CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 29546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 467-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentato e difeso da se stesso; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 429/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis. La parte intimata non si è costituita. Ha però depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] che non risulta essere parte del presente procedimento. Con ordinanza interlocutoria n. 10598 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17bis Ric. 2020 n. 00467 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio