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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2020

Cassazione n. 10040/2026

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troI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1324GIUSEPPINA GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D’APPELLO diPOTENZA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 74/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1324/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di PotenNzuam ehroa d i raccolta generale 10040/2026accolto il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia del Data pubblicazione 18/04/2026Tribunale di Matera che aveva dichiarato il diritto di ErmelindaIrene [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione, a partire dal 26settembre 2003, dei ratei della pensione di reversibilità dellaquale la stessa era titolare, oltre interessi dal 121° giornosuccessivo alla data di presentazione della domandaamministrativa, condannando altresì l’Inps al pagamento, infavore di Leone, delle differenze tra quanto dovuto e quantoeffettivamente percepito.1.1.

Leone aveva chiesto in via amministrativa all’Istitutoprevidenziale la ricostituzione della pensione di reversibilitàche percepiva dal 1° maggio 2000 quale vedova di FrancescoBenedetto, che aveva lavorato nello stabilimento Enichem538/2015, passata in giudicato, il Tribunale di Matera avevariconosciuto il diritto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l. n.257 del 1992, alla rivalutazione dei contributi per esposizioneultradecennale del coniuge alle fibre di amianto in misurasuperiore alla soglia di legge.L’Inps aveva accolto la domanda amministrativa e procedutoalla ricostituzione del trattamento pensionistico, ma – agiudizio della pensionata – senza rispettare, nel liquidare gliarretrati, il regime di prescrizione decorrente dalla data dipresentazione della domanda amministrativa.1.2.

Il Tribunale di Matera ha accolto la domanda di Leone eaffermato il diritto della stessa ad ottenere la riliquidazione deiratei della pensione di reversibilità a far data dal 26 settembre2003, cioè a partire dal decennio precedente allapresentazione della domanda amministrativa.Numero registro generale 13352/20211.3.

La Corte d’appello di Potenza, invece, premessa Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026l’autonomia tra il diritto alla rivalutazione contributiva per Data pubblicazione 18/04/2026esposizione qualificata ad amianto e il diritto alla conseguenteriliquidazione della pensione, ha rilevato che Leone era titolaredi pensione di reversibilità con decorrenza da maggio del2000, ma aveva chiesto la riliquidazione della pensionesoltanto con istanza del 26 settembre 2013, quando cioè eragià spirata la prescrizione decennale delle maggiorazioni suisingoli ratei di pensione.

Pertanto, doveva ritenersi correttol’operato dell’Inps, che aveva provveduto a riliquidare lapensione indiretta della vedova del lavoratore solo a partiredal mese di ottobre del 2015, cioè dal passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Matera n. 538/2015.2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, affidato a quattro motivi.L’Inps ha depositato procura.3.

All’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appellodichiarato prescritto il diritto alla riliquidazione dei rateipensionistici pur non essendo stata sollevata dall’Inps larelativa eccezione.La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha ampliato ilthema decidendum della controversia violando il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che: a) nelgiudizio primo grado l’Inps si era limitato ad affermare che lariliquidazione del trattamento pensionistico era avvenNuumtearo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026correttamente, nel rispetto del termine di prescriNzuimoenroe d i raccolta generale 10040/2026decennale decorrente dalla domanda amministrativa inoltrata Data pubblicazione 18/04/2026in data 28 giugno 2015, con la quale la parte aveva chiestol’adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza n.538/2015; b) mediante l’appello, invece, la difesa dell’Inps siera incentrata esclusivamente sulla inidoneità della domandaamministrativa del 26 settembre 2013 ad essere qualificatacome istanza di ricostituzione del trattamento pensionistico.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Deve premettersi che con il motivo in esame la partedenuncia, nella sostanza, l’esistenza di un duplice error inprocedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale,consistente nell’avere equivocato il contenuto dell’eccezione diprescrizione sollevata dall’Inps in primo grado e,successivamente, di non aver colto con esattezza la portatacensoria del motivo di impugnazione proposto dall’Istituto.2.2.

Occorre altresì rilevare che il motivo in esame è statoadeguatamente confezionato mediante l’indicazione degli attirilevanti ai fini del decidere e l’enunciazione del relativocontenuto.

Pertanto, è consentito al Collegio l’esame direttodegli atti in questione, dal momento che, essendo statodedotto un error in procedendo, questa Corte è giudice anchedel “fatto processuale” (cfr., tra le tante, Cass. n. 20924 del2019).2.3.

Ciò chiarito, dall’esame della sentenza impugnata e dallostesso ricorso per cassazione risulta che in primo grado l’Inpsaveva dedotto di aver esattamente liquidato i ratei di pensionearretrati nel rispetto del termine di prescrizione decennale,con decorrenza non già – come preteso dalla pensionata –dalla data della domanda amministrativa del 26 settembreNumero registro generale 13352/20212013 (cioè l’istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026del diritto alla rivalutazione dei contributi per l’esposizione Data pubblicazione 18/04/2026qualificata all’amianto), ma dal 28 giugno 2015,corrispondente alla data di presentazione della domanda concui Leone aveva chiesto all’Inps l’adempimento di quantostatuito dal Tribunale di Matera con la sentenza n. 538/2015(che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione deicontributi per l’esposizione qualificata ad amianto).Non può condividersi, dunque, l’assunto di parte ricorrentesecondo cui la Corte d’appello avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l’eccezione diprescrizione non sarebbe mai stata sollevata in primo grado.È evidente, infatti, che fin dal principio la controversia si eraincentrata proprio sulla prescrizione dei ratei arretrati pretesidalla pensionata e, in particolare, sulla esatta individuazionedei ratei non prescritti, in ordine alla quale il contrasto insortotra le parti riguardava essenzialmente l’identificazione delladomanda da cui far decorrere il termine.2.4.

Quanto alla devoluzione in grado d’appello dell’eccezionedi prescrizione, deve constatarsi che nell’atto di impugnazionedell’Inps si deduce che l’istanza finalizzata a conseguire larivalutazione dei contributi (presentata il 26 settembre 2013)è nettamente distinta da quella volta ad ottenere laricostituzione della pensione per effetto di tale rivalutazione(presentata il 28 giugno 2015 a seguito del passaggio ingiudicato della sentenza che aveva dichiarato il diritto), sicché– si assume sempre nell’atto di appello – la prima non è idoneaa determinare alcuna interruzione del termine di prescrizionedel diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico.Tale rilievo è diretto a criticare la sentenza di primo gradoladdove aveva affermato che il diritto alla riliquidazione dellaNumero registro generale 13352/2021pensione di reversibilità riguardava i ratei successivi al 26 Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026settembre 2003, sul presupposto che l’istanza formulata il 26 Data pubblicazione 18/04/2026settembre 2013 fosse diretta a conseguire anche laricostituzione della pensione e, dunque, si trattava di attoidoneo a interrompere la prescrizione del diritto allapercezione dei ratei ricalcolati.È evidente, quindi, che nel caso di specie non vi è stata alcunaerronea lettura, da parte della Corte d’appello, dell’atto diimpugnazione.

Al contrario di quanto sostiene la ricorrente,invero, la Corte ha vagliato la censura formulata dall’Inps inmodo pienamente aderente al suo contenuto e alla finalitàavuta di mira dalla parte che aveva proposto il gravame, percome evincibile dal contenuto dell’atto in rapporto alprovvedimento oggetto di critica.3.

Il secondo e il terzo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto fra loro connessi perché censurano,sia pure sotto profili distinti, la parte della sentenza in cui siafferma che, siccome Leone è titolare di pensione direversibilità sin dal 2000 e poiché ha presentato domandaamministrativa soltanto dopo oltre dieci anni, cioè il 26settembre 2013, la maggiorazione sui singoli ratei èprescritta, sicché correttamente l’Inps ha riliquidato lapensione.3.1.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,dell’art. 2937 n. 3) c.c., per avere la Corte d’appello ritenutoprescritto il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici, purtrattandosi di diritto già riconosciuto dall’Inps e per il qualel’Istituto aveva rinunciato all’eccezione di prescrizione.La ricorrente sostiene che l’Inps ha riconosciuto il suo dirittoai ratei arretrati nel rispetto del termine di prescrizione, cosìesprimendo la volontà di non far valere la causa estintivaN udmeerlo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026diritto, posto che il motivo del contendere è raccNhuimuesroo d i raccolta generale 10040/2026esclusivamente nella data di decorrenza dei versamenti.

Data pubblicazione 18/04/20263.2.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,dell’art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, per avere la Corted’appello disatteso tale disposizione in tema di prescrizione diratei arretrati, non liquidati e dovuti in base alla pronunciagiudiziale dichiarativa del relativo diritto.Nella doglianza si richiama il disposto dell’art. 47bis del d.P.R.n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n.98, e si deduce che, in difetto di disciplina transitoria, il nuovotermine quinquennale di prescrizione si applica anche ai rateipensionistici maturati prima dell’entrata in vigore del citatoart. 47bis (cioè il 6 luglio 2011), con il temperamento previstodall’art. 252 disp. att. c.c.4.

Valutati nel loro complesso, i motivi sono da ritenersifondati nei termini di seguito precisati.4.1.

La sentenza impugnata muove dall’esatta premessasecondo cui il beneficio della rivalutazione contributiva dellaposizione assicurativa riservato ai lavoratori espostiall’amianto dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e puòessere fatto valere, quindi, a prescindere dall’avvenutopensionamento, traducendosi in una modalità più favorevoledi calcolo della contribuzione per la determinazione dellapensione medesima.

Ne consegue che la prescrizione deldiritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide nonsolo sui singoli ratei di maggiorazione (giurisprudenzacostante: v., tra le tante, Cass. n. 2351 del 2015).In particolare, questa Corte ha chiarito che, chiedendoNu mlearo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026rivalutazione dei contributi in dipendenza dell’esposiNzuimoenroe d i raccolta generale 10040/2026all’amianto, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della Data pubblicazione 18/04/2026prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazionedell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (oingiustamente) liquidati in sede di determinazioneamministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppureprevisto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi,strumentale, è dotato di una sua specifica individualità eautonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancoratoa presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei qualiera sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – ildiritto al trattamento pensionistico (cfr. la già citata Cass. n.2351 del 2015, al punto 4 dei motivi della decisione; nelmedesimo senso cfr. altresì, solo per citare alcuni degli arrestipiù recenti, Cass. n. 11205 del 2025, Cass. n. 8630 del 2025e Cass. n. 34943 del 2024).4.2.

Accanto al diritto alla rivalutazione contributiva, dunque,vi è quello diverso – sia pure collegato al primo – all’esattotrattamento pensionistico.È stato chiarito (v.

Cass. n. 27149 del 2024, in motivazione)che alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimiprescrizionali: a) il diritto alla rivalutazione contributiva di cuiall’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, è soggetto allaprescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cuil’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenzadel fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto,durante le proprie lavorazioni (v.

Cass. n. 29635 del 2018);b) il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all’esattamisura della pensione») è, invece, imprescrittibile (cfr., tra letante, Cass. n. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili isingoli ratei, il cui termine è quinquennale a decorNreumreero registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026dall’entrata in vigore dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, Ncuomnervo .d i raccolta generale 10040/2026in l. n. 111 del 2011, mentre prima era decennale ex art. 2946D ata pubblicazione 18/04/2026c.c. (salvo che per i ratei liquidi ed esigibili già posti adisposizione dell’assicurato, nel qual caso è di cinque anni: v.Cass. n. 31527 del 2022), e si computa dalla maturazione delsingolo rateo (v.

Cass. n. 27829 del 2021).Sulla scorta di tali rilievi si è affermato, dunque, chel’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps in relazioneall’esatta quantificazione dei ratei di pensione non si estendeal diritto alla rivalutazione contributiva (c.d. diritto stipite).

Dicontro, l’eccezione sollevata con riguardo ad essa si riverberasulla quantificazione dei ratei, in quanto la prescrizione deldiritto alla rivalutazione esclude, a monte, una diversa misuradel trattamento pensionistico (v. nuovamente Cass. n. 27149del 2024).4.3.

La sentenza impugnata ha richiamato i sopra citatiprincipi in merito all’autonomia del diritto alla rivalutazione deicontributi rispetto a quello alla percezione delle differenze suiratei pensionistici pregressi (v. punti da 10 a 13 dellamotivazione), ma non ne ha tratto le debite conseguenze inrelazione alla vicenda concreta oggetto di scrutinio.In fatto, la Corte ha accertato che Leone è divenuta titolare dipensione di reversibilità nel mese di maggio del 2000 e hachiesto la riliquidazione della pensione con domandaamministrativa del 26 settembre 2013, ossia quando – a dettadella Corte – «… era già spirata la prescrizione decennale dellemaggiorazioni sui singoli ratei».

Di qui i Giudici di meritohanno tratto la conclusione secondo cui l’operato dell’Inps eracorretto, dal momento che l’Istituto aveva provveduto ariliquidare «… la pensione indiretta della vedova del lavoratoresolo a partire dall’ottobre 2015» (v. pag. 9 della sentenNzuam)e,ro registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026cioè dal passaggio in giudicato della pronunciNau merdo di i raccolta generale 10040/2026riconoscimento del diritto (v. pag. 6).

Data pubblicazione 18/04/2026In questo modo, la sentenza ha statuito che: a) la prescrizionerelativa alle differenze maturate sui ratei di pensione decorredal momento in cui la parte è divenuta titolare del trattamentocui si correla il diritto alla rivalutazione dei contributi; b) iltermine di prescrizione applicabile al diritto alle differenze suiratei è decennale; c) la maturazione della prescrizionedetermina la totale estinzione del diritto alla percezione delledifferenze derivanti dalla nuova liquidazione dei rateipregressi.4.4.

La decisione non è conforme al sopra ricordato indirizzoin base al quale la prescrizione del diritto a percepire i ratei dipensione (o, come nella specie, le differenze su di essi) sicomputa a partire dalla maturazione del singolo rateo (v.Cass. n. 27829 del 2021) e non dalla data di decorrenza deltrattamento cui esso si riferisce.La sentenza applica al diritto alla percezione dei ratei pregressidel trattamento pensionistico in godimento il regimeprescrizionale proprio del distinto diritto alla rivalutazione deicontributi e non quello ad essi pertinente, per effetto del qualela prescrizione colpisce i singoli ratei che maturano nel tempoe quindi non può iniziare a decorrere, come si afferma nellapronuncia impugnata, dalla data di decesso del titolare deltrattamento (v. pag. 9).4.5.

A ciò si aggiunga che la sentenza ha ritenuto applicabileai ratei pensionistici la prescrizione decennale.

Non haconsiderato, quindi, che nella specie i ratei pregressi arretratirispetto alla data di proposizione dell’istanza amministrativadiretta a conseguire la ricostituzione della pensione per effettodella rivalutazione dei contributi risalgono a periodi Nusmiearo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026anteriori che posteriori all’entrata in vigore dell’art. 47bNisum deroe dl i raccolta generale 10040/2026d.P.R. n. 639 del 1970, inserito dal 6 luglio 2011 mediante il Data pubblicazione 18/04/2026d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, che ha ridottoa cinque anni il termine di prescrizione dei ratei arretrati deitrattamenti pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti aseguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto.A tale specifico riguardo, vanno in questa sede richiamate leconsiderazioni già rassegnate da questa Corte nell’ordinanzan. 16768 del 2024, in cui si evidenzia che l’art. 47bis cit. haeffetto innovativo rispetto al regime previgente (v.

Cass. n.6959 del 2012 e Corte cost. n. 69 del 2014), in base al qualei ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali nonliquidati erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale enon a quella quinquennale (cfr., per tutte, Cass. n. 10955 del2002).

Pertanto, in applicazione della regola contenutanell’art. 252 disp. att. c.c., considerata espressiva di unprincipio generale valido in ogni caso in cui cambia laprescrizione in corso di rapporto, per la prescrizione dei rateiarretrati di pensione opera il nuovo termine di prescrizione piùbreve, che, però, comincia a decorrere dal 6 luglio 2011, datadi entrata in vigore del menzionato decreto-legge.

Ne derivache da tale data detto termine non può essere superiore acinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuodel più lungo termine determinato secondo il regimeprecedente (v., altresì, Cass. n. 4797 del 2019).5.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto in relazione al secondo e al terzo motivo,mentre va rigettato in relazione al primo.

Rimane assorbito ilquarto motivo, con cui è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 13352/2021degli artt. 2727 e 2729 c.c., giacché relativo ad un profilo della Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026decisione divenuto ininfluente a seguito dei rilievi che Data pubblicazione 18/04/2026precedono.La sentenza impugnata dev’essere cassata e, quindi, la causava rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, per un nuovo esame della fattispecie, dacompiersi sulla scorta dei sopra ricordati principi di dirittorelativi alla prescrizione dei ratei arretrati dei trattamentipensionistici.

Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello èaffidato il compito di provvedere in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo diricorso; rigetta il primo motivo; assorbito il quarto.

Cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Potenza, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1324GIUSEPPINA GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D’APPELLO diPOTENZA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 74/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1324/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di PotenNzuam ehroa d i raccolta generale 10040/2026accolto il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia del Data pubblicazione 18/04/2026Tribunale di Matera che aveva dichiarato il diritto di ErmelindaIrene [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione, a partire dal 26settembre 2003, dei ratei della pensione di reversibilità dellaquale la stessa era titolare, oltre interessi dal 121° giornosuccessivo alla data di presentazione della domandaamministrativa, condannando altresì l’Inps al pagamento, infavore di Leone, delle differenze tra quanto dovuto e quantoeffettivamente percepito.1.1. Leone aveva chiesto in via amministrativa all’Istitutoprevidenziale la ricostituzione della pensione di reversibilitàche percepiva dal 1° maggio 2000 quale vedova di FrancescoBenedetto, che aveva lavorato nello stabilimento Enichem538/2015, passata in giudicato, il Tribunale di Matera avevariconosciuto il diritto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l. n.257 del 1992, alla rivalutazione dei contributi per esposizioneultradecennale del coniuge alle fibre di amianto in misurasuperiore alla soglia di legge.L’Inps aveva accolto la domanda amministrativa e procedutoalla ricostituzione del trattamento pensionistico, ma – agiudizio della pensionata – senza rispettare, nel liquidare gliarretrati, il regime di prescrizione decorrente dalla data dipresentazione della domanda amministrativa.1.2. Il Tribunale di Matera ha accolto la domanda di Leone eaffermato il diritto della stessa ad ottenere la riliquidazione deiratei della pensione di reversibilità a far data dal 26 settembre2003, cioè a partire dal decennio precedente allapresentazione della domanda amministrativa.Numero registro generale 13352/20211.3. La Corte d’appello di Potenza, invece, premessa Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026l’autonomia tra il diritto alla rivalutazione contributiva per Data pubblicazione 18/04/2026esposizione qualificata ad amianto e il diritto alla conseguenteriliquidazione della pensione, ha rilevato che Leone era titolaredi pensione di reversibilità con decorrenza da maggio del2000, ma aveva chiesto la riliquidazione della pensionesoltanto con istanza del 26 settembre 2013, quando cioè eragià spirata la prescrizione decennale delle maggiorazioni suisingoli ratei di pensione. Pertanto, doveva ritenersi correttol’operato dell’Inps, che aveva provveduto a riliquidare lapensione indiretta della vedova del lavoratore solo a partiredal mese di ottobre del 2015, cioè dal passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Matera n. 538/2015.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, affidato a quattro motivi.L’Inps ha depositato procura.3. All’esito della camera di consiglio del 12 marzo 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appellodichiarato prescritto il diritto alla riliquidazione dei rateipensionistici pur non essendo stata sollevata dall’Inps larelativa eccezione.La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha ampliato ilthema decidendum della controversia violando il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che: a) nelgiudizio primo grado l’Inps si era limitato ad affermare che lariliquidazione del trattamento pensionistico era avvenNuumtearo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026correttamente, nel rispetto del termine di prescriNzuimoenroe d i raccolta generale 10040/2026decennale decorrente dalla domanda amministrativa inoltrata Data pubblicazione 18/04/2026in data 28 giugno 2015, con la quale la parte aveva chiestol’adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza n.538/2015; b) mediante l’appello, invece, la difesa dell’Inps siera incentrata esclusivamente sulla inidoneità della domandaamministrativa del 26 settembre 2013 ad essere qualificatacome istanza di ricostituzione del trattamento pensionistico.2. Il motivo è infondato.2.1. Deve premettersi che con il motivo in esame la partedenuncia, nella sostanza, l’esistenza di un duplice error inprocedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale,consistente nell’avere equivocato il contenuto dell’eccezione diprescrizione sollevata dall’Inps in primo grado e,successivamente, di non aver colto con esattezza la portatacensoria del motivo di impugnazione proposto dall’Istituto.2.2. Occorre altresì rilevare che il motivo in esame è statoadeguatamente confezionato mediante l’indicazione degli attirilevanti ai fini del decidere e l’enunciazione del relativocontenuto. Pertanto, è consentito al Collegio l’esame direttodegli atti in questione, dal momento che, essendo statodedotto un error in procedendo, questa Corte è giudice anchedel “fatto processuale” (cfr., tra le tante, Cass. n. 20924 del2019).2.3. Ciò chiarito, dall’esame della sentenza impugnata e dallostesso ricorso per cassazione risulta che in primo grado l’Inpsaveva dedotto di aver esattamente liquidato i ratei di pensionearretrati nel rispetto del termine di prescrizione decennale,con decorrenza non già – come preteso dalla pensionata –dalla data della domanda amministrativa del 26 settembreNumero registro generale 13352/20212013 (cioè l’istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026del diritto alla rivalutazione dei contributi per l’esposizione Data pubblicazione 18/04/2026qualificata all’amianto), ma dal 28 giugno 2015,corrispondente alla data di presentazione della domanda concui Leone aveva chiesto all’Inps l’adempimento di quantostatuito dal Tribunale di Matera con la sentenza n. 538/2015(che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione deicontributi per l’esposizione qualificata ad amianto).Non può condividersi, dunque, l’assunto di parte ricorrentesecondo cui la Corte d’appello avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato perché l’eccezione diprescrizione non sarebbe mai stata sollevata in primo grado.È evidente, infatti, che fin dal principio la controversia si eraincentrata proprio sulla prescrizione dei ratei arretrati pretesidalla pensionata e, in particolare, sulla esatta individuazionedei ratei non prescritti, in ordine alla quale il contrasto insortotra le parti riguardava essenzialmente l’identificazione delladomanda da cui far decorrere il termine.2.4. Quanto alla devoluzione in grado d’appello dell’eccezionedi prescrizione, deve constatarsi che nell’atto di impugnazionedell’Inps si deduce che l’istanza finalizzata a conseguire larivalutazione dei contributi (presentata il 26 settembre 2013)è nettamente distinta da quella volta ad ottenere laricostituzione della pensione per effetto di tale rivalutazione(presentata il 28 giugno 2015 a seguito del passaggio ingiudicato della sentenza che aveva dichiarato il diritto), sicché– si assume sempre nell’atto di appello – la prima non è idoneaa determinare alcuna interruzione del termine di prescrizionedel diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico.Tale rilievo è diretto a criticare la sentenza di primo gradoladdove aveva affermato che il diritto alla riliquidazione dellaNumero registro generale 13352/2021pensione di reversibilità riguardava i ratei successivi al 26 Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026settembre 2003, sul presupposto che l’istanza formulata il 26 Data pubblicazione 18/04/2026settembre 2013 fosse diretta a conseguire anche laricostituzione della pensione e, dunque, si trattava di attoidoneo a interrompere la prescrizione del diritto allapercezione dei ratei ricalcolati.È evidente, quindi, che nel caso di specie non vi è stata alcunaerronea lettura, da parte della Corte d’appello, dell’atto diimpugnazione. Al contrario di quanto sostiene la ricorrente,invero, la Corte ha vagliato la censura formulata dall’Inps inmodo pienamente aderente al suo contenuto e alla finalitàavuta di mira dalla parte che aveva proposto il gravame, percome evincibile dal contenuto dell’atto in rapporto alprovvedimento oggetto di critica.3. Il secondo e il terzo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto fra loro connessi perché censurano,sia pure sotto profili distinti, la parte della sentenza in cui siafferma che, siccome Leone è titolare di pensione direversibilità sin dal 2000 e poiché ha presentato domandaamministrativa soltanto dopo oltre dieci anni, cioè il 26settembre 2013, la maggiorazione sui singoli ratei èprescritta, sicché correttamente l’Inps ha riliquidato lapensione.3.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,dell’art. 2937 n. 3) c.c., per avere la Corte d’appello ritenutoprescritto il diritto alla ricostituzione dei ratei pensionistici, purtrattandosi di diritto già riconosciuto dall’Inps e per il qualel’Istituto aveva rinunciato all’eccezione di prescrizione.La ricorrente sostiene che l’Inps ha riconosciuto il suo dirittoai ratei arretrati nel rispetto del termine di prescrizione, cosìesprimendo la volontà di non far valere la causa estintivaN udmeerlo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026diritto, posto che il motivo del contendere è raccNhuimuesroo d i raccolta generale 10040/2026esclusivamente nella data di decorrenza dei versamenti. Data pubblicazione 18/04/20263.2. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,dell’art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, per avere la Corted’appello disatteso tale disposizione in tema di prescrizione diratei arretrati, non liquidati e dovuti in base alla pronunciagiudiziale dichiarativa del relativo diritto.Nella doglianza si richiama il disposto dell’art. 47bis del d.P.R.n. 639 del 1970, introdotto dall’art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n.98, e si deduce che, in difetto di disciplina transitoria, il nuovotermine quinquennale di prescrizione si applica anche ai rateipensionistici maturati prima dell’entrata in vigore del citatoart. 47bis (cioè il 6 luglio 2011), con il temperamento previstodall’art. 252 disp. att. c.c.4. Valutati nel loro complesso, i motivi sono da ritenersifondati nei termini di seguito precisati.4.1. La sentenza impugnata muove dall’esatta premessasecondo cui il beneficio della rivalutazione contributiva dellaposizione assicurativa riservato ai lavoratori espostiall’amianto dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e puòessere fatto valere, quindi, a prescindere dall’avvenutopensionamento, traducendosi in una modalità più favorevoledi calcolo della contribuzione per la determinazione dellapensione medesima. Ne consegue che la prescrizione deldiritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide nonsolo sui singoli ratei di maggiorazione (giurisprudenzacostante: v., tra le tante, Cass. n. 2351 del 2015).In particolare, questa Corte ha chiarito che, chiedendoNu mlearo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026rivalutazione dei contributi in dipendenza dell’esposiNzuimoenroe d i raccolta generale 10040/2026all’amianto, ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della Data pubblicazione 18/04/2026prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazionedell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (oingiustamente) liquidati in sede di determinazioneamministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppureprevisto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi,strumentale, è dotato di una sua specifica individualità eautonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancoratoa presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei qualiera sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – ildiritto al trattamento pensionistico (cfr. la già citata Cass. n.2351 del 2015, al punto 4 dei motivi della decisione; nelmedesimo senso cfr. altresì, solo per citare alcuni degli arrestipiù recenti, Cass. n. 11205 del 2025, Cass. n. 8630 del 2025e Cass. n. 34943 del 2024).4.2. Accanto al diritto alla rivalutazione contributiva, dunque,vi è quello diverso – sia pure collegato al primo – all’esattotrattamento pensionistico.È stato chiarito (v. Cass. n. 27149 del 2024, in motivazione)che alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimiprescrizionali: a) il diritto alla rivalutazione contributiva di cuiall’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, è soggetto allaprescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cuil’interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenzadel fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto,durante le proprie lavorazioni (v. Cass. n. 29635 del 2018);b) il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all’esattamisura della pensione») è, invece, imprescrittibile (cfr., tra letante, Cass. n. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili isingoli ratei, il cui termine è quinquennale a decorNreumreero registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026dall’entrata in vigore dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, Ncuomnervo .d i raccolta generale 10040/2026in l. n. 111 del 2011, mentre prima era decennale ex art. 2946D ata pubblicazione 18/04/2026c.c. (salvo che per i ratei liquidi ed esigibili già posti adisposizione dell’assicurato, nel qual caso è di cinque anni: v.Cass. n. 31527 del 2022), e si computa dalla maturazione delsingolo rateo (v. Cass. n. 27829 del 2021).Sulla scorta di tali rilievi si è affermato, dunque, chel’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps in relazioneall’esatta quantificazione dei ratei di pensione non si estendeal diritto alla rivalutazione contributiva (c.d. diritto stipite). Dicontro, l’eccezione sollevata con riguardo ad essa si riverberasulla quantificazione dei ratei, in quanto la prescrizione deldiritto alla rivalutazione esclude, a monte, una diversa misuradel trattamento pensionistico (v. nuovamente Cass. n. 27149del 2024).4.3. La sentenza impugnata ha richiamato i sopra citatiprincipi in merito all’autonomia del diritto alla rivalutazione deicontributi rispetto a quello alla percezione delle differenze suiratei pensionistici pregressi (v. punti da 10 a 13 dellamotivazione), ma non ne ha tratto le debite conseguenze inrelazione alla vicenda concreta oggetto di scrutinio.In fatto, la Corte ha accertato che Leone è divenuta titolare dipensione di reversibilità nel mese di maggio del 2000 e hachiesto la riliquidazione della pensione con domandaamministrativa del 26 settembre 2013, ossia quando – a dettadella Corte – «… era già spirata la prescrizione decennale dellemaggiorazioni sui singoli ratei». Di qui i Giudici di meritohanno tratto la conclusione secondo cui l’operato dell’Inps eracorretto, dal momento che l’Istituto aveva provveduto ariliquidare «… la pensione indiretta della vedova del lavoratoresolo a partire dall’ottobre 2015» (v. pag. 9 della sentenNzuam)e,ro registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026cioè dal passaggio in giudicato della pronunciNau merdo di i raccolta generale 10040/2026riconoscimento del diritto (v. pag. 6). Data pubblicazione 18/04/2026In questo modo, la sentenza ha statuito che: a) la prescrizionerelativa alle differenze maturate sui ratei di pensione decorredal momento in cui la parte è divenuta titolare del trattamentocui si correla il diritto alla rivalutazione dei contributi; b) iltermine di prescrizione applicabile al diritto alle differenze suiratei è decennale; c) la maturazione della prescrizionedetermina la totale estinzione del diritto alla percezione delledifferenze derivanti dalla nuova liquidazione dei rateipregressi.4.4. La decisione non è conforme al sopra ricordato indirizzoin base al quale la prescrizione del diritto a percepire i ratei dipensione (o, come nella specie, le differenze su di essi) sicomputa a partire dalla maturazione del singolo rateo (v.Cass. n. 27829 del 2021) e non dalla data di decorrenza deltrattamento cui esso si riferisce.La sentenza applica al diritto alla percezione dei ratei pregressidel trattamento pensionistico in godimento il regimeprescrizionale proprio del distinto diritto alla rivalutazione deicontributi e non quello ad essi pertinente, per effetto del qualela prescrizione colpisce i singoli ratei che maturano nel tempoe quindi non può iniziare a decorrere, come si afferma nellapronuncia impugnata, dalla data di decesso del titolare deltrattamento (v. pag. 9).4.5. A ciò si aggiunga che la sentenza ha ritenuto applicabileai ratei pensionistici la prescrizione decennale. Non haconsiderato, quindi, che nella specie i ratei pregressi arretratirispetto alla data di proposizione dell’istanza amministrativadiretta a conseguire la ricostituzione della pensione per effettodella rivalutazione dei contributi risalgono a periodi Nusmiearo registro generale 13352/2021Numero sezionale 1324/2026anteriori che posteriori all’entrata in vigore dell’art. 47bNisum deroe dl i raccolta generale 10040/2026d.P.R. n. 639 del 1970, inserito dal 6 luglio 2011 mediante il Data pubblicazione 18/04/2026d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, che ha ridottoa cinque anni il termine di prescrizione dei ratei arretrati deitrattamenti pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti aseguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto.A tale specifico riguardo, vanno in questa sede richiamate leconsiderazioni già rassegnate da questa Corte nell’ordinanzan. 16768 del 2024, in cui si evidenzia che l’art. 47bis cit. haeffetto innovativo rispetto al regime previgente (v. Cass. n.6959 del 2012 e Corte cost. n. 69 del 2014), in base al qualei ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali nonliquidati erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale enon a quella quinquennale (cfr., per tutte, Cass. n. 10955 del2002). Pertanto, in applicazione della regola contenutanell’art. 252 disp. att. c.c., considerata espressiva di unprincipio generale valido in ogni caso in cui cambia laprescrizione in corso di rapporto, per la prescrizione dei rateiarretrati di pensione opera il nuovo termine di prescrizione piùbreve, che, però, comincia a decorrere dal 6 luglio 2011, datadi entrata in vigore del menzionato decreto-legge. Ne derivache da tale data detto termine non può essere superiore acinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuodel più lungo termine determinato secondo il regimeprecedente (v., altresì, Cass. n. 4797 del 2019).5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere accolto in relazione al secondo e al terzo motivo,mentre va rigettato in relazione al primo. Rimane assorbito ilquarto motivo, con cui è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 13352/2021degli artt. 2727 e 2729 c.c., giacché relativo ad un profilo della Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 10040/2026decisione divenuto ininfluente a seguito dei rilievi che Data pubblicazione 18/04/2026precedono.La sentenza impugnata dev’essere cassata e, quindi, la causava rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversacomposizione, per un nuovo esame della fattispecie, dacompiersi sulla scorta dei sopra ricordati principi di dirittorelativi alla prescrizione dei ratei arretrati dei trattamentipensionistici. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello èaffidato il compito di provvedere in ordine alle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo diricorso; rigetta il primo motivo; assorbito il quarto. Cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Potenza, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 10040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris