.

2. Il ricorso è fondato. 2.1 Osserva la ricorrente, nel primo motivo sopra ricordato,che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione a stato passivo, aveva eccepito l’inopponibilità del documento rappresentato dal “Mandato” del 19.1.2010 perché privo di data certa, rilievo, peraltro, che ben poteva essere operato d’ufficio (Cass.20.11.2017, n. 27504; Cass. 6.7.2020, n. 13920).Rileva ancora che, a fronte della sua eccezione, il dott. [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto in punto di data certa del documento, né tanto meno aveva richiestodi comprovare l’avvenuta conclusione del negozio ed il suo contenuto, certamente quanto ai compensi pattuiti.

Aggiunge che era , pertanto, preciso onere del dott. [OSCURATO:PERSONA] chiedere di provare l’avvenuta conclusione – in epoca antecedente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria –del contratto datato 19.1.2010 di “incarico di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un progetto di cartolarizzazione di crediti” e, dunque, provare il contenuto del contratto stesso,vuoi in punto di prestazioni richieste , vuoi in punto di compenso pattuito. 2.2 In tale contesto processuale meritava pertanto di essere censurata la decisione del Tribunale di Roma con la quale, in accoglimento dell’opposizione a stato passivo proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’opposizione, “in ordine alla contestazione sollevata dalla società, sull’assenza di data certa nell’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2704 c.c. e alla conseguente inopponibilità alla procedura”, dopo aver richiamato il contenuto del primo comma dell’art. 2704 c.c., avevamotivato che “ebbene nel caso di specie, dagli allegati 6 e 7 si evince che il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha emesso un primo pro-forma fattura dell’importo di euro 157.200,00 per il pagamento del Compenso per prestazioni professionali relative a consulenza finanziaria e successivamente un sollecito di pagamento, inviato presumibilmente in data 12.12.2012, dunque antecedentemente all’ammissione della procedura di Amministrazione straordinaria (la cui ammissione è avvenuta con decreto del 10.07.2013), con allegato il proforma di fattura per il saldo per prestazioni professionali come da Vs. lettera di incarico del 19/01/2010 dell’importo di euro 370.440,00.

La ricezione della predetta missiva non è contestata dalla società opposta, né è sconfessata dai testimoni, dunque la data certa, anteriore all’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria è stabilita dal sollecito di pagamento inviato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]. con il proforma della fattura, che fa espresso riferimento all’incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, così ritenendo provata la data di conferimento dell’incarico professionale, “avvenuto il 19.01.2010” (v. pagg. 14 e 15 del decreto impugnato). 2.3 Le obiezioni sollevate dalla parte ricorrente colgono nel segno.

Il Tribunale di Roma è infatti incorso in almeno due evidenti errori di diritto nella soluzione della controversia qui ancora in esame.

In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2704 c.c., il fatto da cui si trae la “certezza” della data del documento opposto alla procedura concorsuale non deve essere direttamente riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla sua disponibilità.

Ne consegue che non poteva essere utilizzata una missiva formata e inviata dallo stesso creditore istante.

Sul punto la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità è chiara nell’affermare che “in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità”(così, Cass. Sez. 1, 27/09/2016, n. 18938).

Ma a ciò va aggiunto che il Tribunale non ha neanche tenuto conto del principio sempre affermato nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la certezza della data di un documento non può essere tratta (oltre che dai fatti indicati dall’art. 2704 c.c.),se non da un altro fatto o documento che abbia data certa .

E’ stato invero espressamente affermato che “poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento”(così expressis verbis, Cass. Sez. 1,n. 1389 del 18/01/2019) .

Alla luce di tali principi –qui di nuovo riaffermati – risultano pertanto fondate le censure proposte dalla parte ricorrente, che ha ben evidenziato la violazione delle norme di legge sopra indicate in rubrica laddove il Tribunale ha ritenuto “provata la data del conferimento professionale, avvenuto il 19.01.2010”, desumendola da una circostanza,e cioè l’invio del sollecito di pagamento del proforma di fattura per il “saldo per prestazioni professionali come da Vs. lettera di incarico del 19/01/2010”, chelo stesso Tribunale h a ritenuto fatto privo di obiettività,non avendo mancato di evidenziare che il proforma sarebbe stato “presumibilmente inviato in data 12.12.2012”, valorizzando, tra l’altro, un documento nella“esclusiva disponibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA]”.

A ciò va aggiunto che questa certezza del fattoovvero di altro documento “strumento” per la dimostrazione dell’anteriorità del documento opposto alla procedura non può peraltro essere il frutto di una prova per testi o per presunzioni, quando si tratti di un atto proprio della stessa parte interessata alla prova.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; “tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova”(così, espressamente, Cass. Sez. 6, 12/09/2016, n. 17926).

Ne consegue che il Tribunalenon poteva presumere la data di invio di una lettera formata dalla stessa parte interessata alla prova, al fine di trarre da essa la prova dell’incarico.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo.

Il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Roma,che dovrà rileggere la vicenda processuale sopra descritta alla luce dei principi di diritto qui sopra ricordati e riaffermati.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27183/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 12, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo s tudio del predetto procuratore sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 80, giusta procura in calce al ricorso. –controricorrente interveniente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso ildecreto (Cron. 2761/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 6.10/13.10.2022 nel giudizio di opposizione a stato passivo R.G. 48605/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con domanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il dott. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’ammissione al passivo diImpresa s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] del credito di € 500.000,00, oltre accessori,in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., per l’attività di consulenza economico-finanziariafinalizzata alla realizzazione di una cartolarizzazione di crediti, in virtù del contratto di “mandato” del 19.1.2010. Deduceva a tal fine di avere regolarmente espletato tale attività che aveva portato, in data 29.11.2010, alla stipula di un contratto di cessione dei crediti,ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e,successivamente, in data 14.12.2010, alla conclusione tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eImpresa s.p.a. del contratto di sottoscrizione dei titoli relativo all’operazione di cartolarizzazione. Aggiungeva che, essendosi verificato l’evento previsto nel “mandato”, quale condizione per il riconoscimento della success fee, aveva maturatoil diritto alla corresponsione dell’intero compensodi € 500.000,00. 2. Il giudice d elegato escludeva , tuttavia, il credito , rilevando la mancata prova “dell'attività espletata, con riferimento alle specifiche attività richieste nel mandato” e la “sproporzione”tra il compenso fisso e quello convenuto a titolo di "commissione", circostanza che avrebbe evidenziato la necessità che l'istante avesse dedotto la prova “dell'effettività e della natura professionale dell'attività impegnata”. 3. Proponevacosì opposizione ex art. 98 l. fall. il dott. [OSCURATO:PERSONA] contestando che l’attività prestata potesse rientrare nell’alveo della mediazione e deducendo che l’attività di cartolarizzazione oggetto del “Mandato” era consistita“nella strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione dei claims, quale modalità per finanziare l’impresa, selezionando, in ragione dell’anzianità dei crediti e della solvibilità dei committenti, le riserve da poter utilizzare nell’operazione” e “nella individuazione di un Istituto di credito, non rientrante tra quelli che operavano abitualmente con la società, disponibile a finanziare il veicolo debitamente autorizzato per la cartolarizzazione dei claims da acquistare pro-soluto da Impresa e che sottoscrivesse titoli c.d. senior”. L’opponente deduceva, poi, in ordine alla convenienza dell’operazione di cartolarizzazione e contestava i rilievi del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a pretesi suoi inadempimenti. 4. Con decreto sopra indicato del 13.10.2022 , il Tribunale di Roma , in accoglimento della dispiegata opposizione, ammetteva al passivo il credito del dott. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 500.000,00 oltre IVA in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto provata, all’esito dellaistruttoria, l’attività professionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed ha ritenuto del pari opponibile alla societàin amministrazione straordinaria il “Mandato”in quanto, pur essendo lo stesso privo di data certa, l ’ anteriorità della formazione del documento rispetto all’apertura della p rocedura concorsuale era da individuarsi nella mancata contestazione da parte della procedurastessa dei pro - forma di fattura inviati dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso, trasmessi prima dell’apertura dell’amministrazione Straordinaria. 2. Il decreto, pubblicatoil 13.10.2022, è stata impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA],ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ante omnia, occorre esaminare il profilo dell’ammissibilità dell’intervento svolto ex art. 111 cod. proc. civ. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio di cassazione. Assume la società interveniente che con atto di cessione di credito pro-soluto sottoscritto in data 4 novembre 2021,la [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di procuratrice generale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -le aveva ceduto il credito professionale di quest’ultimo, oggetto del contendere. Aggiunge che la cessione erastata peraltro notificata al debitore ceduto [OSCURATO:SOCIETA]in a.s., a mezzo raccomandata A/R inviata dall’[OSCURATO:PERSONA] addetto all’U.N.E.P. del Tribunale di Napoli in data 9 dicembre 2021,e ricevuta da Impresa in data 16 dicembre 2021, sicché l’odierna ricorrente ne aveva avuto legale contezza prima dell’instaurazione del giudizio di cassazione. La società interveniente deve pertanto essere considerata come l’unico soggetto titolare del diritto di credito oggetto del contendere, essendo succeduta a titolo particolare – ex art. 111 c.p.c. – al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, è venuto a mancare in data 8 aprile 2022 (come da certificato di morte allegato ): come tale, [OSCURATO:SOCIETA] è pienamente legittimata, oltre che unico soggetto interessato, a presentare il presente controricorso per intervento. Sul punto, giova ricordare che sul ruolo processuale che il successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. In un primo momento si è sostenuto che, pur essendo esclusanel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario delterzo che non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito (Cass. Sez. U, 9753/1994, 1245/2004), tuttavia «nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titoloparticolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005). Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi neltempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolarenel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – «ma non puòintervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio confacoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alleparti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass.10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), f ermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass.11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti delsuccessore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988). In seno a questo nuovo orientamento si è però venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola dell’inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad unasostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass.18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve esserericonosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., «nell'ipotesi di mancata costituzione deldante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass.11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione). Occorre pertanto qui applicareil seguente principio di diritto: “Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione”(così espressamente, Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774; vedi anche: S ez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019). Ne consegue l’ammissibilità dell’atto di intervento dispiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio per cassazione. 1.Con il primo motivo la procedura ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. per avere il giudice del merito ritenuto di poter desumere la certezza della data di un documento da fatti che lo stesso giudiceha acclarato non essere obiettivi nella loro storicità e, comunque, nella disponibilità della parte che invocava la data certa”. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,“violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., per avere rilevato d’ufficio una questione di fatto senza consentire alle parti disvolgere alcuna allegazione”. 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Osserva la ricorrente, nel primo motivo sopra ricordato,che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione a stato passivo, aveva eccepito l’inopponibilità del documento rappresentato dal “Mandato” del 19.1.2010 perché privo di data certa, rilievo, peraltro, che ben poteva essere operato d’ufficio (Cass.20.11.2017, n. 27504; Cass. 6.7.2020, n. 13920).Rileva ancora che, a fronte della sua eccezione, il dott. [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto in punto di data certa del documento, né tanto meno aveva richiestodi comprovare l’avvenuta conclusione del negozio ed il suo contenuto, certamente quanto ai compensi pattuiti. Aggiunge che era , pertanto, preciso onere del dott. [OSCURATO:PERSONA] chiedere di provare l’avvenuta conclusione – in epoca antecedente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria –del contratto datato 19.1.2010 di “incarico di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un progetto di cartolarizzazione di crediti” e, dunque, provare il contenuto del contratto stesso,vuoi in punto di prestazioni richieste , vuoi in punto di compenso pattuito. 2.2 In tale contesto processuale meritava pertanto di essere censurata la decisione del Tribunale di Roma con la quale, in accoglimento dell’opposizione a stato passivo proposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’opposizione, “in ordine alla contestazione sollevata dalla società, sull’assenza di data certa nell’incarico conferito al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2704 c.c. e alla conseguente inopponibilità alla procedura”, dopo aver richiamato il contenuto del primo comma dell’art. 2704 c.c., avevamotivato che “ebbene nel caso di specie, dagli allegati 6 e 7 si evince che il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha emesso un primo pro-forma fattura dell’importo di euro 157.200,00 per il pagamento del Compenso per prestazioni professionali relative a consulenza finanziaria e successivamente un sollecito di pagamento, inviato presumibilmente in data 12.12.2012, dunque antecedentemente all’ammissione della procedura di Amministrazione straordinaria (la cui ammissione è avvenuta con decreto del 10.07.2013), con allegato il proforma di fattura per il saldo per prestazioni professionali come da Vs. lettera di incarico del 19/01/2010 dell’importo di euro 370.440,00. La ricezione della predetta missiva non è contestata dalla società opposta, né è sconfessata dai testimoni, dunque la data certa, anteriore all’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria è stabilita dal sollecito di pagamento inviato dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]. con il proforma della fattura, che fa espresso riferimento all’incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, così ritenendo provata la data di conferimento dell’incarico professionale, “avvenuto il 19.01.2010” (v. pagg. 14 e 15 del decreto impugnato). 2.3 Le obiezioni sollevate dalla parte ricorrente colgono nel segno. Il Tribunale di Roma è infatti incorso in almeno due evidenti errori di diritto nella soluzione della controversia qui ancora in esame. In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2704 c.c., il fatto da cui si trae la “certezza” della data del documento opposto alla procedura concorsuale non deve essere direttamente riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere sottratto alla sua disponibilità. Ne consegue che non poteva essere utilizzata una missiva formata e inviata dallo stesso creditore istante. Sul punto la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità è chiara nell’affermare che “in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità”(così, Cass. Sez. 1, 27/09/2016, n. 18938). Ma a ciò va aggiunto che il Tribunale non ha neanche tenuto conto del principio sempre affermato nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la certezza della data di un documento non può essere tratta (oltre che dai fatti indicati dall’art. 2704 c.c.),se non da un altro fatto o documento che abbia data certa . E’ stato invero espressamente affermato che “poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento”(così expressis verbis, Cass. Sez. 1,n. 1389 del 18/01/2019) . Alla luce di tali principi –qui di nuovo riaffermati – risultano pertanto fondate le censure proposte dalla parte ricorrente, che ha ben evidenziato la violazione delle norme di legge sopra indicate in rubrica laddove il Tribunale ha ritenuto “provata la data del conferimento professionale, avvenuto il 19.01.2010”, desumendola da una circostanza,e cioè l’invio del sollecito di pagamento del proforma di fattura per il “saldo per prestazioni professionali come da Vs. lettera di incarico del 19/01/2010”, chelo stesso Tribunale h a ritenuto fatto privo di obiettività,non avendo mancato di evidenziare che il proforma sarebbe stato “presumibilmente inviato in data 12.12.2012”, valorizzando, tra l’altro, un documento nella“esclusiva disponibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA]”. A ciò va aggiunto che questa certezza del fattoovvero di altro documento “strumento” per la dimostrazione dell’anteriorità del documento opposto alla procedura non può peraltro essere il frutto di una prova per testi o per presunzioni, quando si tratti di un atto proprio della stessa parte interessata alla prova. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; “tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova”(così, espressamente, Cass. Sez. 6, 12/09/2016, n. 17926). Ne consegue che il Tribunalenon poteva presumere la data di invio di una lettera formata dalla stessa parte interessata alla prova, al fine di trarre da essa la prova dell’incarico. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo. Il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Roma,che dovrà rileggere la vicenda processuale sopra descritta alla luce dei principi di diritto qui sopra ricordati e riaffermati. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichia
Sentenza Cassazione n. 01171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris