CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 05603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; 5(1 /' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 24/05/2021 il Tribunale di Bologna, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato - pronunciate dallo stesso Tribunale nelle date del 29/04/2011 e del 27/11/2012 -, rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato in due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 6.100,00 euro di multa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., conseguente al fatto che, pur avendo rideterminato la pena in accoglimento dell'istanza presentata dal condannato, il Giudice dell'esecuzione bolognese non aveva considerato che i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte erano stati definiti, l'uno, con il rito abbreviato, l'altro, con le forme del patteggiamento, con la conseguenza che per ciascuno di tali procedimenti doveva essere applicata la relativa riduzione di pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che il Tribunale di Bologna, in accoglimento della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 dell'ordinanza impugnata, rideterminava il trattamento sanzionatorio applicato al condannato in due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 6.100,00 euro di multa. La rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva dall'individuazione della pena base relativa al reato di cui al capo A della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 29/04/2011, all'esito di giudizio abbreviato, quantificata in un anno, sei mesi di reclusione e 1.600,00 euro di multa, comprensiva degli aumenti previsti a titolo di continuazione interna per i reati di cui ai capi B e C; a tale pena veniva applicato un ulteriore aumento, a titolo di continuazione esterna, per i reati di cui ai capi A, B e C della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 27/11/2012 ex art. 444 cod. proc. pen., quantificato in complessivi otto mesi, venti giorni e 4.500,00 euro di multa, che comportava l'irrogazione di una finale di due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e 6.100,00 euro di multa. Tuttavia, il computo della pena eseguito in sede di rideterminazione non teneva conto del fatto che i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte erano stati definiti, l'uno, all'esito di giudizio abbreviato, l'altro, con le forme del patteggiamento, con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione bolognese, per tale seconda ipotesi - relativa alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 27/11/2012 - avrebbe dovuto applicare la riduzione di pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito» (Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679-01; Sez. 1, n. 42378 del 06/11/2001, Braga, Rv. 220185-01). Occorre, pertanto, ribadire che il giudice dell'esecuzione nel procedere alla rideterminazione della pena, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., incontra un limite non superabile, costituito dalla diminuzione di pena di cui il condannato ha beneficato in sede di cognizione, quale conseguenza della scelta di definire il processo con il rito speciale previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., della quale si dovrà tenere conto nel rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato. In conformità di questo obbligo, il giudice dell'esecuzione, nell'ipotesi in cui tra i reati oggetto di unificazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ritenga più grave la violazione giudicata con il rito del patteggiamento, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena, ridotta ex art.444 cod. proc. pen.; mentre, laddove ritenga l'ipotesi criminosa definita con le forme del patteggiamento reato-satellite, dovrà commisurare l'aumento applicato in executívis alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione prevista per il rito speciale. 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso il