CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 24869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 20771/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alcontroricorso -controricorrente - N. 20771/21R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1026 /2021 depositata i l 3.6.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] In forza di lodo arbitrale provvisoriamente esecutivo, [OSCURATO:PERSONA] notificò a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. atto di precetto in data 10.2.2017, per il rilascio di un immobile, di proprietà di terzi, ma dalla stessa Dragano condotto in locazione; detto immobile faceva parte dell ’ azienda dell ’intimante , già concessa in affitto alla società intimata, il cui contratto era stato pure contestualmente dichiarato risolto dal Collegio arbitrale. L’adito Tribunale di Foggia, con sentenza del 12.4.2019, rigettò l’opposizioneproposta dall’intimata, che sosteneva la carenza di titolo esecutivo azionabile in assenza di definitività del capo risolutorio del lodo, oggetto di autonoma impugnazione ancora pendente; proposto gravame dalla società, la Corte d’appello di Bari lo rigettò con sentenza del 3.6.2021 , rilevando che, contrariamente all’assunto dell’appellante, il capo condannatorio era meramente dipendente da quello che aveva pronunciato la risoluzione del contratto, e quindi senz’altro eseguibilein via provvisoria ex art. 282 c.p.c. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 20771/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.282 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 824-bis c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello escluso che il capo condannatorio, rispetto a quello che aveva pronunciato la risoluzione del contratto d’affitto d’azienda, non fossero legati da nesso di sinallagmaticità o almeno di corrispettività. 2.1 – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del contro ricorso, perché tardivo, e dunque anche l’inammissibilità della memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c. Infatti, a fronte della data di notifica del ricorso (23.7.2021) , la Dragano ha notificato il controricorso in data 1.10.2021, e dunque oltre il termine di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), noto essendo che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale –su cui all’evidenza la controricorrente ha confidato – non è applicabile alle opposizioni esecutive, stante l’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass. n. 20354/2020),riferibile anche al relativo giudizio di cassazione (Cass. n. 5475/2020). 3.1 –Ciò posto, il ricorso è palesemente infondato. Infatti, è noto che“L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non N. 20771/21R.G. concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività alterare la posizione di parità tra i contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo)” (così, ex multis, Cass. n. 27416/2021). Ebbene, avuto riguardo al titolo esecutivo di cui si è minacciata l’esecuzione forzata(ossia, il lodo arbitrale del 19.12.2016), emerge con chiarezza assoluta che in alcun modo il capo di condanna al rilascio dell’immobile in questione può dirsi legato da sinallagmaticità o da corrispettività con quello risolut ivo del contratto di affitto di azienda: si tratta, infatti, di mera dipendenza logica, perché la statuizione condannatoria ha solo come presupposto l’intervenuta risoluzione del contratto, ma il conseguimento del bene, da parte della Dragano, non dipende dall’effettuazione di alcuna controprestazione atta ad influenzare, di per sé, la pronuncia risolutoria, ossia quella sul capo costitutivo, né l’anticipazione dell’esecuzione può dirsi idonea ad alterare la posizione di parità delle parti. Può al riguardo solo aggiungersi, per completezza, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale s’è definito a seguito di Cass. n. 29346/2021, con cui il ricorso della società odierna ricorrente è stato rigettato: pertanto, il lodo in parola è comunque divenuto definitivo. N. 20771/21R.G. 4.1 –In definitiva, il ricorso è rigettat o. Nulla va disposto sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso e della memoria. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13